Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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La poliedricità normativa del Bitcoin (di Alessandra Giulia Nastri, Avvocato in Torino)


La disciplina delle cripto valute coinvolge inevitabilmente vari ambiti giuridici. Partendo dal d.lgs. n. 90/2017, che ci fornisce una definizione di valuta virtuale, l’articolo pone sche­maticamente in evidenza le problematiche risultanti dall’interferenza del Bitcoin in particolare con l’applicazione del GDPR, la normativa antiriciclaggio, facendo poi cenno al diritto tributario. Gli stati hanno adottato misure differenti, più o meno stringenti; tuttavia, in uno scenario normativo piuttosto nebuloso, ciò che emerge chiaramente è la difficolta di imbrigliare in norme statiche un fenomeno così sfuggente ed intangibile. Le maggiori problematiche risultano senz’altro dall’applicazione del regolamento UE 2016/679 e della normativa antiriciclaggio, data l’impossibilità di tracciare i movimenti.

The regulatory versatility of bitcoin

The regulation of crypto-currencies inevitably involves various legal areas. Starting from Legislative Decree no. 90/2017, which provides us with a definition of virtual currency, the article schematically highlights the problems resulting from the interference of Bitcoin in particular with the application of the GDPR, the anti-money laundering legislation. States have adopted several measures, some more stringent than others; however, in a rather hazy regulatory scenario, what clearly emerges is the difficulty of crystallizing such an elusive and intangible phenomenon into static norms. The main problems are undoubtedly due to the application of EU Regulation 2016/679 and the anti-money laundering legislation, given the impossibility of tracking movements.

SOMMARIO:

1. Nozioni introduttive - 2. Breve analisi condotta alla luce del GDPR - 3. Cenni riguardanti la Normativa antiriciclaggio - 4. La questione tributaria - 5. Conclusioni - Bibliografia - NOTE


1. Nozioni introduttive

È necessario partire da una considerazione basilare, che spesso causa confusione nel pubblico: non bisogna assimilare il concetto di Bitcoin a quello di Blockchain. Infatti, cercando di semplificare il più possibile le due nozioni, è possibile considerare che il Bitcoin è la valuta virtuale che si serve ed è introdotta in un panorama più ampio: quello della tecnologia della Blockchain. Il d.lgs. n. 90/2017 fornisce una definizione di valuta virtuale che può essere considerata un ottimo punto di partenza, al fine di delineare una disciplina giuridica applicabile al celebre Bitcoin. Si considera valuta virtuale una rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. Il Bitcoin è la cripto valuta comunemente più nota al grande pubblico e le sue caratteristiche principali ed il funzionamento sono comuni a quelle meno conosciute quali, ad esempio, Ethereum, Monero e Ripple. Analizzando le caratteristiche che accomunano le cripto valute, quella più importante è senz’altro l’incorporeità data dalla rappresentazione digitale e dall’assenza del carattere monetario. Sicuramente questa prerogativa trova la sua origine principalmente nel fatto che le cripto valute non vengano emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica e proprio il Bitcoin introduce la possibilità di trasferire un’unità economica peer to peer, non richiedendo l’intervento di terze parti [1]- [2]. È proprio il fatto che sia uno scambio peer to peer a rendere le parti equivalenti. L’elemento più innovativo del fenomeno è proprio lo scambio di valute senza l’intermediazione di altri soggetti. L’inventore del Bitcoin, Satyoshi Nakamoto, nel suo paper Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer, annovera tra i vantaggi dell’utilizzo di questa cripto valuta proprio l’eliminazione dei costi di transazione derivanti dall’intervento di un mediatore garante del pagamento. Secondo Nakamoto infatti, è proprio il costo [continua ..]


