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Per inquadrare gli argomenti è opportuno partire dalle disposizioni di legge al vertice delle norme penali regolanti la materia e soffermarsi perciò anzitutto:
1) sul primo comma dell’art. 644 c.p., che punisce chi si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari;
2) sul terzo comma dello stesso art. 644 c.p., secondo cui La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
3) sul d.l. n. 394 del 29 dicembre 2000, che all’art. 1 recita: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Le disposizioni in questione, come noto, sono state introdotte dalla legge n. 108/1996 che ha novellato l’art. 644 c.p., appunto:
– prevedendo al comma 1 il nuovo reato di usura c.d. “oggettiva” o “presunta”, che si realizza automaticamente quanto il TEG supera le soglie di legge (ipotesi che è divenuta così la fattispecie più immediata dell’usura perseguita dal codice penale) ma anche
– mantenendo al comma terzo l’ipotesi di usura “in concreto” o “soggettiva”, definita da presupposti, non dissimili da quelli anteriori alla L. 108, basati cioè sui presupposti di un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del debitore e l’approfittamento di tale stato da parte del creditore.
L’accertamento dell’usura “in concreto” richiede valutazioni complesse, oltre che contabili, sugli aspetti fattuali e soggettivi che esulano comunque dai rapporti bancari fisiologici e non sarà trattato in questa relazione: qui parleremo soltanto di usura oggettiva
L’usura “oggettiva” o “presunta”, nelle fattispecie individuate da giurisprudenza e dottrina, è abitualmente classificata in:
contrattuale originaria
sopravvenuta
per dazione.
Negli ultimi mesi due pronunce importanti della Cassazione Civile a Sezioni Unite hanno fornito essenziali precisazioni, determinanti e chiarificatrici – anche sul piano tecnico – [continua..]