Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il recepimento della direttiva MiFID II e l'adeguamento al regolamento MiFIR. La disciplina di attuazione (di Mia Callegari)


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SOMMARIO:

1. Premessa. Il quadro delle innovazioni normative di matrice europea ad impatto sui mercati finanziario-assicurativi - 2. Il processo di recepimento nazionale della disciplina comunitaria - 3. Le principali modifiche al TUF riguardanti la disciplina degli intermediari - 4. Il “nuovo” Regolamento Intermediari - 5. Conclusioni e spunti di riflessione - NOTE


1. Premessa. Il quadro delle innovazioni normative di matrice europea ad impatto sui mercati finanziario-assicurativi

Al fine di delineare il quadro normativo e regolamentare in cui si inserisce la disciplina di attuazione per meglio comprenderne contenuti, effetti e portata, secondo quanto sarà oggetto del presente intervento, pare opportuno muovere da alcune considerazioni sul processo di profonda rinnovazione a cui ha dato il via la Direttiva MiFID. Dal 2007 si è assistito ad un progressivo rafforzamento degli obiettivi di integrazione, competitività ed efficienza dei mercati finanziari, di protezione degli investitori e di concorrenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, attraverso la formazione di un quadro normativo e regolamentare u­nionale assai articolato, in cui il contenuto della MiFID I è stato in parte trasfuso nella cd. Direttiva MiFID II (Direttiva n. 2014/65/UE, come modificata dalla Direttiva 1034/2016/UE) e in parte sostituito dal Regolamento MiFIR (Regolamento UE 600/2014, come modificato dal Regolamento n. 1033/2016), nonché completato da atti di secondo e terzo livello [1]. In questo contesto il 2018 ha visto il nostro ordinamento significativamente condizionato dall’evoluzione comunitaria. Tre sono le innovazioni normative di matrice europea di rilevante impatto sul nostro mercato finanziario e assicurativo: a) Il Regolamento UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cd. regolamento PRIIPS), corredato dal Regolamento Delegato UE in data 8 marzo 2017: l’adeguamento della disciplina domestica reso necessario per evitare incertezze normative ovvero per esercitare talune scelte opzionali previste dal Regolamento PRIIPS si è concluso con il d.lgs. n. 224/2016, che contiene le modifiche al TUF con effetto dal 1° gennaio 2018 (normativa di primo livello) e con le Istruzioni operative Consob in data 22 dicembre 2017, anch’esse con effetto dal 1° gennaio 2018. b) La Direttiva sulla Distribuzione assicurativa n. 2016/97 (cd. IDD), attuata con il d.lgs. n. 68 in data 21 maggio 2018, con efficacia dal 1° ottobre 2018[2]. c) Il complesso MiFID II/MiFIR, il cui processo di recepimento è stato realizzato, a livello primario, attraverso il d.lgs. n. 129/2017, di attuazione della Direttiva MiFID II e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento n.600/2014, con efficacia dal 3 gennaio 2018 e, a livello secondario, [continua ..]


