Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La disciplina fiscale del trasferimento di azienda (di Alessandro Vicini Ronchetti)


Il trasferimento d’azienda implica, in primo luogo e secondo una prospettiva tributaria, delle riflessioni riguardo allo strumento giuridico con cui viene trasferita l’azienda. Come è stato precedentemente, anche il diritto tributario si adegua, non sempre in maniera precisa, agli strumenti giuridici con cui l’azienda è oggetto di trasferimento. E dobbiamo fare distinzione fra 2 tipologie di trasferimenti d’azienda alle quali il legislatore tributario assegna un trattamento differenziato. Da un lato vi sono le fattispecie così dette realizzative: normale cessione di azienda o di ramo di azienda. Dall’altro, le fattispecie non realizzative, quindi fattispecie che pur comportando un trasferimento dell’azienda da un soggetto in capo ad un altro soggetto, per la legge tributaria non costituiscono il realizzo di plusvalore imponibile. Di conseguenza non vi è neppure rilevanza tributaria in relazione agli asset percepiti dal cessionario o dal conferitario, a seconda dell’operazione. Una prima suddivisione deve quindi poggiare su questa distinzione: operazioni realizzative ed operazioni non realizzative. Con riferimento al primo versante (operazioni realizzative) il diritto tributario non ha delle implicazioni particolarmente complesse, nel senso che si applica l’art. 86 del testo unico delle imposte sui redditi che disciplina il regime tributario delle plusvalenze che nel caso di specie riguarda un complesso di beni e non un singolo bene, i.e. un’azienda. Se dalla cessione del complesso di beni emerge che il corrispettivo pattuito è superiore al valore netto contabile dell’azienda vi sarà un componente positivo di reddito imponibile, quindi una plusvalenza. Su questo aspetto non vi sono osservazioni particolari da svolgere. Certo, v’è l’aspetto che riguarda non tanto la tassazione diretta ma la tassazione indiretta in base al quale spesse volte l’amministrazione finanziaria muove contestazioni con riferimento al corrispettivo in quanto ritenuto non congruo rispetto al valore di mercato ai fini dell’imposta di registro. In questo caso dovremmo inoltrarci in vicende che attingono più agli aspetti relativi all’accertamento e alle norme di tipo procedurale, sulle quali non vorrei soffermarmi in questa sede. Vi è poi l’altra categoria di fattispecie giuridiche che sono di tipo non realizzativo per il legislatore tributario, e in questo caso la scelta che è stata fatta – che talvolta si discosta dalla norma civilistica – è stata quella di adeguarsi, nel limite del possibile, alle previsioni civilistiche e mi riferisco, in particolare, alle operazioni di fusione e di scissione per le quali vi è una successione universale nelle attività e nelle passività da parte del soggetto che subentra rispetto al soggetto che viene meno. Per tali [continua..]

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