L’intervento fornisce una introduzione al quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità dei professionisti in generale. La trattazione prende avvio dall’evoluzione normativa della materia, fornendo – preliminarmente – una definizione di danni risarcibili, avuto particolare riguardo alle fattispecie di lucro cessante e danno emergente. Nell’analisi proposta, centrale è, naturalmente, la distinzione fra responsabilità di tipo contrattuale e extracontrattuale, delle quali l’autore offre ampia definizione. Infine, l’intervento fornisce interessanti riflessioni su alcuni temi inerenti alla materia, quali – a titolo esemplificativo – il progetto dell’European Group of Tort Law e la crescente necessità di armonizzazione delle norme di riferimento a livello europeo.
Professional Liability: General Principles The short paper provides an introduction to the regulatory framework of professional liabilities in a general context. The dissertation starts from the regulatory evolution of the topic and analyses the main criteria to evaluate the damages, in particular regarding cases of loss of profit and actual damage. Against this background, central is, of course, the distinction between contractual and non-contractual liability, widely defined by the author. At the end, interesting focuses on some topics related to the new regulation are offered, such as – for instance – the European Group of Tort Law project and the growing need for harmonization of the european legal framework.
Lo scopo di questo breve scritto è quello di fornire una introduzione al quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità dei professionisti in generale [1].
A tale scopo, è necessario fare menzione delle norme del Codice civile che possono essere applicate a quei casi in cui il professionista abbia causati dei danni ad un altro soggetto. Le ipotesi previste dal Codice civile fanno riferimento a due distinte fattispecie, la prima è quella in cui i danni di cui si chiede il risarcimento sono la conseguenza della violazione di doveri contrattuali, la seconda è invece quella in cui i danni di cui si chiede il risarcimento sono invece la conseguenza di azioni od omissioni poste in essere al di fuori di qualunque rapporto contrattuale.
Nel primo caso si applicherà l’art. 1218 c.c., il quale prevede che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In tali casi, quindi, la parte adempiente potrà semplicemente affermare di avere subito un danno e che tale danno è la conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte. Conseguentemente, sarà la parte inadempiente a dovere provare che l’inadempimento non è avvenuto per sua colpa.
I danni risarcibili in tali casi consisteranno, ai sensi dell’art. 1223 c.c., sia nel c.d. “danno emergente”, ovvero nei danni conseguenza diretta dell’inadempimento contrattuale, come ad esempio la perdita di un arto nelle fattispecie di responsabilità medica o la necessità di dovere pagare delle sanzioni nel caso di responsabilità del commercialista, che nel c.d. “lucro cessante”, ovvero nei mancati guadagni, purché siano questi la conseguenza immediata e diretta dei danni subiti.
Nel secondo caso, ovvero qualora non vi sia tra danneggiante e danneggiato un rapporto contrattuale, allora la responsabilità per il risarcimento del danno troverà la sua fonte nell’art. 2043, il quale prevede che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
In tale caso il soggetto danneggiato sarà tenuto a provare di avere subito il danno, e che tale danno è la conseguenza di una azione o omissione colposa o dolosa del soggetto a cui si chiede il risarcimento.
Si richiede quindi al soggetto leso in conseguenza di un atto posto in essere al di fuori di un rapporto contrattuale di fornire tutte le prove del caso, mentre nelle fattispecie di responsabilità contrattuale è sufficiente provare che esisteva un rapporto contrattuale e [continua..]