Quando in sede di Commissione scientifica abbiamo deciso di proporre un seminario di aggiornamento in materia fallimentare, una delle relazioni non poteva che riguardare il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento in quanto, avendo numerose particolarità, è stato oggetto, da parte della Corte di Cassazione, di molteplici pronunce, anche importanti, nel corso dell’anno 2016 e, soprattutto, nei primi mesi dell’anno 2017.
È noto che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ai sensi dell’art. 98 l.f. possono essere proposte l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi o la revocazione. La mia relazione riguarda esclusivamente il giudizio di opposizione con il quale il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda, presentata in sede di insinuazione al passivo, sia stata accolta in parte o sia stata respinta.
Il procedimento è disciplinato dall’art. 99 della legge fallimentare: si tratta di un giudizio che, anche se ha natura impugnatoria, è qualificato come giudizio di merito a cognizione piena (Cass. civ., sez. I, 1° giugno 2016, n. 11392), non equiparabile al giudizio di appello, con la conseguenza che non si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in materia di impugnazioni ma si applica integralmente l’art. 99 della legge fallimentare.
Il termine per l’opposizione è quello di 30 giorni decorrente dalla comunicazione di cui all’art. 97 l.f. e cioè dal giorno in cui perviene da parte del Curatore l’esito del procedimento di accertamento del passivo, decorso il quale si verifica decadenza dalla possibilità di contestare lo stato passivo (Cass. civ., sez. VI, 30 novembre 2016, n. 24489).
Si applica la sospensione dei termini feriali tranne che per i crediti di lavoro. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza del 5 maggio 2017 n. 10944, ha precisato che in tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 ord. giud. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969, ai giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall’art. 3 della legge citata, in ragione della materia che ne forma l’oggetto.
L’opposizione, dunque, deve essere tempestiva e cioè proposta nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del Curatore di deposito dello stato passivo, anche perché la verifica della tempestività è questione rilevabile d’ufficio, indipendentemente [continua..]