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1. Il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB - 2. L’intervento del curatore fallimentare nell’esecuzione individuale
L’art. 38, comma 1, TUB fornisce la definizione di credito fondiario, affermando che “il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. Il testo dell’art. 41, comma 2, TUB stabilisce che “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.”. La facoltà del creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale, chiedendo la vendita in quella sede, anche dopo la declaratoria di fallimento del debitore, si pone come la più importante deroga al disposto dell’art. 51 l.f., a norma del quale “salvo diversa disposizione di legge”, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva e cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Si tratta di un privilegio meramente processuale del creditore fondiario, che non incide in caso di fallimento dell’esecutato, sulle regole concorsuali e sulla par condicio creditorum, costituendo una deroga alla regola generale della liquidazione dei beni in ambito fallimentare, con la conseguenza che anche il creditore fondiario banca, data la provvisorietà di quanto ricevuto in sede di esecuzione individuale, dovrà insinuarsi al passivo fallimentare e – se il credito risulta ammesso ed utilmente collocabile – egli potrà conseguire definitivamente il risultato dell’esecuzione in base al privilegio ipotecario. Anche se una parte della dottrina ha criticato il privilegio del fondiario in quanto configura un incongruo ed ingiustificato perché diverso trattamento tra soggetti che esercitano il credito con le medesime modalità, la deroga all’art. 51 l.f. è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto è finalizzato a consentire all’istituto di credito di disporre in anticipo di quanto di sua competenza, senza attendere il momento della determinazione [continua ..]