Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La posizione del consulente tecnico di parte nel procedimento penale (di Alberto Avidano)


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Premessa Al fine di correttamente illustrare quale possa essere la collocazione del consulente tecnico all’interno del procedimento penale, ritengo opportuno soffermarmi su alcuni concetti preliminari, così da consentire una visione generale dell’ambito ove tale figura dovrà operare. Il processo Innanzitutto il processo: possiamo definirlo, quello penale, come una serie di atti, compiuti in una forma ed un tempo prescritti, che si interpongono tra il reato e la pena. Suo fine ultimo sarà raggiungere la verità processuale, che è un qualcosa di diverso dalla verità storica, giacché se scopo fosse quest’ultima, allora diverrebbero leciti strumenti che la nostra cultura non ammette più. La nostra cultura giuridica, infatti, sconta la possibilità dell’errore, la divergenza tra vero storico ed esito processuale, riconoscendo che l’unico vero che potrà sortire dall’attività umana sarà quello che risulterà ottenuto secondo le prescrizioni. Sarà dunque vera la conclusione correttamente ricavata che consentirà il superamento del ragionevole dubbio. È quindi il dubbio il canone del processo penale, ed allora una prima conclusione si impone: per l’imputato sarà utile sia l’ottenere la prova della propria innocenza quanto il poter ragionevolmente dubitare delle prove della colpevolezza. Detto ciò, ricordiamo sinteticamente la dinamica del procedimento penale. Esso si compone di due fasi principali: le indagini preliminari ed il dibattimento, talora raccordate dall’udienza preliminare. All’interno di ognuna di esse, come vedremo, potrà trovar spazio il consulente tecnico. Le indagini preliminari Le Indagini Preliminari sono funzionali alla ricerca della prova, e sono condotte dal Pubblico Ministero. Sono una fase a contraddittorio eventuale, nel senso che non sempre all’in­dagato viene consentito un ruolo attivo, ben potendo il P.M. condurre segretamente le sue investigazioni per poi svelarne i risultati solo se e quando si sarà convinto dell’utilità di esercitare l’azione penale. In determinati casi, invece, l’indagato dovrà esser coinvolto, ed allora si svilupperà il contraddittorio tra accusa e difesa, talora con l’intervento del giudice di fase: il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.). Il consulente tecnico potrà dunque partecipare, in primo luogo, su iniziativa ed a fianco del Pubblico Ministero nei casi di cui all’art. 359 c.p.p., ossia allorquando siano necessarie le sue competenze per svolgere indagini involgenti operazioni tecniche. In tal caso verrà chiamato ad operare a fianco dell’Inqui­rente, e indagato, difensore e loro consulenti potranno anche non saperne nulla sino alla [continua..]

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