Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il Contenzioso giudiziale e stragiudiziale e i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nelle operazioni di credito al consumo (di Elena Rossignoli)


La Direttiva 2008/48/CE relativa al credito al consumo ha richiesto espressamente agli Stati dell’Unione Europea la creazione di sistemi adeguati ed efficaci di Alternative Dispute Resolution (ADR), sistemi alternativi alla giurisdizione per la risoluzione delle controversie. Tale percorso di sensibilizzazione era stato avviato dall’Unione Europea sin dal 2002 con l’adozione del Libro Verde della Commissione europea del 19 aprile 2002 sui «Modi alternativi di risoluzione delle controversie di diretto civile e commerciale», in cui si rilevano alcuni principi cardine, applicati anche nell’ambito del credito al consumo per favorire un dialogo tra consumatori e intermediari bancari e finanziari e per dare una risposta alle difficoltà di accesso alla giustizia, che anche il nostro Paese da anni affronta, riducendone i tempi e i costi [1]. In Italia dunque, nell’ambito del credito al consumo, il sistema di ADR convenzionale adottato ha previsto la costituzione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che ha avviato la propria attività il 15 ottobre 2009 nell’am­bito delle controversie dei consumatori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. L’ABF è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento. In applicazione della Delibera del CICR la Banca d’Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso. Ciò premesso, tre sono gli aspetti oggetto della presente trattazione: (i) gli obiettivi e il funzionamento dell’ABF, (ii) le attività svolte dall’ABF nel corso del 2016 e (iii) il case history dei principali temi discussi dai Collegi dell’ABF. Gli obiettivi e i principi che regolano il funzionamento dell’ABF sono i seguenti: (i) Funzione «decisoria» L’ABF ha potere decisorio, seppur non vincolante: le pronunce dell’Arbi­tro non sono sentenze, non hanno efficacia di titolo esecutivo e non vincolano giuridicamente né il cliente né l’intermediario. (ii) Struttura su base territoriale L’ABF è articolato in 7 Collegi su base territoriale: Milano, Roma, Napoli e, dal dicembre del 2016, Torino, Bologna, Bari e Palermo. Dal 2012 è operativo il Collegio di coordinamento con la finalità di favorire una maggiore uniformità tra gli orientamenti dei [continua..]

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