L’autore affronta il delicato tema della continuità aziendale, postulato fondamentale nella redazione del bilancio d’esercizio, ponendo la propria attenzione – in particolar modo – sul ruolo del revisore contabile. Innanzitutto, oggetto di indagine è l’ISA Italia 570, che definisce gli obiettivi e le regole di revisione in ordine all’utilizzo da parte dell’organo gestorio del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio; vengono successivamente menzionati l’ISA Italia 700, che tratta della formazione del giudizio del revisore sul bilancio, nonché della forma e del contenuto della relazione di revisione, e l’ISA Italia 705, con particolare attenzione agli effetti del “giudizio con modifica” espresso dal revisore sul bilancio d’esercizio. In ultima istanza, l’autore esprime il proprio parere in ordine alla possibilità di approvare il bilancio d’esercizio in presenza di significative incertezze e della consapevolezza dell’emissione – da parte del revisore – di una relazione contenente l’impossibilità di esprime un giudizio.
The author deals with the delicate issue of going-concern, a fundamental postulate in the preparation of the balance sheet, placing his attention – in particular – on the role of the auditor. First of all, the subject of investigation is ISA Italia 570, which defines the objectives and rules of revision in order the use by management body of the assumption of going-concern in preparing the balance sheet; the ISA Italia 700, which deals with the formation of the auditor’s opinion on the balance sheet, as well as the form and content of the audit report, and the ISA Italia 705 are subsequently mentioned, with particular attention to the effects of the “judgment with modification” expressed by the auditor on the balance sheet. Ultimately, the author expresses his opinion on the possibility of approving the balance sheet in the presence of material uncertainties and awareness of the issue – by the auditor – of a report containing the impossibility of expressing a judgment.
Keywords: going concern – auditing standards – material uncertainties.
La continuità aziendale, postulato essenziale per la predisposizione del bilancio, è la “capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni ed ai propri impegni nel corso della normale attività”, nella sostanza di disporre di liquidità ed in generale di fondi disponibili in misura sufficiente a far fronte agli impegni in scadenza.
È opportuno premettere che, nella maggioranza dei casi, tutte le valutazioni e le considerazioni sulla continuità aziendale, nei limiti in cui alla fine si concluda per la sussistenza del presupposto della continuità al fine della predisposizione del bilancio, non hanno o hanno marginale impatto sulle rilevazioni contabili, mentre influenzano in maniera rilevante l’informativa che deve essere adeguata alle specifiche circostanze.
In una ricerca pubblicata a luglio 2019 da PwC, dove sono state intervistate figure apicali di fondi di private equity, fondi di investimento, banche, ecc., alle quali è stato chiesto “cosa ti aspetti da chi controlla i bilanci?”, è emerso che pur nella consapevolezza che il bilancio rappresenti la sintesi di performance aziendale riferite al passato, l’attesa è che una revisione contabile sia particolarmente focalizzata sulle prospettive future dell’azienda, elemento dal quale discendono inevitabilmente conseguenze contabili e, ovviamente, sulla verifica puntuale del presupposto della continuità aziendale.
Il principio contabile OIC 11, nel considerare tra i postulati del bilancio la continuità aziendale come uno di quelli fondamentali, stabilisce anche che l’orizzonte temporale cui fare riferimento deve essere di almeno 12 mesi dalla data di riferimento di bilancio; analogo orizzonte temporale si ritrova anche nei principi contabili internazionali, precisamente nello IAS 1.
La prassi che si osserva sul mercato è che tale orizzonte rischi di essere talvolta un riferimento troppo breve, perché spesso le società che hanno dubbi sulla continuità aziendale finiscono inevitabilmente per approvare il bilancio entro il limite di 180 giorni dalla chiusura, se non addirittura nei mesi successivi. Ciò capita, ad esempio, nella circostanze in cui un’entità che a fine esercizio non abbia rispettato i parametri finanziari (cd “covenant”) previsti da un contratto di finanziamento, comportando teoricamente la necessità di riclassificare tutto il debito bancario a breve termine, attenda di approvare il bilancio fino all’ottenimento della deroga contrattuale del ceto bancario (cd “waiver”), per la cui formalizzazione sono talvolta necessari tempi lunghi affinché si completi l’iter autorizzativo nelle sedi appropriate.
In tali circostanze, ipotizzando l’approvazione del bilancio a settembre dell’anno successivo alla chiusura, è [continua..]