<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - In caso di reato di guida in stato di ebbrezza la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude l’adozione della misura della revoca della patente

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 18 giugno 2019, n. 4136, in materia di reato di guida in stato di ebrezza, ha affermato che la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può escludere l’adozione della misura della revoca della patente di guida. In particolare, il Collegio ha osservato che l’automatismo della misura della revoca della patente prevista dall’art. 186, comma 2 bis, c. strad., ai sensi della quale, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, non può venir meno in ragione del fatto che il procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis c. strad. si è concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ad impedire l’esclusione dell’adozione della revoca della patente sarebbero le disposizioni dell’art. 168 ter, comma 2, c.p., che, disciplinando la specifica ipotesi in esame, prevede espressamente che “l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge” e dell’art. 224, comma 3, c. strad. (rientrante nel capo II, sezione II, del titolo VI, richiamato dall’art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”.