Buon pomeriggio a tutti,
desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori dell’invito a presiedere un convegno che tratta questioni tanto rilevanti che nella loro complessità per così dire ad ampio spettro vedono potenzialmente coinvolte la generalità delle persone. Gli argomenti che saranno trattati spaziano infatti dal trust al vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c. sulle cui differenze e analogie tanto si è discusso e si discute al fondo patrimoniale che come sapete un tempo era fortemente utilizzato, negli ultimi anni è stato oggetto di forte ridimensionamento per effetto del cosiddetto decreto Renzi del 2016 con l’introduzione dell’art. 2929-bisc.c. e poi di recentissime pronunce della Cassazione in punto impignorabilità, tanto che si è parlato di abolizione di fatto dell’Istituto. Verranno poi trattate le questioni attinenti alla tutela del patrimonio di famiglia nelle ipotesi di presenza di minori e di soggetti incapaci, ipotesi che determinano molteplici complicazioni, in particolare sotto il profilo del patrimonio immobiliare richiedendo l’intervento del giudice tutelare e le conseguenti autorizzazioni ai sensi dell’art. 372 c.c. e poi ancora saranno trattati gli strumenti di tutela del patrimonio in ambito societario senza trascurare i profili che concernono le procedure concorsuali e i profili tributari e penalistici. Il Convegno affronterà quindi tanti profili ordinari quanto i profili patologici della tutela del patrimonio familiare entrambi assetti che nella società di oggi stante la crisi economica e la conseguente difficoltà a implementare le possibili ricchezze delle famiglie si rilevano di fondamentale importanza perché ciascuno di noi sente il peso dell’incognita sul futuro dei figli e comunque sul futuro delle nuove generazioni e qui l’esigenza di preservare quei beni che la storia della famiglia ha acquisito. Il legislatore, come noto, d’altro canto ha ormai un andamento quasi schizofrenico e dunque, se da un lato nel 2006 ha introdotto il patto di famiglia, nella sostanza e nella forma una deroga al divieto dei patti successori per consentire agli imprenditori una successione certa, d’altro lato come vi dicevo in principio l’introduzione di quell’art. 2929-bis c.c. ha scardinato un istituto introdotto nel 1975 come il fondo patrimoniale. Ogni occasione di discussione come il presente convegno costituisce non può quindi che giovare tanto per l’aggiornamento quanto per l’approfondimento di queste tematiche che sono sempre attuali e sempre in divenire.