Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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MiFID II e MiFIR. Il quadro europeo di riferimento (di Luciano M. Quattrocchio)


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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La Direttiva 2014/65/UE e il Regolamento (UE) n. 600/2014 - 3. I Regolamenti delegati e la Direttiva delegata - 4. Gli orientamenti dell’ESMA - 5. Il piano d’azione dell’Unione Europea


1. Premessa

La Direttiva 2004/39/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l’acronimo MiFID (Market in Financial Instruments Directive), è stata in parte rifusa nella Direttiva 2014/65/UE, nota come MiFID II, e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Il quadro generale contenuto nella Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) è stato integrato da numerosi Regolamenti delegati e da una Direttiva delegata; è stato, inoltre, corredato da una serie di (nuovi) Orientamenti dell’ESMA (European Securities and Markets Authority).


2. La Direttiva 2014/65/UE e il Regolamento (UE) n. 600/2014

2.1. Il contenuto della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014 L’obiettivo principale dell’intera disciplina è di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) e un rafforzamento dei poteri – sia ex ante sia ex post – delle Autorità di vigilanza. In particolare, nei provvedimenti normativi sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale. Si prevede inoltre che le Autorità nazionali, l’ESMA e l’EBA (per i depositi strutturati), possano proibire o restringere la negoziazione e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell’ordinato funzionamento dei mercati. Già in base alle disposizioni della MiFID (I), l’impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio era tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze e alle esperienze del cliente in materia di investimenti, nonché ai suoi obiettivi di investimento. Con la MiFID II tale norma viene integrata, sia perché nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente si fa esplicito riferimento alla necessità di individuare la capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite e la sua predisposizio­ne al rischio, sia in quanto – nel caso in cui l’impresa di investimento raccomandi una pluralità di prodotti o servizi – la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all’intero pacchetto. Inoltre, l’impresa di investimento, quando effettua consulenza agli investimenti, prima che la transazione sia conclusa, deve condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l’operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o [continua ..]


3. I Regolamenti delegati e la Direttiva delegata

Il quadro generale contenuto nella Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) è stato integrato da numerosi Regolamenti e una Direttiva. In particolare e in sintesi: • Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva. In data 23 febbraio 2018, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una rettifica del Regolamento delegato (UE) 2017/565. • Regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali. • Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni. • Regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati. • Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione. • Regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle [continua ..]


4. Gli orientamenti dell’ESMA

Come anticipato, la disciplina è stata corredata – a partire dal 2015 – da una serie di Orientamenti. In particolare e in sintesi: •    Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze, in data 22 marzo 2016. La finalità degli orientamenti è specificare i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze richieste ai sensi dell’art. 25, par. 1, della Direttiva MiFID II, in conformità con l’art. 25, par. 9, della medesima Direttiva. Con tali Orientamenti l’ESMA mira a promuovere una maggiore convergenza nelle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti o alla fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, e invita le autorità competenti a valutare la conformità con tali requisiti. Gli Orientamenti stabiliscono importanti norme per aiutare le imprese a ottemperare all’obbligo di operare nel migliore interesse dei propri clienti e per assistere le Autorità Competenti nel valutare adeguatamente il rispetto di tale obbligo da parte delle imprese. Essi definiscono criteri minimi per la valutazione delle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di servizi pertinenti; pertanto, le Autorità Competenti possono richiedere maggiori livelli di conoscenze e competenze per il personale addetto alla prestazione di servizi di consulenza e/o per quello addetto alla fornitura di informazioni. Quale risultato della conformità con questi Orientamenti, l’ESMA prevede un rafforzamento della protezione degli investitori. •    Orientamenti sulle pratiche di vendita abbinata, in data 11 luglio 2016. Gli Orientamenti si applicano in relazione alle pratiche di vendita abbinata ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 42 della direttiva MiFID II. In particolare, gli Orientamenti si applicano all’offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto, come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. Lo scopo principale di questi Orientamenti è stabilire un approccio di vigilanza sulle imprese coerente ed efficace da parte delle autorità competenti, che contribuisce a migliorare la protezione degli investitori negli Stati membri. Gli Orientamenti [continua ..]


5. Il piano d’azione dell’Unione Europea