Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Crowdfunding: esame della disciplina e ruolo dei gestori dei portali per la raccolta dei fondi (di Gianluca Quaranta)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Le principali fonti normative del crowdfunding - 3. I gestori dei portali di crowdfunding - 4. Conclusioni - Riferimenti bibliografici - Note


1. Introduzione

Il crowdfunding [1] rappresenta il “finanziamento della folla” dall’inglese “crowd” (folla) e “funding” (finanziamento), si tratta – in sostanza – di un particolare tipo di finanziamento collettivo che, sfruttando le potenzialità di Internet, consente a coloro che hanno idee o delle necessità, ma – rispettivamente – non i tutti i fondi per realizzarle o soddisfarle, di provare ad accedere a risorse economiche di terzi attraverso specifiche piattaforme online. In letteratura esistono varie tipologie di crowdfunding [2]. Innanzitutto ci sono quattro modelli base codificati – per la prima volta – da un rapporto Massolution [3] del 2012: donation-based, equity-based, reward-based e social lending. Il donation [4] rappresenta essenzialmente una donazione, in cui il proponente la campagna di raccolta fondi riceve il denaro e, al massimo, offre – in cambio – ricompense simboliche. L’equity [5], dal canto suo, è un classico finanziamento da parte di soggetti che investono il proprio denaro in azioni o quote di una società. Il reward [6], invece, è un tipo di crowdfunding in cui si riceve una ricompensa (ossia un prodotto o un servizio) sulla base dell’importo che si è investito nella campagna che si sostiene. Il social lending [7], infine, è un modello di crowdfunding corrispondente ad un prestito di denaro cd. peer-to-peer ed in particolare si fa riferimento ai prestiti senza intermediazione sia per le organizzazioni sia per i privati, in cui chi impresta denaro sceglie autonomamente dove allocarlo. Esistono poi tre principali modelli riconducibili ai quattro originari: microlending, pre-selling e royalty. Il microlending [8] è una particolare tipologia di social lending crowdfunding in cui viene offerto credito a soggetti con un reddito piuttosto basso che difficilmente avrebbero accesso al settore bancario. Il pre-selling [9], invece, rappresenta, fondamentalmente, una pre-vendita di un bene o di un servizio (in genere, per le sue peculiarità, è considerato una sotto-categoria del reward). Infine, si parla di royalty [10]crowd­funding quando chi lancia una campagna offre delle [continua ..]


2. Le principali fonti normative del crowdfunding

L’Italia è stato il primo Paeseeuropeo ad aver introdotto una disciplina specifica per il crowdfunding [16]. In particolare il legislatore italiano ha creato una normativa dedicata unicamente all’equity-based crowdfunding, mentre per gli altri modelli (donation, reward, royalty e social lending) – ad oggi – si usa riferirsi alla regolamentazione già esistente per modalità di finanziamento simili, anche se – in alcuni casi – non vi è assoluta certezza sulle norme applicabili. In ogni caso i provvedimenti di maggiore interesse per il crowdfunding possono essere così riassunti [17]: Testo Unico sulla Finanza (TUF) [18], Testo Unico Bancario (TUB) [19], Direttiva AIFMD (Alternative Investment Fund Managers) [20], Payment Services Directive 1 e 2 [21], Direttive contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, Codice della Privacy [22] – oltreché, ovviamente, il Codice Civile9 italiano e le due direttive MiFID [23]. 2.1. Le principali direttive ed i regolamenti europei applicabili al crowdfunding Per quanto riguarda le direttive ed i regolamenti europei, un recente studio dell’Unione Europea sullo stato dell’arte del crowdfunding in Europa [24], ricordando una precedente ricerca [25] dell’UE, ha indicato le principali fonti normative dell’UE in tema di crowdfunding. In tal senso si possono anzitutto ricordare le seguenti direttive: «Direttiva sul commercio elettronico», ossia la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, per la quale rilevano soprattutto gli aspetti relativi al commercio elettronico – l’e-commerce – all’internodel mercato intero; Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, che prevede l’armonizzazione delle pratiche volte a contrastare le pratiche di marketing fuorvianti – in particolar modo nel mercatobusiness-to-business(ossia per servizi e prodotti offerti da [continua ..]


3. I gestori dei portali di crowdfunding

Nell’ordinamento italiano la definizione “gestore di portali” è circoscritta ai soggetti che coordinano, amministrano e organizzano piattaforme di equity crowdfunding, tuttavia – nell’uso comune – si possono considerare tali anche i soggetti che gestiscono piattaforme di altre tipologie. In questo paragrafo saranno, quindi, approfondite le caratteristiche dei gestori dei portali di crowdfunding dei modelli: equity, reward e social lending.  I gestori dei portali di equity crowdfunding devono possedere una serie di requisiti per poter essere inseriti all’interno del registro che viene tenuto dalla Consob. In particolare, l’iscrizione è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni [66]: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) oggetto sociale[67]conforme con l’esercizio professionale del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, oltreché per le PMI nella forma di Società per Azioni; d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob – ovvero, essenzialmente, «gli elementi previsti per le banche e le imprese di investimento, che consistono essenzialmente nella piena disponibilità dei propri diritti; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob»[68]. Il venir meno dei requisiti di onorabilità [69] – sub d) – comporta la decadenza dall’autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi, periodo durante il quale la piattaforma di equity crowdfunding non potrà pubblicare altre campagne e ci sarà la sospensione di quelle in corso [continua ..]


