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1. Premessa - 2. Le regole per prevenire e per affrontare le crisi aziendali - 3. La dicotomia insolvenza e crisi d’impresa - 4. Gli indicatori della crisi d’impresa
Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) prevede all’art. 14 che, nei casi di crisi d’impresa, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Aggiunge, inoltre, che qualora emergano indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare un idoneo piano di risanamento, con il divieto, per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. La norma si propone di introdurre, per le società a controllo pubblico, strumenti e procedimenti atti a monitorare il loro stato di salute, facendone emergere le eventuali patologie prima che sopraggiunga la condizione di crisi irreversibile, in presenza della quale prende necessariamente avvio una procedura concorsuale. In particolare, in caso di emersione di “indicatori di crisi aziendale” nell’ambito dell’analisi dei programmi di valutazione dei rischi aziendali, l’organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi e a correggerne gli effetti attraverso un idoneo piano di risanamento, pena l’assunzione delle iniziative di cui all’art. 2409 c.c. (denunzia al tribunale di gravi irregolarità a carico degli organi). L’organo amministrativo deve dunque dotarsi di opportuni programmi e strumenti (regolamenti interni, codici di condotta, uffici di controllo interno, ecc.) per monitorare i rischi aziendali e, più in particolare, quelli relativi alla gestione economica e finanziaria. Tali programmi e strumenti – in base all’art. 6 del d.lgs. n. 175/2016 – devono anche essere indicati nella relazione sul governo societario, predisposta annualmente e pubblicata con il bilancio d’esercizio. Gli strumenti di analisi e valutazione devono, inoltre, essere adottati tenendo conto delle specificità dell’attività della [continua ..]
In sintesi le regole per prevenire la crisi aziendale e le norme a cui sono soggette le partecipate pubbliche in caso di sua emersione possono essere come di seguito sintetizzate: • le partecipate pubbliche devono dotarsi di idonei strumenti di valutazione e misurazione del rischio di crisi aziendale, fondati su parametri oggettivi contenuti in regolamenti interni e codici di condotta, e verificati da appositi uffici di controllo interno, al fine di prevenire crisi irreversibili; • qualora dall’esame dei parametri di rischio emergano criticità, l’organo amministrativo deve adottare immediatamente i provvedimenti correttivi necessari per evitare l’aggravamento della crisi, e correggere l’andamento aziendale attraverso l’adozione di un piano di risanamento che contempli l’esistenza di comprovate e concrete prospettive di recupero e risanamento; • la mancata adozione del piano e dei correlati provvedimenti integra la fattispecie delle gravi irregolarità da denunziarsi al tribunale competente ai sensi dell’art. 2409 c.c., ad opera degli organi amministrativi (e di controllo); • non sono consentite operazioni di previsione di copertura – futura – delle perdite, anche se attuate con aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, rilasci di garanzie, e così via, a meno che tali provvedimenti siano contenuti nel piano di risanamento e ristrutturazione aziendale; • vengono dettate norme di salvaguardia per le società che esercitano servizi di pubblico interesse, che in caso di crisi devono comunque predisporre un piano di risanamento e di ristrutturazione, approvato dalla società e dalla Autorità di regolazione del pubblico esercizio esercitato e comunicato alla Corte dei Conti. I programmi di valutazione del rischio, pubblicati unitamente al bilancio d’esercizio, hanno dunque una duplice natura, essendo sia strumenti volti a informare tempestivamente l’assemblea dei soci nel caso di manifestazione della crisi, sia i primi ed essenziali anelli di una catena di controlli concepiti per scongiurare l’irreversibilità della crisi medesima. Invero, proprio a partire da tali programmi, gli amministratori possono porre rimedio alle cause della crisi prima che la stessa diventi irreversibile. L’obiettivo è di dare attuazione ai principi di economicità, efficacia ed [continua ..]
Come è noto, l’art. 5, comma 2, legge fall., si limita a definire lo stato di insolvenza, precisando che esso «si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Per altro verso, l’art. 160, comma 3, l.f., stabilisce che «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza». Il rapporto fra crisi e insolvenza è – quindi – da genere a specie e ha natura statica. La legge delega di riforma delle procedure concorsuali (legge 19 ottobre 2017 n. 155), all’art. 2, comma 1, si propone – fra i principi – di «c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza». Si tratta, quindi, di una nozione dinamica: la crisi è uno “stato” che può risolversi, rimanere tale o degradare in insolvenza. L’art. 2 dello schema di Codice della crisi e dell’insolvenza definisce “crisi” lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; e “insolvenza” lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; Al proposito, la Suprema Corte (Cass., 20 novembre 2018, n. 29913) ha recentemente statuito che: • L’accertamento dell’insolvenza, come sopra intesa, non s’identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa; è, inoltre, pacifico che in presenza di un eventuale sbilancio negativo è pur possibile che l’imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l’eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; • al tempo stesso ove – all’opposto – [continua ..]