2. Breve analisi condotta alla luce del GDPR

Molti sono stati i dubbi sollevati in dottrina circa la compatibilità della tecnologia blockchain ed il nuovo regolamento sulla Privacy [6]. Il punto di partenza fattuale, su cui ormai non vi sono più dubbi, è che i dati inseriti dagli utenti relativi alle transazioni sono considerati dai personali di cui all’art.4 del GDPR. Proprio al fine di condurre un’analisi alla luce del regolamento UE 2016/679 è necessario fare una distinzione tra due tipologie di blockchain possibili, quella permissioned e quella permissionless. Nel caso in cui si sia in presenza di una blockchain chiusa o permissioned, ed è una singola persona fisica o giuridica a voler prenderne parte, è il partecipante stesso ad esprimere il consenso al trattamento dei dati che saranno pubblici alle altre parti della transazione. È in questo caso che si configurerebbe l’ipotesi prevista dall’art. 26 del GDPR ossia la contitolarità del trattamento [7]. Ai sensi dell’art. 26, i contitolari del trattamento determinano congiuntamente la responsabilità derivante dall’osservanza degli obblighi del regolamento e, con il medesimo accordo, ne definiscono i rispettivi ruoli per l’adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR. Anche nel caso in cui sia un consorzio ad offrire agli utenti finali il servizio e registri i dati sulla blockchain chiusa, i contitolari del trattamento si individuano nei partecipanti al consorzio [8]. È chiaro che i responsabili per l’adempimento degli obblighi previsti dal regolamento dovranno occuparsi di un’analisi preventiva sulla qualità dei dati personali raccolti, sulla tipologia di blockchain utilizzata, sul trattamento e su tutto ciò che verte le modalità di acquisizione dei dati. Quando invece si è in presenza di una blockchain permissionless, se è il singolo ad effettuare delle transazioni, risulta difficile individuare un unico titolare del trattamento, trasferendo la responsabilità direttamente in capo all’utente. Se invece l’utente interagisce con un’applicazione che utilizza la blockchain permissionless, allora saranno i gestori dell’applicazione stessa i titolari del trattamento [9]. Chiaro è che la blockchain aperta costituisce un contesto fortemente [continua ..]


3. Cenni riguardanti la Normativa antiriciclaggio

La presa di coscienza dei rischi derivanti dall’utilizzo dell’anonimato (o pseudo anonimato) nel campo delle valute virtuali è ben esplicitata dal nono considerando della direttiva UE 2018/843 [13]. Dal punto di vista normativo, per la disciplina del fenomeno, è molto attinente e rilevante anche il d.lgs. n. 90/2017. Tale decreto, infatti, ha approfondito ed introdotto nuove disposizioni riguardanti proprio la disciplina delle cripto valute oltre ad introdurre la predetta definizione di valuta virtuale [14]. Chiaro è che la maggior parte dei rischi di uso illecito della cripto valuta è causata dall’anoni­mato virtuale con cui vengono effettuate le transazioni [15]. Infatti, anche se la tecnologia blockchain è uno strumento più che valido per la tracciabilità delle transazioni, spesso risulta difficile, a causa della complessità dell’algoritmo, risalire ad una persona fisica o giuridica determinata, senza tener conto degli escamotage che permettono di oscurare l’origine della transazione [16]. È inoltre vero che risulta molto difficile disciplinare un fenomeno così “mobile”, caratterizzato dall’immediatezza dei trasferimenti di valuta, senza tener conto del fatto che è quasi impossibile risalire alla provenienza del denaro. Sembra infatti che l’utilizzo delle cripto valute sia una soluzione ottimale per spostare fondi derivanti da attività illecita in maniera veloce, economica e sicura [17]. L’ampia categoria di soggetti a cui si rivolgono gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007 è costituita dai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Tali soggetti sono identificati dall’art. 1 comma 2, f), del decreto come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. Infatti, l’art. 17-bis del d.lgs. n. 141/2010, relativo ai contratti di credito ai consumatori, subordina l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’atti­vità di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, all’iscrizione in un apposito [continua ..]


4. La questione tributaria

Il 22 ottobre 2015, con sentenza n. 264, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi su una controversia svedese ed interpretando la direttiva 2006/112, ha statuito che le operazioni di cambio di valuta tradizionale in Bitcoin e viceversa sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. La decisione della Corte è condivisibile poiché essendo il bitcoin qualificato come una moneta vera e propria, risulta opportuno continuare a scindere l’imposta sul reddito da quella sui consumi. È comunque rilevante sottolineare che il quadro normativo circa gli obblighi fiscali sulle cripto valute è ancora molto incerto.


