Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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MiFID II, i principali cambiamenti nei mercati degli strumenti finanziari (di Gianluca Quaranta)


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SOMMARIO:

Introduzione - 1. Cenni alla MiFID I - 2. Uno sguardo d'insieme alla Direttiva MiFID II ed al Regolamento MiFIR - 3. Le principali novità della Direttiva MiFID II - Conclusioni - Bibliografia - Sitografia - Note


Introduzione

La MiFID II è la Direttiva n. 65 del 15 maggio 2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo [1]. La Markets in Financial Instruments Directive 2 riguarda i mercati degli strumenti finanziari e introduce importanti novità rispetto alla precedente MiFID I [2]. In particolare, la nuova Direttiva 2014/65/UE pone l’accento su alcuni temi specifici, quali: la prestazione dei servizi di investimento, la tutela degli investitori retail (quelli “al dettaglio”), i servizi di consulenza indipendente e, infine, le modalità approdiate di comunicazione alla clientela ed alla autorità di vigilanza [3]. Essenzialmente l’obiettivo del provvedimento è quello di emendare, revisionare, ampliare, estendere e modernizzare la preesistente disciplina dei servizi finanziari in Europa. I cambiamenti che la MiFID II porterà sono di particolare importanza, con un’influenza di notevole rilievo all’interno di tutti i mercati comunitari. Proprio per questo motivo, seppur – inizialmente – fosse stato previsto che i Paesi membri dell’UE avrebbero dovuto introdurre le nuove previsioni entro il luglio del 2016, per – poi – recepirle entro il 3 gennaio 2017; tuttavia – già a febbraio 2016 – è stato deciso di posporre il limite al 3 gennaio 2018 [4]. Fondamentalmente [5] sono state le difficoltà dell’effettiva messa in pratica delle statuizioni della MiFID II – riscontrate già a partire da maggio 2014 –, a determinare lo slittamento dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE. Per analizzare la Markets in Financial Instruments Directive 2 si procederà nel seguente ordine. Sarà anzitutto esaminato il primo provvedimento in materia di mercati degli strumenti finanziari (MiFID I). Successivamente saranno analizzati i pillar e gli elementi chiave della nuova Direttiva 2014/65/UE ed il rispettivo ambito di applicazione. Nel tentativo di sintetizzare e individuare i capisaldi delle nuove disposizioni si cercherà di aggregare e di amalgamare fra loro le informazioni provenienti da numerose fonti [6].


1. Cenni alla MiFID I

La prima Markets in Financial Instruments Directive [7] corrisponde alla direttiva emanata il 21 aprile 2004 da parte dell’Unione Europea, con relativa richiesta di integrazione nel diritto nazionale degli Stati Membri entro il 31 gennaio 2007. Sostanzialmente si tratta della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, in merito ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. Tale provvedimento era rivolto alla costituzione di un mercato finanziario comunitario che fosse integrato, efficace e competitivo. Nella pratica la prima Markets in Financial Instruments Directive era orientata al rafforzamento della disciplina comunitaria relativa ai servizi di investimento ed ai mercati regolamentati [8]. A questo scopo la Direttiva 2004/39/CE si poneva due importanti obiettivi [9]: La tutela degli investitori, salvaguardando l’integrità del mercato e fissando altresì requisiti di armonizzazione per l’attività degli intermediari autorizzati; La promozione dell’equità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’in­tegrazione dei mercati finanziari stessi. I punti chiave della suddetta direttiva possono essere così riassunti [10]: 1. Condizioni e procedure: la MiFID I cercava di «armonizzare le normative nazionali relative alla fornitura di servizi d’investimento e al funzionamento delle borse, al fine ultimo di creare un unico quadro normativo europeo per i valori mobiliari»[11]; 2. Tutela degli investitori: attraverso «norme di comportamento per la fornitura di servizi d’investimento ai clienti, norme minime sul mandato e sui poteri di cui possono disporre le autorità competenti nazionali»[12]; 3. Trasparenza e integrità di mercato: vale a dire l’obbligo di garantire l’integrità del mercato, di segnalare e di registrare le operazioni che si effettuavano al fine di garantire la trasparenza informativa, soprattutto al di fuori dei mercati regolamentati; 4. Protezione degli operatori: in particolare di quelli che“internalizzavano”, ossia effettuavano la negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio andando ad eseguire gli ordini della clientela al [continua ..]


2. Uno sguardo d'insieme alla Direttiva MiFID II ed al Regolamento MiFIR

Sulla Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana, il 25 agosto 2017, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 con cui è stata data attuazione alla Direttiva (UE) n. 65, del 15 maggio 2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito ai mercati degli strumenti finanziari che, fra le altre cose, va a modificare anche le precedenti Direttive n. 2002/92/CE e la n. 2011/61/UE (così come emendata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016) e adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come aggiornate dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016. Tale decreto pubblicato in GU ha introdotto, anche in Italia, la nuova regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari riferibile alla direttiva MiFID II, Market in financial instruments directive ed al Regolamento (UE) 600/2014 noto come MiFIR, Markets in financial instruments regulation. Entrambi i provvedimenti – che saranno effettivamente operativi a partire dal 3 gennaio 2017 – si pongono come fine ultimo quello di indicare una regolamentazione comune a tutti i Paesi comunitari per i mercati degli strumenti finanziari e per i sistemi di trading ad alta frequenza [14]. Infatti, come ricorda un comunicato stampa del Governo Italiano [15], la nuova Direttiva MiFID II ed il Regolamento MiFIR «modificano la precedente disciplina, includendo settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici. L’obiettivo è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto unico”) con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione» [16]. I nuovi requisiti che la Direttiva MiFID II ed il Regolamento MiFIR pongono in [continua ..]


