Nel mio intervento dovrò occuparmi della bozza di direttiva sull’insolvenza, pubblicata il 22 novembre 2016, la quale si preoccupa di dettare regole comuni in materia di insolvenza, per quanto concerne l’adozione di misure tempestive per la ristrutturazione delle imprese in crisi soprattutto ai fini di far recuperare redditività e valore d’impresa a quelle società che in questo ultimo periodo stanno affrontando un momento di difficoltà finanziaria.
Sempre in nome della globalizzazione c’è da prendere in considerazione il problema della grave crisi economica che ha colpito dal 2008 le imprese, partendo dall’America che ha sempre sofferto di questo genere di crisi economica e finanziaria, arrivando fino all’Italia e colpendo trasversalmente anche i paesi in via di sviluppo.
La bozza della direttiva si ispira agli stessi principi che erano già stati elaborati nella raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014, che indicava come finalità la possibilità di garantire alle “imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza, che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare che la crisi si trasformi in una vera e propria insolvenza, cercando attraverso un programma di ristrutturazione e risanamento di recuperare e massimizzare il valore totale dell’impresa; questo non solo nell’interesse dei creditori, dei dipendenti e degli azionisti ma anche nell’interesse dell’economia in generale.
Anche la raccomandazione si preoccupava non solo dell’indebitamento e della crisi finanziaria delle società, ma anche della crisi da sovraindebitamento che ha colpito le persone fisiche, cioè i consumatori e gli imprenditori che per anni non hanno raggiunto i determinati livelli dimensionali stabiliti dall’art. 1 della legge fallimentare per cui non avendo il requisito di fallibilità non avrebbero la possibilità di esdebitarsi, per poi iniziare una nuova attività di impresa (second chance), in base alla regola d’esperienza, che molte imprese con buoni risultati vengono fondate da imprenditori che hanno conosciuto un primo insuccesso; si è, quindi, interessata dei vari strumenti che sono stati individuati dalla legge n. 3/2012 per cercare di risolvere i problemi finanziari dell’insolvente civile. L’insolvente civile sarebbe colui che pur non svolgendo nessuna attività commerciale o industriale è rimasto coinvolto nei debiti, magari perché ha prestato una fideiussione a favore del marito, del coniuge, della figlia, che invece avrebbe avviato e gestito un’attività commerciale. Tale società entrando in una procedura concorsuale ha possibilità di esdebitarsi, [continua..]