2. Il processo di recepimento nazionale della disciplina comunitaria

Il complesso normativo così delineato a livello comunitario è finalizzato allo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, in cui: sia assicurata e promossa la trasparenza del mercato; venga rafforzata la tutela degli investitori, prevedendo obblighi più stringenti così da garantire ai clienti che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e che i beni verso i quali indirizzano l’investimento siano adeguatamente protetti; siano adeguatamente contemplati gli investimenti a livello transfrontaliero (cd. “passaporto unico”) in modo più semplice ed a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. Gli ambiziosi obiettivi si traducono in una normativa di attuazione interna che si caratterizza innanzitutto per il significativo ampliamento soggettivo ed oggettivo dell’ambito di operatività della disciplina [4]. Dal punto di vista soggettivo, l’ambito di applicazione del d.lgs. n. 129/2017 è molto esteso, risultando destinatari della disciplina le società d’in­vestimento mobiliare (SIM), le banche che prestano servizi di investimento, le società di gestione del risparmio (SGR), i GEFIA quando prestano i servizi d’investi­men­to cui possono essere abilitati ai sensi delle rispettive direttive, i gestori di mercati regolamentati e gli operatori del settore dell’energia e delle materie prime (energy e commodity player), con una operatività ancor più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 1 Direttiva MiFID II [5]. Inoltre, nell’individuare il perimetro di applicazione della normativa in esame, sono stati previsti un nuovo servizio di investimento, consistente nella “gestione di sistemi organizzati di negoziazione” (Organized Trading Facilities – “OTF” – art. 1, comma 5, lett. g)-bis TUF); una nuova categoria di strumenti finanziari, rappresentata dalle quote di emissioni e nuovi soggetti sottoposti a forme di vigilanza, quali i “ gestori del mercato” e i “fornitori di servizi di comunicazione dati” (artt. 79 ss. TUF) Dal punto di vista oggettivo, si assiste a una completa revisione dell’intero impianto delle definizioni contenute nell’art. 1 TUF in forza dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 129/2017: dai valori mobiliari e strumenti finanziari, [continua ..]


3. Le principali modifiche al TUF riguardanti la disciplina degli intermediari

Ferme restando le competenze attribuite alla Consob ed alla Banca d’Italia nel perseguimento delle finalità generali di vigilanza ai sensi dell’art. 5, risulta raggruppata in un unico contesto, nell’ambito del Capo I, la disciplina della vigilanza e dei poteri attribuiti alle Autorità di Vigilanza, siano essi regolamentari, informativi e di indagine, ispettivi, di intervento od ingiuntivi. Del tutto nuovo è l’assetto dei poteri regolamentari delle due autorità, ai sensi dell’attuale testo dell’art. 6, con un superamento della regolamentazione congiunta e con l’individuazione delle materie rimesse alla potestà di ciascuna autorità, temperate dalla previsione di un protocollo d’intesa a fini di coordinamento. Più specificatamente, l’art. 7-bis chiarisce che i poteri di product intervention di MiFIR sono attribuiti alla Consob, per le finalità di protezione degli investitori nonché di ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ed alla Banca d’Italia, per le finalità di stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario. L’attuale assetto dei poteri regolamentari si pone in piena conformità con quanto previsto dall’art. 69 Direttiva MiFID II, che definisce i poteri minimi da conferire alle competenti autorità nazionali (ad esempio con l’introduzione del potere della Consob di rimozione di uno o più esponenti aziendali di SIM, banche italiane, SGR/SICAV/SICAF). Parimenti innovativo, sulla scia delle indicazioni comunitarie, è il sistema della segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing interno) e delle relative sanzioni (art. 4-undecies TUF). Venendo al Titolo II (“Servizi e attività di investimento”), non si può non notare una significativa implementazione delle regole e dei principi di riferimento per lo svolgimento dei servizi e delle attività. Tra le principali e più significative novità o modifiche, suscettibili di avere immediata incidenza sul modus operandi degli intermediari e sulla declinazione degli obblighi e delle conseguenti responsabilità degli operatori, pare opportuno segnalare: – gli obblighi di product governance in capo ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento nella loro qualità [continua ..]