4. Conclusioni

Attualmente lo stato dell’arte della normativa del crowdfunding in Italia risulta diviso in due filoni: quello dell’equity-based crowdfunding e quello degli altri modelli. L’equity è un settore estremamente regolamentato e ricco di vincoli, al punto che – spesso – si trasforma in uno strumento di difficile accesso alla vera “folla” di Internet. I dati delle ricerche [141] più recenti sul crowdfunding parrebbero dimostrare questa tesi. Infatti, nel 2015, il crowdfunding italiano – nel suo complesso – valeva all’incirca 56 milioni di Euro e di questi solo 1,6 milioni di Euro erano imputabili al modello equity. Al contrario, il secondo filone normativo, ossia quello per le tipologie di crowdfunding non equity, presenta una maggiore libertà operativa, che – però – talvolta genera un po’ di confusione e di incertezza. Si consideri, ad esempio, il caso del reward crowdfundingche – sulla base della letteratura esistente – parrebbe essere riferibile a differenti istituti giuridici. O, ancora, si pensi al royalty crowdfunding che gli stessi operatori del settore definiscono come uno strumento ben chiaro a livello teorico, ma piuttosto difficile da definire e inquadrare a livello pratico. Alla luce di tutti gli elementi analizzati, potrebbe – dunque – rivelarsi essenziale riflettere sui seguenti punti per consentire un processo di sviluppo del crowdfunding in Italia: a) In generale ci vorrebbe un’attenzione maggiore delle Istituzioni e magari anche dei media su tale fenomeno, in quanto risulta ancora poco conosciuto in Italia; b) Per l’equity crowdfundingbisognerebbe cercare di incentivare ulteriormente l’investimento (soprattutto dei piccoli risparmiatori), cercando – però – di mantenere elevata la tutela degli investitoriretail ed in questo i portali autorizzati giocano un ruolo chiave; c) Per ildonation,il reward, il royalt ed il social lending crowdfunding potrebbe essere d’estrema utilità l’apertura di un tavolo di confronto tra i vari player del settore nell’ottica di dare un orientamento più chiaro ai consumatori, ai gestori stessi e, magari, anche alle Istituzioni. In conclusione, quindi, il crowdfunding è [continua ..]


Riferimenti bibliografici

DELIVORIAS,Crowdfunding in Europe.Introduction and state of play, Euro­pean Parliamentary Research Service (ERPS), 2017. A.M. LEORRO, Il reward-based crowdfunding, Crowdfunding in Italy, 2013. VV.,Diventare imprenditori innovativi, Le Guide di Corriere Imprese, 2015. COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA – SOTTOGRUPPO “START-UP E CROWD­FUNDING” (a cura di), Start-up innovative e i nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016. CONSIGLIO EUROPEO, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Re­gioni in merito alla possibilità di Sfruttare il potenziale del crowdfunding nel­l’Unione europea, Unione Europea, 2014 (COM/2014/0172 final). CONSOB-CNDCEC, L’equity-crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e a­spetti operativi, Position Papers, n. 6, 2016 CORRIERE DELLA SERA, Factoring Ora i crediti vanno all’asta online, Corriere del­la Sera, 26.09.2016. CROWDFUNDING CLOUD, BandBackers, il pioniere del royalty crowdfunding in Italia, www.crowd-funding.cloud, 23/03/2017. CROWDSOURCING.ORG, Massolution Report. Crowdfunding Industry Report 2012, Market trends, Composition and Crowdfunding Platforms, Research Report, Abridged Version, 2012. BARTOLOMEI-A. MARCOZZI,Come finanziare una start-up innovativa, EPC Edi­tore, 2015. QUARANTA,Crowdfunding. Il finanziamento della folla, o dei“folli”?, Diritto ed Economia dell’Impresa, Fascicolo n. 5, G. Giappichelli Editore, 2016. CULTERA,Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015. CULTERA,Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI,Crowdfunding. La via collaborativa all’impren­ditorialità, Egea, 2014. PAIS(coordinatrice),Il Crowdfunding in Italia. Report 2015, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2015. ALOVISI,Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, Rivista di Diritto Bancario, Dottrina e Giurisprudenza Commenta, 2014. DE LUCA,Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015. PIATTELLI, Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all’avanguardia o [continua ..]


Note