5. Conclusioni

L’importanza del fenomeno, sia per i risvolti giuridici che per quelli economici, è innegabile e gli interventi normativi, forse per una generale sottovalutazione, risultano ad oggi insufficienti. Anche circa la qualificazione del Bitcoin come moneta vi sono orientamenti contrastanti. Infatti, se da un lato a fini fiscali è considerato come un reddito, ed in alcuni casi come a Zugo, cantone svizzero, è assimilato ad una moneta vera e propria tanto da poterlo acquistare tramite comuni ATM e pagare le tasse in Bitcoin [21], dall’altro non sembra condividere lo stesso orientamento il Tribunale di Brescia che ha escluso, con la sentenza n. 7556/2018 riconfermata in seguito dalla Corte d’Appello, la possibilità di apportare conferimenti in società in cripto valute poiché considerate inidonee ad essere oggetto di valutazione in un dato momento storico e ad essere aggredibili dai creditori sociali [22]. Certo è che una tale valutazione è in netta contrapposizione con la prassi che invece considera, sempre di più, la cripto moneta come una vera e propria valuta. Inoltre, circa l’aggredibilità da parte dei creditori sociali, rimane comunque la possibilità per gli amministratori di convertire, in ogni momento, gli eventuali conferimenti dalla cripto valuta all’euro. In realtà, la Corte di Appello di Brescia ammette la qualificazione monetaria della cripto valuta considerandola tuttavia inidonea a costituire oggetto di conferimento. Sull’insufficiente intervento del legislatore c’è da dire che la mobilità e l’immediatezza della tecnologia blockchain rende difficoltoso cristallizzarne una disciplina. In un panorama così nebuloso, le reazioni degli stati sono state diverse. La Cina ha adottato delle misure discutibili circa il rispetto della privacy. Infatti, dal 15 febbraio 2019 è entrato in vigore il Cyberspace Administration of China che impone l’accesso delle autorità statali ai dati conservati su blockchain, la registrazione delle attività degli utenti e il mantenimento di backup per almeno sei mesi [23]. Certo è che in uno scenario europeo, misure simili non potrebbero mai essere adottate; tuttavia, ci si aspetta una maggior ingerenza del legislatore per tutelare gli utenti. Il Giappone invece, dal 2017, ha [continua ..]


Bibliografia

ACCINI Giovanni Paolo, Regole antiriciclaggio e risvolti penalistici dell’o­peratività in valute virtuali, in Rivista delle Società, 1 dicembre 2018. BOCCHINI Roberto, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche, in Diritto dell’informazione e dell’Informatica, 1 febbraio 2017. BOLDRINI Nicoletta, Blockchain e GDPR: le sfide (e le opportunità) per la protezione dei dati, disponibile su https://www.blockchain4innovation.it/sicurezza/blockchain-gdpr/, 9 luglio 2018. DE STASIO Vincenzo, Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 1 dicembre 2018. FINCK Michéle, Blockchains and Data Protection in the European Union, disponibile su https://edpl.lexxion.eu/article/edpl/2018/1/6, 2018. GIULIANO Massimo, La Blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica (II), 1 dicembre 2018. NAKAMOTO Satoshi, Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer, disponibile su www.bitcoin.org. NICOTRA Massimiliano e SARANZANA DI S. IPPOLITO Fulvio, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT, Ipsoa, Vicenza, 2018. NICOTRA Massimiliano, Le norme su Bitcoin e crittovalute nei diversi Paesi: il quadro, disponibile su https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/le-norme-bitcoin-crittovalute-nei-diversi-paesi-quadro/, 2 marzo 2018. PASSARETTA Mario, Bitcoin: il leading case italiano, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 2017. RUBINO DE RITIS Massimo, Apporti di criptomonete in società, in GiustiziaCivile.com, 19 marzo 2019. STURZO Ludovica, BITCOIN E RICICLAGGIO 2.0, disponibile su https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6225-sturzo2018a.pdf, maggio 2018.


NOTE