Articoli Correlati: negozio di sale and lease back
1. Premessa - 2. L’inquadramento normativo - 3. Aspetti contabili - 4. Aspetti fiscali - 5. Aspetti concorsuali - 6. Determinazione dell’onerosità dell’operazione - 7. L’applicazione al caso concreto - NOTE
Il 2017 è, per così dire, un annus mirabilis per il contratto di sale and lease back e, più in generale, del contratto di locazione finanziaria, grazie ad una serie di interventi giurisprudenziali e normativi di tutto rilievo. Anzitutto, con la Sentenza del 4 ottobre 2017, relativa alla Causa n. C-164, la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi della locazione finanziaria, fornendo i parametri per qualificarla in termini di cessione di beni, in luogo di prestazione di servizi. Tale orientamento – in contrasto con la giurisprudenza di legittimità nazionale, che ha sempre inquadrato il leasing finanziario come prestazione di servizi – risulta evidentemente di assoluto interesse. Ma la Sentenza citata si innesta su quadro normativo di riferimento, in Italia, del tutto innovativo. Infatti, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124) ha fornito una precisa definizione di leasing finanziario, regolamentando altresì le ipotesi di inadempimento del conduttore, nonché l’eventuale fallimento dello stesso nel periodo di durata contrattuale della locazione. Con tale provvedimento legislativo, il contratto di locazione finanziaria cessa di essere regolato solo dall’accordo tra le parti, assumendo la natura di un contratto tipico, con significativi riflessi sulla chiarezza e impiego di tale strumento contrattuale. Ma vi sono state importanti novità anche sul piano dell’informativa di bilancio; infatti, con l’art. 13-bis del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. “Milleproroghe”), il Legislatore ha sancito la piena efficacia fiscale dei criteri contabili di qualificazione, classificazione e imputazione temporale dei costi e dei ricavi anche per i soggetti non IAS adopter, con la conseguenza che il principio di cd. “derivazione rafforzata” trova ora applicazione – tra l’altro – nelle modalità di tassazione delle operazioni di sale and lease back, mediante il riconoscimento ai fini fiscali delle regole civilistiche in materia di competenza, così come illustrate dall’art. 2435-bis, comma 4, c.c. Le “novità” brevemente illustrate offrono lo spunto per svolgere un approfondimento del contratto di sale and lease back, sotto il profilo civilistico-contabile, fiscale e concorsuale, nonché di verifica [continua ..]
2.1. La disciplina positiva: cenni Come è noto, ai sensi dell’art. 1322 c.c. «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». Muovendo da tale disposizione di carattere generale, la dottrina e la giurisprudenza hanno tradizionalmente ricondotto il contratto di locazione finanziaria nella categoria dei contratti atipici, in quanto espressione dell’autonomia negoziale privata di cui al citato articolo. Tuttavia, come si è detto, la Legge per il mercato e la concorrenza, recante “disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza”, ha introdotto una puntuale definizione del contratto di leasing finanziario seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti e alle conseguenze della risoluzione per inadempimento e da norme di coordinamento; provvedendo, quindi, alla “tipizzazione” del contratto in esame. In particolare, l’art. 1, comma 136, della citata Legge, dispone quanto segue: «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo». 2.2. Profili di nullità del contratto L’art. 2744 c.c. sancisce espressamente la [continua ..]
3.1. Prevalenza della sostanza sulla forma giuridica dell’operazione Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha introdotto nell’art 2423-bis (“Principi di redazione del bilancio”) il numero 1) bis, secondo cui «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Tuttavia, relativamente alle operazioni di leasing, in attesa di una definizione del quadro internazionale, tale principio trova una applicazione “limitata”. Infatti, come è noto, soltanto a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2019, entrerà in vigore per i soggetti IAS Adopter il nuovo standard contabile IFRS 16 “Lease”, in sostituzione dell’attuale IAS 17; secondo il nuovo principio contabile internazionale, il locatario sarà tenuto a contabilizzare, nell’attivo, un intangibile rappresentato dal diritto d’uso del bene e, corrispondentemente nel passivo, l’esposizione finanziaria nei confronti del locatore. In attesa di tale definizione, per i bilanci OIC, la contabilizzazione di tali operazioni rimane ancorata ai criteri giuridico-formali previsti dagli attuali principi contabili nazionali. Quanto alla specifica operazione di sale and lease back, occorre aggiungere che, dal punto di vista sostanziale, tale fattispecie contrattuale configura un rapporto unitario, nella quale la cessione del bene è connessa al contestuale leasing finanziario. In tale contesto, l’OIC 12 – al pari dello IAS 17 – riconosce al sale and lease back la natura di operazione di finanziamento. 3.2. Rilevazione in bilancio dell’operazione e della plusvalenza Nell’attuale contesto contabile, l’operazione di sale and lease back determina la distinta rilevazione della vendita del bene alla società locatrice e della successiva retrolocazione finanziaria, da parte di quest’ultima, all’impresa venditrice. Come illustrato da Assonime nella Circolare n. 27/2010, il bene oggetto dell’operazione deve essere stornato dal bilancio della società cedente e rilevato contabilmente nel bilancio del cessionario. Nel rispetto dei principi di prudenza e competenza, nonché di prevalenza della sostanza sulla forma giuridica dell’operazione, così come richiamati [continua ..]
La legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del d.l. n. 244 del 2016 (cd. “Milleproroghe”), ha modificato l’art. 83 del TUIR, prevedendo la piena valenza fiscale – anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali – dei «criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili». Nel caso di operazioni di sale and lease back, il principio cd. “di derivazione rafforzata” fa pertanto venire meno l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria che prevedeva la tassazione per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo della plusvalenza, ovvero rateizzata in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto – con la conseguente necessità di iscrizione in bilancio della fiscalità differita per eliminare la divergenza tra valutazione civilistico-contabile e fiscale. Dalla piena efficacia fiscale dei criteri contabili di qualificazione, classificazione e imputazione temporale dei costi e dei ricavi, consegue che la plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back deve essere assoggettata a imposizione secondo la ripartizione temporale di cui al citato art. 2425-bis, comma 4, c.c.
Con la citata legge n. 124 del 2017, il Legislatore ha fornito una soluzione alla vexata quaestio dei diritti, rispettivamente riconosciuti al concedente e all’utilizzatore, in caso di risoluzione del contratto di leasing anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 febbraio 2016, n. 2538, aveva – peraltro – già chiarito l’applicabilità dell’art. 72-quater l.f. ai contratti sciolti per effetto dell’intervenuto fallimento e dell’art. 1526 c.c. per i contratti risolti anteriormente ad esso. Il recente intervento del Legislatore può essere sintetizzato come segue: • fissazione in sei mensilità del limite di tolleranza della morosità oltre il quale il concedente è legittimato ad invocare la risoluzione per grave inadempimento; • rapida ricollocazione del bene a seguito della risoluzione; • reciproci doveri di restituzione delle parti a seguito della risoluzione del rapporto. In particolare, l’utilizzatore è tenuto alla restituzione del bene, mentre incombe sul concedente l’eventuale restituzione di una somma pari a quella ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale e il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione.
6.1. Considerazioni preliminari: una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici 6.1.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse Volendo ora valutare l’effettiva onerosità del rapporto di sale and lease back, è opportuno precisare – a titolo di premessa – quanto segue. L’interesse è un valore assoluto e costituisce il “costo finanziario” del capitale; esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione. Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all’incidenza dell’interesse – “costo finanziario” del capitale – sul capitale medesimo, esso viene normalmente espresso in misura percentuale. La matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse – quali, tra le altre, il “Tasso Annuo”, il “Tasso Periodico”, il “Tasso Effettivo”, il “Tasso Nominale”, il “Tasso Reale”, ecc. – con significati profondamente diversi. Il “Tasso Annuo” è il tasso di interesse rapportato all’anno; esso può essere capitalizzato n volte l’anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito) [1]. La capitalizzazione degli interessi n volte all’anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo (ad esempio, il trimestre); con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale. Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente (n = 4) [2]. Il “Tasso Periodale” è il tasso di interesse rapportato a un periodo infrannuale; esso è pari al “Tasso Annuale” diviso per il numero di periodi. Nei rapporti di conto corrente bancario, il “Tasso Periodale” è un “Tasso Trimestrale”; pertanto, esso è pari a: Tasso Annuale / 4. E così, se – ad esempio – il “Tasso Annuale” è pari al 10%, il “Tasso Periodale” è pari al 2,5% = 10% / 4. Il “Tasso Effettivo” è il tasso di interesse annuo, equivalente [continua ..]
7.1. Premessa. Profili di carattere tecnico-finanziario Al fine di valutare l’effettiva onerosità di un’operazione di sale and lease back, si è ipotizzato la stipula di un contratto alle condizioni di seguito indicate. GRANDEZZE VALORI Importo erogato 30.000,00 Data stipulazione 31/10/08 Data di inizio 1/11/08 Durata in mesi 48 T.A.N. ammortamento 15,4% T.A.N. di mora 12,7% Corrispettivo alla firma 1.000,00 Canone (n. 1-47) 799,42 Riscatto 1.500,00 Spese istruttoria 50,00 Spese incasso canone 5,00 Quota mensile premio assicurazione 5,00 Spese riscatto 50,00 Spese di mancato incasso 1,00 7.2. Il piano di ammortamento In tale paragrafo si riporta l’elaborazione il piano di ammortamento del contratto di sale and lease back de quo, dal quale si può agevolmente desumere la verifica delle due “condizioni di chiusura”, la prima – per così dire – elementare e la seconda finanziaria. In particolare, indicando con la lettera D il valore della fornitura, la condizione di chiusura elementare richiede che la somma delle quote capitale coincida con il valore della fornitura; e cioè D = C1 + C2 + … Cn Muovendo dalla condizione di chiusura elementare, si comprende agevolmente come il piano di ammortamento dell’operazione – comparabile ad un piano di ammortamento alla francese di un qualsivoglia mutuo – non “incorpori” l’effetto anatocistico e, cioè, di capitalizzazione degli interessi. Infatti, gli interessi che compongono i canoni dei diversi periodi sono calcolati sul debito residuo del periodo precedente; e cioè I1 = D0 x i I2 = D1 x i In = Dn-1 x i Come è facile rilevare, non si determina, dunque, alcun effetto anatocistico, giacché gli interessi vengono calcolati esclusivamente [continua ..]