Il mio compito è di esaminare e tentare di sviscerare quali siano le problematiche e le eventuali conseguenze attinenti alle operazioni di credito al consumo calate nell’ambiente delle procedure concorsuali, da intendersi quali: fallimento e le diverse procedure previste e regolamentate dalla legge fallimentare oltre che, oggi, tutte quelle procedure affini di sovraindebitamento contemplate nella legge n. 3 dell’anno 2012.
Nonostante le argomentazioni e questioni sul tema siano veramente molte, il tempo limitato per la mia relazione mi impone di concentrarmi solo su alcuni punti salienti aventi grande rilevanza, anche pratica.
Provvederò, pertanto, a delineare i seguenti argomenti: in prima battuta, dopo l’inquadramento, la qualificazione giuridica e l’identificazione delle caratteristiche fondanti le operazioni di credito al consumo in generale, mi soffermerò su una specifica forma di tale strumento contrattuale – quella del finanziamento “finalizzato” – che, nell’ambito delle procedure concorsuali, ha dato luogo a numerosissime controversie che, a quanto consta, oggi risultano piuttosto sopite, anche in forza di una serie di recenti decisioni assunte sia nel merito che in sede di legittimità da parte della nostra suprema Corte di Cassazione – oltre che da parte dell’ABF (l’Arbitro Bancario Finanziario) – che hanno dato alle questioni controverse che andrò ad illustrare un orientamento risolutivo tendenzialmente pacifico.
Non è dato riscontrare la cennata linearità interpretativa, invece, con riferimento alle questioni che saranno oggetto di approfondimento nella seconda parte del mio intervento che sarà dedicata all’argomento dei prestiti contro la cessione del quinto, in particolar modo calando questo tipo di rapporto di finanziamento nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento, vale a dire quelle previste e disciplinate dalla legge n. 3 del 2012.
Su questo specifico punto, infatti, sussistono, tuttora, opzioni interpretative estremamente differenti – anche per l’impatto applicativo a cui conducono – fondate, nelle linee essenziali, e in virtù della carenza di specifica disciplina normativa sul punto, su poche e recenti pronunce statuite da alcuni tribunali interessati da procedure di sovraindebitamento dalla cui lettura emerge l’esposizione di orientamenti estremamente diversi soprattutto per quanto riguarda la possibilità o meno di poter falcidiare e, quindi, ridurre l’eventuale rimborso del finanziamento assistito da cessione di quote di stipendio o pensione, nonostante il piano di ammortamento concordato originariamente sino al riconoscimento, nel caso e a seguito dell’omologa dell’accordo con i creditori o del piano del consumatore, della revoca, anche dopo parecchi anni, della cessione del [continua..]