Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Le operazioni straordinarie nella disciplina delle società cooperative (di Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna)


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La trasformazione - 3. La fusione e la scissione - 4. Il workers buyout


1. Premessa

Le operazioni straordinarie che coinvolgono le cooperative costituiscono una sorta di “sistema complesso”, essendo caratterizzate da una pluralità di fattispecie, cui fa da pendent una varietà di discipline applicabili. In particolare, la trasformazione, la fusione e la scissione fra cooperative sono disciplinate dagli artt. 2500-septies ss. e 2501 ss. c.c., norme relative alla trasformazione (eterogenea), alla fusione e alla scissione per così dire di diritto comune, nonché dagli artt. 2545-novies ss. c.c. (e dagli artt. 223-quaterdecies e 223-quinquiesdecies disp. att. trans c.c.), norme relative alla trasformazione, alla fusione e alla scissione delle società cooperative, e dunque di diritto speciale. Tutte le norme citate sono state introdotte in occasione della riforma del diritto delle società (di capitali e cooperative). Al proposito, pare opportuno segnalare che le ipotesi di trasformazione (o conversione) che determinino anche un mutamento di causa sono connotate da un certo grado di “asimmetria”, nel senso che le regole delle trasformazioni in un verso e in quello contrario non sono delineate in termini speculari: soltanto nell’ipotesi di trasformazione (o conversione) regressiva – intendendosi per tale, solo in questa sede e per ragioni di semplicità espositiva, la trasformazione da cooperativa a società – si deve infatti dare corso alla devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Un altro aspetto di rilievo è che la trasformazione non è consentita alle cooperative a mutualità prevalente: la trasformazione è dunque un istituto “residuale”. Scendendo nel dettaglio e partendo dalla trasformazione, si possono individuare le seguenti ipotesi: • trasformazione omogenea con mutamento di tipo societario di riferimento (forse più propriamente identificabile come conversione omogenea progressiva o regressiva, qui intese in senso tradizionale): si tratta dell’ipotesi di trasformazione di una cooperativa cui si applicano le norme della s.p.a. in una cooperativa cui si applicano le norme della s.r.l. o viceversa, che determina un mutamento del tipo di riferimento (art. 2519 c.c.); • trasformazione omogenea con mutamento del carattere mutualistico (forse più propriamente identificabile come conversione di [continua ..]


2. La trasformazione

2.1. La trasformazione omogenea (fra società cooperative) 2.1.1. La trasformazione omogenea con mutamento del tipo di riferimento 2.1.1.1. La disciplina A norma dell’art. 2519 c.c., alle società cooperative si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni sulla società per azioni. Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. 2.1.1.2. Aspetti operativi Occorre interrogarsi se il “passaggio” da cooperativa alla quale si applica la disciplina della società per azioni (art. 2519, comma 1, c.c.) a cooperativa cui si applica la disciplina della società a responsabilità limitata in via residuale (art. 2519, comma 2), e viceversa, diano luogo a una vera e propria trasformazione o piuttosto ad una conversione del tipo di riferimento. Tale ultima opinione pare più corretta, quantomeno intendendo la “trasformazione” in senso tecnico. 2.1.2. La trasformazione omogenea con mutamento della qualità 2.1.2.1. La disciplina A norma dell’art. 2545-octies c.c., la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetta la condizione di prevalenza, di cui all’art. 2513 c.c., ovvero quando modifica le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo del­l’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. 2.1.2.2. Aspetti operativi Anche in questo caso occorre chiedersi se la conversione da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa “diversa” (da quelle a mutualità prevalente) e/o la conversione inversa diano luogo a una trasformazione in senso tecnico o piuttosto ad un mutamento di carattere mutualistico. Anche tale ipotesi non pare possa essere fatta rientrare nella [continua ..]


3. La fusione e la scissione

3.1. La disciplina A norma dell’art. 2545-novies c.c., la fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III. 3.2. La fusione. Aspetti operativi In tali operazioni straordinarie, la disciplina della trasformazione eterogenea spesso si interseca con il procedimento di fusione (o di scissione), determinandosi una sovrapposizione di normative. Così, quando una cooperativa viene incorporata in una società lucrativa, ovvero una o più cooperative deliberano la fusione al fine di “costituire” una società lucrativa, trova applicazione l’art. 2545-undecies c.c. che – come si è visto – disciplina la devoluzione. Nel contempo, dovrebbe applicarsi anche l’art. 2545-decies c.c., relativo alle maggioranze necessarie all’adozione della delibera di fusione che implica anche una trasformazione. Se, poi, una società lucrativa volesse incorporare una società cooperativa a mutualità prevalente, quest’ultima dovrebbe prima perdere tale sua qualità ai sensi dell’art. 2545-octies c.c. Inoltre, nel caso di fusione per incorporazione di una società cooperativa (a mutualità prevalente) in una lucrativa, già il progetto di fusione di entrambe le società dovrebbe prevedere la perdita della mutualità prevalente della prima, quale condizione per l’esecuzione dell’intera operazione. In tale ipotesi, la delibera di approvazione del progetto di fusione si articolerebbe come doppia delibera e cioè come delibera che elimina le clausole della mutualità e successivamente come delibera che approva il progetto di fusione per incorporazione. Le delibere sarebbero, evidentemente, collegate da un nesso di consequenzialità, giacché la seconda risulterebbe subordinata all’ineludibile approvazione della prima. Particolarmente complessa risulta, inoltre, la conciliazione tra le prescrizioni normative in materia di bilancio ex art. 2545-octies c.c, quella in materia di relazione dell’esperto di cui all’articolo 2545-undecies c.c., ed infine quella concernente la situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater c.c. Ciò in conseguenza dei diversi criteri con cui le “situazioni patrimoniali” devono essere redatte: infatti, per quelle di cui [continua ..]


4. Il workers buyout