3. Le principali novità della Direttiva MiFID II

La direttiva MiFID II, che modifica la disciplina preesistente, includendo anche settori non regolamentati in precedenza, concentra le sue aree di intervento in particolare su [24]: a) Mercato unico: realizzazione della cd.Capital Market Union(CMU) per quanto riguarda i servizi finanziari in Europa, b) Tutela dei clienti: Adeguata profilatura dei risparmiatori; Valutazione di adeguatezza della clientela; Corretta informazione per gli investitori; Product governance; Obblighi di comunicazione sui costi; c) Consulenza“indipendente”; d) Vigilanza: Sui prodotti finanziari; Meccanismi diwhistleblowing. e) Sistemi multilaterali: OTF. Può essere d’aiuto analizzare questi punti uno alla volta. 3.1. Capital Market Union L’Unione dei Mercati dei Capitali [25] (CMU) è un percorso iniziato già nel settembre del 2015 [26], che oggi è in piena fase di attuazione e che, fra le altre cose, si pone importanti propositi, come: l’aumento delle opportunità di investimento, la connessione tra la finanza e l’economia reale, la promozione di un sistema finanziario più forte e resiliente e – non ultima – l’intensificazione dell’integrazione finanziaria e di un contestuale aumento di competitività. Con la CMU, «le fonti alternative di finanziamento, complementari ai finanziamenti bancari, quali i mercati dei capitali, il venture capital, il crowdfunding e la gestione patrimoniale, più ampiamente utilizzati in altre parti del mondo, dovrebbero avere un ruolo di maggiore rilievo nel finanziamento delle imprese che hanno difficoltà a raccogliere fondi, in particolare le PMI e le start-up» [27]. Inoltre, dal momento che «la diversità delle fonti di finanziamento non solo favorisce gli investimenti e l’attività economica, ma è anche essenziale per la stabilità finanziaria, poiché attenua l’impatto di potenziali problemi del settore bancario sulle imprese e sul loro accesso ai finanziamenti […] l’Unione dei Mercati dei Capitali costituisce anche un elemento importante dei lavori per il completamento dell’Unione economica e monetaria europea» [28]. La CMU è certamente un tema di primaria importanza che mira ad unire i mercati di tutti i Paesi dell’Unione Europea. Sul tema, la Consob ha recentemente avviato [continua ..]


Conclusioni

Le nuove regole dettate dalla Markets in Financial Instruments Directive 2 e dal contestuale regolamento MiFIR, che entreranno effettivamente in vigore a partire dal prossimo 3 gennaio 2018, avranno un impatto di notevole importanza all’interno dei mercati degli strumenti finanziari. In particolare operatori quali banche, SIM, SGR, società che gestiscono mercati regolamentati e player del settore energetico e delle materie prime dovranno confrontarsi con una disciplina rafforzata e più stringente rispetto al passato. Le principali aree di intervento delle nuove misure riguarderanno anzitutto la tutela degli investitori. A questo scopo gli intermediari dovranno provvedere: ad una adeguata profilatura dei risparmiatori, ad una valutazione di adeguatezza dei clienti, ad una efficace disclosure informativa soprattutto sui costi e, infine, ad una revisione della product governance. Le autorità nazionali ed europee vedranno un rafforzamento dei propri poteri, in particolare, in tema di vigilanza sui prodotti finanziari e sulla segnalazione delle violazioni. Le nuove disposizioni previste dalla MiFID II interesseranno anche la consulenza finanziaria, soprattutto per quanto concerne quella indipendente promossa dalle imprese di investimento. Sul mercato si affacceranno altresì dei nuovi sistemi di negoziazione, le Organised Trading Facility, che si andranno ad affiancare ai già esistenti mercati regolamentati ed alle Multilateral Trading Facilities. La Direttiva MiFID II ed il Regolamento MiFIR mirano, quindi, allo «sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero […] con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione» [78].


Bibliografia

A. GAFFORIO, Chiusa la consultazione sulle modifiche al Regolamento Intermediari, ilsocietario.it, 21/11/17. C. DI NOIA, Atto del Governo n. 413, Mercati degli strumenti finanziari, Consob, 15/06/2017. CAMERA DEI DEPUTATI, Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033, Atto del Governo, n. 413, 03/05/2017 CONSOB, Attuazione degli Orientamenti emanati dall’ESMA, nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti, Documento di consultazione preliminare, Consob, 22/12/2016 CONSOB, Recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e attuazione del regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR) modifiche al regolamento mercati, Documento di Consultazione Preliminare, Consob, 31/07/2017 Direttiva 2002/92/CE Direttiva 2004/39/CE Direttiva 2006/73/CE Direttiva 2011/61/UE Direttiva 2014/65/UE ESMA, Guidelines for the assessment of knowledge and competence, ESMA, 03/01/2017 ESMA, orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze, ESMA, 22/03/2016 ESMA, Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics, ESMA, 04/04/2017 P.F. BRUNO, MiFID II: Contenuti e sviluppi futuri, Iusletter, 2017 Regolamento 1287/2006/CE


Sitografia

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Note