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1. Premessa - 2. Il Regolamento (CE) 1346/2000 - 3. Il Regolamento (UE) n. 2015/848 - 4. Il Regolamento (UE) n. 2016/1792 - 5. Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) with Guide to Enactment and Interpretation (2013) - 6. La Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (2009) - 7. Conclusioni
Nell’ambito dell’ordinamento fallimentare italiano, l’insolvenza transfrontaliera è trattata in modo non difforme rispetto all’insolvenza cd. “domestica”. In particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l.f., «L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero»; quindi, la pendenza di una procedura concorsuale straniera non impedisce l’apertura del fallimento in Italia, cui è – infatti – soggetto l’imprenditore che, pur avendo all’estero la propria sede principale, eserciti sul territorio nazionale attività imprenditoriale attraverso una sede secondaria o quantomeno una stabile rappresentanza. Inoltre, a norma dell’art. 24 l.f. il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano (competenza funzionale territoriale inderogabile). A livello comunitario, tuttavia, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un’ampia produzione regolamentare, che ha definito in modo più preciso la disciplina applicabile all’insolvenza transfrontaliera. In particolare, è stato – inizialmente – emanato il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 (relativo alle procedure d’insolvenza). Tale Regolamento è stato, da ultimo, abrogato e sostituito – seppure con diversa applicazione nel tempo a seconda delle disposizioni in esso previste (v. infra) – dal Regolamento (UE) 2015/848 (relativo alle procedure d’insolvenza) del 20 maggio 2015. Le norme contenute nei due Regolamenti sono vincolanti per tutti i Paesi dell’UE, ad eccezione della Danimarca, ed assumono prevalenza rispetto alle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali stipulate fra gli Stati membri in materia concorsuale, fermi invece gli accordi in essere o da stipularsi con Stati terzi (v. infra). Solo alcuni degli Stati membri hanno però adeguato la normativa interna alle disposizioni regolamentari (es. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Olanda); l’Italia, come si è detto, conserva una disciplina omogenea rispetto a quella c.d. “domestica”. Occorre ancora aggiungere che il Regolamento (UE) 2015/848 è entrato [continua ..]
Il Regolamento (CE) 1346/2000 prende le mosse dalla constatazione che, per il buon funzionamento del mercato interno, è necessario che le procedure d’insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci; ciò sul riflesso che le attività delle imprese presentano in maniera via via crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l’insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, si è quindi avvertita la necessità di un adottare un atto comunitario che imponesse il coordinamento dei provvedimenti da assumere in merito al patrimonio del debitore insolvente. Del pari si preso atto dell’opportunità, per un buon funzionamento del mercato interno, di dissuadere il debitore dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una trattamento migliore (“forum shopping”). Occorre al proposito rammentare che i fallimenti, i concordati e le altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima. Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure d’insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, si è quindi preso atto della necessità che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario, vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri. Il Regolamento si applica alle procedure d’insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante: in particolare, le procedure d’insolvenza nei confronti delle quali trova applicazione sono elencate negli allegati. Per contro, le procedure d’insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d’investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d’investimento collettivo sono escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento. Tali imprese non sono contemplate poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni [continua ..]
Il 12 dicembre 2012 la Commissione aveva fatto propria una Relazione sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio. La Relazione concludeva che, in termini generali, il Regolamento funzionava correttamente ma che, al fine di rafforzare l’efficace gestione delle procedure d’insolvenza transfrontaliera, era auspicabile migliorare l’applicazione di alcune sue disposizioni. Poiché – inoltre – tale Regolamento era stato modificato diverse volte e giacché si rivelavano necessari ulteriori modifiche, è parso opportuno – per motivi di chiarezza – procedere alla sua rifusione. È stato, quindi, adottato il nuovo Regolamento (UE) n. 2015-848. Il Regolamento prende, a sua volta, le mosse dalla constatazione che l’Unione ha stabilito l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per il buon funzionamento del mercato interno è fondamentale che le procedure d’insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del nuovo Regolamento si è quindi resa necessaria per il raggiungimento di tale obiettivo, che – tra l’altro – rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 81 del Trattato. Il nuovo Regolamento ribadisce che le attività delle imprese presentano in maniera via via crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto dell’Unione e che anche l’insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno. Si rende, pertanto, opportuno un atto dell’Unione che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente. Inoltre, è necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere un trattamento più favorevole a danno della massa dei creditori (c.d. “forum shopping”). Il Regolamento include disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d’insolvenza e ad avviare azioni che derivano direttamente da procedure d’insolvenza e che in esse si inseriscono. Il Regolamento contiene, altresì, disposizioni relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nell’ambito di tali [continua ..]
