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Premessa [1] - 1. Le proposte concorrenti: cenni procedurali - 2. La discussione della proposta di concordato - 3. La rinuncia alla proposta di concordato - 4. L'approvazione delle proposte di concordato e le nuove maggioranze - 5. Considerazioni conclusive - Note
Le riforme della legge fallimentare attuate con il d.l. n. 83/2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) ed il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119) hanno introdotto significative modifiche alla disciplina del concordato preventivo [2]. L’indagine che ci accingiamo a compiere è focalizzata sulla disciplina dell’approvazione del concordato preventivo, alla luce delle prime problematiche emerse in dottrina e giurisprudenza [3].
Riferimenti Normativi: Art. 163 l. fall. “IV. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all’articolo 161, rappresentano almeno il 10 per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell’art. 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano” Le maggiori novità in materia di approvazione del concordato preventivo riguardano la disciplina delle c.d. proposte concorrenti e, pertanto, è opportuno prendere lo mosse, ai fini dell’analisi che ci interessa, da questo istituto [4]. Onde offrire ai creditori uno strumento ulteriore rispetto alla tradizionale alternativa tra l’approvazione della proposta concordataria e l’espressione del voto negativo [5], è stata prevista la possibilità, per una maggioranza qualificata di creditori, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano. Nell’attuale contesto normativo, dunque, l’imprenditore che promuova la procedura concordataria dovrà mettere in conto di perderne il controllo [6], tanto che l’istituto delle proposte concorrenti è stato qualificato come una sorta di espropriazione dell’impresa in crisi, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale [7]. Si tratta, d’altronde, di un intervento decisamente invasivo e che travalica le sorti del patrimonio dell’impresa in concordato; infatti, quando il debitore in concordato sia organizzato in forma societaria (S.p.A. o S.r.l.) la proposta concorrente può spingersi sino a prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto [continua ..]
Riferimenti normativi Art. 175 l. fall.. «Discussione della proposta di concordato» Art. 175, comma 1, l. fall. «Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto». Art. 175, comma 3, l. fall. «Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l’adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza». Art. 175, comma 5, l. fall. «Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito». Il Tribunale con il decreto di ammissione ai sensi dell’art. 163 l. fall. fissa la data dell’adunanza, in occasione della quale il commissario giudiziale espone il contenuto della propria relazione e delle proposte (ossia di quella del debitore e delle eventuali proposte concorrenti), i creditori possono chiedere i chiarimenti necessari o esprimere pareri sulla proposta concordataria, ildebitore ha facoltà di rispondere alle osservazioni delle parti interessate e di contestare i crediti dei partecipanti. A seguito della riforma del 2015, dunque, anche la disciplina della discussione della proposta di concordato è stata implementata in ragione dell’eventuale presentazione di proposte concorrenti. L’intento della riforma è quello di garantire un ampio contraddittorio e, pertanto, non solo commissario giudiziale è chiamato a relazionare sulla proposta del debitore e sulle proposte concorrenti, ma al debitore è consentito intervenire onde illustrare le ragioni di inammissibilità [continua ..]
L’iter di approvazione del concordato può subire una battuta di arresto ove il debitore proponente intenda rinunziare alla procedura concordataria. Il tema della rinunzia alla domanda di concordato è, come noto, assai controverso, anche alla luce dell’utilizzo che, nella pratica, è stato riservato alla rinunzia e alla riproposizione della domanda in occasione di riforme normative più favorevoli al debitore [11]. Abbiamo già riferito della facoltà di modifica della proposta e del nuovo termine cui essa è soggetta. In questa sede è interessante notare che, se sul piano dogmatico la distinzione tra modifica e rinunzia appare chiara, nella pratica non è sempre agevole distinguere le due ipotesi. E così, una modifica sostanziale della proposta potrebbe essere riqualificata quale una rinunzia alla domanda di concordato con la formulazione di una nuova proposta, presupponendo invero la modifica il mantenimento delle caratteristiche qualificanti della proposta originaria [12]. Avendo riguardo alla disciplina processuale, la rinunzia [13] alla domanda può qualificarsi come mera rinuncia agli atti del giudizio, allorché il debitore intenda semplicemente esprimere una volontà abdicativa della singola procedura concordataria [14], ovvero come rinuncia all’azione, allorché il debitore intenda esprimere la (definitiva) rinunzia al diritto sostanziale ad avanzare la proposta di concordato e chiederne l’omologazione. Occorre interrogarsi sulle sorti delle proposte concorrenti in presenza di rinunzia della domanda di concordato operata dal debitore, ossia verificare se, ad una simile iniziativa, consegua o meno l’automatica caducazione delle proposte concorrenti. Entrambe le soluzioni sono state proposte in sede di interpretazione delle nuove norme. I fautori della caducazione automatica [15] hanno escluso che il debitore possa restare “prigioniero” della procedura concordataria, enfatizzando così il rapporto di dipendenza della proposta concorrente rispetto a quella del debitore. Chi [16] invece ha preferito la tesi per cui, la revoca della domanda non spiegherebbe effetto sulle proposte concorrenti ha fatto riferimento l’art. 2910 c.c. [17], norma che attribuirebbe ai creditori un’amplissima legittimazione ad attivare tutti i rimedi che l’ordinamento [continua ..]
Riferimenti normativi Art. 177 l. fall. «Maggioranza per l’approvazione del concordato» Art. 177, comma 1, l. fall. «Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell’articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma». Art. 177, comma 4, l. fall. «Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato». La disciplina dell’approvazione deve oggi farsi carico della circostanza che tutte le proposte (anche quelle concorrenti) che hanno superato il vaglio di ammissibilità sono sottoposte al voto dei creditori. Di seguito verranno analizzate le principali novità che la riforma del 2015 ha inteso apportare alla disciplina dell’approvazione della proposta di concordato e delle “nuove maggioranze” necessarie per l’approvazione nel caso di proposte concorrenti. 4.1. L’individuazione [continua ..]
La novella del 2015 ha innovato la disciplina dell’approvazione del concordato preventivo operando lungo due direttive principali: la prima, di portata generale, ha riguardato l’abolizione del meccanismo del silenzio assenso avrà senz’altro un impatto decisivo sulla sorte delle procedure soggette alla nuova disciplina, la seconda ha riguardato invece la necessità di coordinare questa fase della procedura con l’istituto delle proposte concorrenti, istituto le cui future fortune appaio ad oggi ancora incerte.