Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il diritto internazionale privato delle imprese (di Alberto Gianola)


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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Il contratto internazionale - 3. La vendita internazionale - 4. La Convenzione di Vienna


1. Introduzione

Il diritto internazionale privato è un insieme di regole domestiche, ma volte a disciplinare fattispecie internazionali, in particolare ad individuare il diritto ad esse applicabile. La fattispecie internazionale risulta infatti potenzialmente soggetta a diversi diritti e la loro contemporanea applicazione non è possibile, anche perché potrebbero con riferimento allo stesso profilo regole diverse. Con riferimento alla fattispecie internazionale occorre dunque individuare il diritto applicabile. A tal fine intervengono le regole di diritto internazionale privato.


2. Il contratto internazionale

Fattispecie internazionale particolarmente importante che vede spesso protagoniste le imprese è il contratto internazionale, ovvero il contratto che interviene tra parti che hanno sede in stati diversi. L’individuazione del diritto applicabile è fondamentale poiché esso costituisce il contesto normativo in cui l’accordo si colloca, quindi foriero delle norme suppletive e delle nor­me imperative. I dati potenzialmente fruibili per individuare il diritto applicabile sono diversi: a scelta delle parti, il luogo di conclusione, il luogo di emissione della proposta, il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. In passato gli stati si determinavano sul punto in modo completamente autonomo e, a causa dei diversi criteri di collegamento potenzialmente utilizzabili poteva accadere che lo stesso contratto fosse assoggettato a diritti diversi, in stati diversi, con differenti conseguenze giuridiche. Una situazione incompatibile con l’edificazione di un mercato unico e che ha portato all’uniformazione delle regole sul punto negli stati che fanno parte dell’U­nione Europea. Oggi le regole per l’individuazione delle regole internazionali applicabili al contratto internazionale sono dettate da un regolamento europeo. Quali queste regole? Il contratto internazionale è innanzitutto soggetto al diritto scelto dalle parti. Normalmente i contraenti scelgono il diritto applicabile mediante una clausola contrattuale, spesso una delle clausole finali. Quali le strategie di scelta? In concreto ciascuna parte il più delle volte tende a proporre il proprio diritto quale diritto applicabile al contratto. Diventa una questione di rapporti di forza contrattuale. Se la parte in questione è più forte dell’altra, è possibile che la sua proposta abbia successo; se le parti hanno forza paragonabile è facile che il diritto selezionato sia il diritto di un paese terzo. Le parti infatti possono scegliere tanto un diritto nazionale quanto optare per la lex mercatoria, il diritto del commercio internazionale. Vi è da dire però che innanzitutto la scelta della lex mercatoria è una scelta delicata poiché la lex mercatoria, a prescindere dal fatto che la si ritenga un insieme di norme giuridiche o un insieme di usi, è un corpo di regole meno completo rispetto a un diritto statuale. Inoltre, bisogna considerare che nonostante la scelta [continua ..]


3. La vendita internazionale

Un approfondimento particolare merita, sotto il profilo internazionale-privatistico e sotto il profilo sostanziale il contratto di vendita di beni mobili. Per quanto concerne il profilo internazionale-privatistico la vendita è soggetta alla legge scelta dalle parti, in mancanza è soggetta al diritto del venditore. Dal punto di vista sostanziale il contratto di vendita è stato però protagonista di una vicenda volta all’uniformazione che ha visto entrare in gioco diverse convenzioni internazionali. Il contratto di vendita è infatti un contratto molto utilizzato nel quadro del commercio internazionale, ma è un contratto disciplinato in giro per il mondo in modo piuttosto variegato. Queste differenze di disciplina creavano, e purtroppo in parte creano ancora, delle difficoltà. Ecco dunque che per cercare di risolvere queste criticità si è tentata la strada della uniformazione mediante delle convenzioni internazionali. I primi tentativi risalgono agli anni ’60 del secolo passato, le due convenzioni dell’Aia sulla vendita internazionale, tentativi che però ebbero poco successo. Successivamente è entrata in gioco la Commissione delle Nazioni Unite per il commercio internazionale, l’UNCITRAL che ha elaborato diversi progetti di regole uniformi poi confluiti in una bozza finale presentata nell’apri­le del 1980 all’Assemblea dei delegati dei paesi che facevano allora parte dell’ONU, incontro al termine del quale venne redatta la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci di beni mobili. La convenzione di Vienna è un corposo set regolamentare. È composta di quattro parti: la prima parte contiene le disposizioni generali, in particolare individua il campo di applicazione della convenzione; la seconda parte si oc­cupa della formazione del contratto, della conclusione del contratto di vendita; la terza parte regola la posizione delle parti, ovvero gli obblighi del venditore e del compratore nonché le conseguenze di eventuali inadempimenti. L’ultima parte finale, contenente una serie di regole soprattutto di diritto internazionale, è importante perché un suo articolo indica le versioni originali della convenzione, tra le quali non c’è l’italiano. La convenzione di Vienna sulla vendita internazionale ha avuto parecchio successo e ad oggi sono oltre ottanta [continua ..]


4. La Convenzione di Vienna