Gli allegati A, B e C del Regolamento (UE) 2015/848, così come modificati dal Regolamento (UE) 2016/1792, elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure d’insolvenza e ai gestori delle procedure d’insolvenza cui si applica il regolamento. L’allegato A elenca le procedure d’insolvenza di cui all’art. 2, lett. a); l’allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all’art. 2, lett. c); l’allegato C elenca i gestori delle procedure d’insolvenza di cui all’art. 2, lett. b). In particolare, le procedure d’insolvenza di cui all’art. 2, lett. a), sono – per l’Italia – le seguenti: • fallimento; • concordato preventivo; • liquidazione coatta amministrativa; • amministrazione straordinaria. Le procedure di liquidazione di cui all’art. 2, lett. c). sono – per l’Italia – le seguenti: • fallimento; • concordato preventivo; • liquidazione coatta amministrativa; • amministrazione straordinaria. I gestori delle procedure d’insolvenza di cui all’art. 2, lett. b), sono – per l’Italia – le seguenti: • curatore; • commissario giudiziale; • commissario straordinario; • commissario liquidatore; • liquidatore giudiziale.
5.1. Il Modello di legge in materia d’insolvenza transfrontaliera 5.1.1. Scopo Il Modello di legge è stato elaborato al fine di coadiuvare gli Stati ad integrare il loro diritto fallimentare con un quadro normativo moderno, per affrontare in modo efficace le procedure d’insolvenza transfrontaliera riguardanti debitori in situazione di notevole difficoltà finanziaria o in stato di dissesto. Esso si propone di incoraggiare la cooperazione e il coordinamento tra le giurisdizioni, piuttosto che tentare di unificare le diverse legislazioni in materia d’insolvenza, così rispettando le differenze tra le discipline nazionali. Ai fini del Modello di legge, per insolvenza transfrontaliera si intende la situazione in cui il debitore insolvente ha beni in più di uno Stato o alcuni dei creditori non risiedono nello Stato in cui la procedura concorsuale si svolge. 5.1.2. Rilevanza per il commercio internazionale Sebbene il numero dei casi d’insolvenza transfrontaliera sia aumentato significativamente a partire dagli anni novanta, l’adozione di regimi giuridici nazionali o internazionali di riferimento, attrezzati per affrontare le questioni sollevate da tali casi, non ha tenuto il passo. La mancanza di regimi di riferimento ha portato spesso ad un approccio inadeguato e non coordinato alle procedure d’insolvenza transfrontaliera, con incertezza, dilatazione dei tempi, difetto di trasparenza e carenza di strumenti necessari per affrontare le disparità e – in alcuni casi – i conflitti che possono verificarsi tra le legislazioni nazionali e le situazioni d’insolvenza. Questi fattori hanno impedito la salvaguardia del valore dei beni delle imprese in difficoltà e ne hanno ostacolato il salvataggio. 5.1.3. Disposizioni chiave Il Modello di legge si concentra su quattro elementi-chiave per la gestione delle procedure d’insolvenza transfrontaliera: a) Diritto di accesso. Tali disposizioni conferiscono ai gestori delle procedure d’insolvenza estera e ai creditori il diritto di accesso ai tribunali dello Stato locale di adozione per ricevere assistenza ed autorizzano i gestori delle procedure d’insolvenza dello Stato locale di adozione a richiedere assistenza ovunque. b) Riconoscimento. Uno degli obiettivi chiave del Modello di legge consiste nello stabilire procedure semplificate per il riconoscimento delle procedure [continua ..]
6.1. Scopo La Guida pratica sulla cooperazione nell’insolvenza transfrontaliera fornisce informazioni ai gestori e ai giudici sugli aspetti pratici della cooperazione e dello scambio di informazioni nei casi d’insolvenza transfrontaliera. Essa illustra come la risoluzione di problemi e conflitti che potrebbero verificarsi in tali casi sia facilitata mediante la cooperazione transfrontaliera, in particolare attraverso l’uso di accordi d’insolvenza transfrontaliera, elaborati su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ogni singolo caso. 6.2. Rilevanza per il commercio internazionale Come osservato relativamente al Modello di legge, lo sviluppo di regimi d’insolvenza per risolvere casi di insolvenza transfrontaliera non ha tenuto il passo con le necessità o la richiesta di tali regimi. Di fronte alle difficoltà quotidiane da affrontare nell’insolvenza transfrontaliera, la pratica professionale ha quindi sviluppato diversi strumenti – tra cui l’accordo d’insolvenza transfrontaliera – per affrontare i conflitti procedurali e sostanziali che possono sorgere nei casi d’insolvenza transfrontaliera che coinvolgono diverse giurisdizioni, concentrandosi sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie, il debitore e le altre parti interessate. 6.3. Disposizioni chiave Viene anzitutto illustrata la crescente importanza del coordinamento e della cooperazione in casi d’insolvenza transfrontaliera e sono introdotti vari testi internazionali relativi all’insolvenza transfrontaliera, elaborati negli ultimi anni. Vengono, inoltre, discussi i vari modi in cui può essere realizzata la cooperazione nei casi di insolvenza transfrontaliera. Viene, infine, esaminato in dettaglio l’uso di accordi d’insolvenza transfrontaliera, alcuni dei quali utilizzati negli ultimi due decenni, che vanno dagli accordi scritti approvati dai giudici agli accordi orali tra le parti delle procedure d’insolvenza transfrontaliera. Sono inoltre esaminate le “clausole-tipo”, basate sulla varietà e rilevanza delle questioni esaminate in tali accordi, per illustrare come i diversi problemi sono stati risolti o potrebbero essere affrontati in pratica.