4. Il “nuovo” Regolamento Intermediari

In un contesto in cui a tutti i livelli la normativa secondaria è fondamentale per delineare correttamente e con precisione le prassi applicative e gli obblighi comportamentali degli intermediari, è centrale soffermarsi sull’analisi dell’at­tuale Regolamento Intermediari, contenuto nella Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, che attualizza il precedente Regolamento Intermediari alle discipline di riferimento già citate, sulla scorta dell’esito di una consultazione del mercato avviata da Consob tra il 6 luglio 2017 e l’8 novembre 2017 proprio al fine della trasposizione nel Regolamento Intermediari della disciplina MiFID II e MiFIR [7]. Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari, può dirsi concluso il processo di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva MiFID II e del Regolamento MiFIR, a seguito del quale, in forza dell’art. 10, comma 2, d. lgs. n. 129/2017 e dell’attuale art. 6 TUF, le disposizioni adottate congiuntamente con regolamento in data 29 ottobre 2007 (cd. “Regolamento Congiunto”) cessano di essere applicate, avendo ad oggetto tra l’altro questioni rimesse alla potestà regolamentare esclusiva della Consob. La prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori trova ampia attenzione nel Libro Terzo, che vede l’abrogazione delle precedenti norme regolamentari con richiamo al Regolamento Ue 2017/565, direttamente applicabile. In questa sede sono contenute, tra le altre, le disposizioni in materia di forma e contenuto dei contratti (con l’estensione del ricorso alla forma scritta anche per i contratti stipulati dagli intermediari con la clientela professionale), di obblighi di informazione nei confronti della clientela (raccordati alla riformata sulla product governance), l’individuazione dei parametri sulla base dei quali effettuare il giudizio di adeguatezza ed il nuovo obbligo per gli intermediari di consegnare ai clienti al dettaglio una dichiarazione di adeguatezza nell’ambito della prestazione della consulenza; la regolamentazione dei servizi di mera esecuzione e ricezione di ordini, aggiornata alla luce delle novità della MiFID II, con particolare attenzione agli strumenti finanziari complessi [8], e la sistematizzazione delle previsioni sugli incentivi (rispetto alla quale, proprio per il timore dell’impatto di [continua ..]


5. Conclusioni e spunti di riflessione

All’esito di questa breve carrellata sull’impatto della MiFID sulla disciplina degli intermediari, pur nella consapevolezza dell’estrema sintesi del presente intervento, può essere utile quanto meno ipotizzare alcuni spunti di riflessione. Atteso che il principale obiettivo di tutto il complesso MiFID II e MiFIR era ed è il progressivo rafforzamento della tutela dell’investitore, è naturale domandarsi se ed in quali ambiti tale implementazione sia stata favorita e se lo sia stata adeguatamente. Nel ripercorrere le principali novità a livello di disciplina, ci siamo soffermati proprio sugli aspetti di protezione per l’investitore e li abbiamo ravvisati nell’estensione delle tutele previste per la prestazione dei servizi di investimento ai depositi strutturati, nell’introduzione dei requisiti di product governance, nell’emersione di regole di condotta più stringenti (ad esempio, la cosiddetta suitability e l’informativa ai clienti soprattutto in materia di cost and charge), l’attenzione per la competenza e l’esperienza degli operatori a diretto contatto con la clientela, la tipizzazione della cosiddetta “consulenza indipendente”, l’approccio restrittivo in materia di inducements e di strumenti complessi, l’attribuzione di ulteriori poteri alle autorità di vigilanza europee e nazionali (ad esempio, in tema di product intervention) e la differente ripartizione rispetto al passato, con particolare riferimento al ruolo della Consob. Tra le principali innovazioni rispetto al regime previgente, oltre al recepimento delle norme di comportamento e degli specifici obblighi introdotti dalla Direttiva MiFID II e dalla relativa normativa attuativa (tra gli altri, i nuovi obblighi in materia di product governance, di conoscenza e competenza del personale e le modifiche alla normativa sugli inducements), spicca infatti un ampliamento delle materie ivi disciplinate. Infatti, in ragione del riassetto di competenze tra la Consob e la Banca d’Italia (quale delineato dall’attuale art. 6 TUF), le materie soggette alla potestà regolamentare congiunta delle due Autorità e, pertanto, disciplinate nel Regolamento Consob-Banca d’Italia del 2007, sono ora singolarmente attribuite ad ognuna di esse. Conseguentemente, come già posto in luce, importanti ambiti [continua ..]


NOTE