<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La responsabilità del medico (di Maurizio Curti, Avvocato del Foro di Torino)


Come è noto, la responsabilità professionale del medico scaturisce da una prestazione inadeguata. Fatta tale premessa, l’intervento mira ad illustrare la responsabilità a livello sanitario, soffermandosi sulle caratteristiche proprie di tale fattispecie. In tale prospettiva, l’autore delinea l’evoluzione della normativa di riferimento, per poi soffermarsi sulle conseguenze derivanti dalla responsabilità professionale, quali – a titolo di esempio – l’obbligo di risarcimento del danno, la condanna per reato, la responsabilità per danno erariale ovvero il mero provvedimento disciplinare. Infine, la trattazione si conclude con cenni al tema dell’onere della prova della colpa professionale, facendo riferimento alla giurisprudenza più recente in materia.

Professional liability of the doctor

As it is well known, professional liability of the doctor arises from an inadequate performance. Against this background, the paper aims to illustrate the liability at the health level, focusing on the specific characteristics of this case. In this perspective, the author outlines the regulatory evolution of the topic, and then he focuses on the consequences deriving from professional liability, such as – for instance – the obligation to pay damages, conviction for a crime, liability for damage tax or mere disciplinary measure. At the end, the dissertation makes reference to the question of the burden of proof of professional guilt, referring to the most recent case law on the matter.

La responsabilità del medico nasce – a differenza di quelle che abbiamo affrontato sinora – solitamente da una prestazione inadeguata, che ha causato effetti negativi sulla salute del paziente. Tale circostanza può comportare responsabilità a livello sanitario, a seconda dei casi: un obbligo di risarcimento del danno, una condanna per reato, una responsabilità per danno erariale (ovviamente per il sanitario dipendente da strutture pubbliche) o un mero provvedimento disciplinare, cosa che può capitare a tutti i professionisti come ben si sa. Ad ogni buon conto se in passato la responsabilità medica si incardinava come responsabilità del medico, ponendo al centro del giudizio la colpa professionale dello stesso, attualmente la problematica relativa alla solidarietà fra il medico e la struttura è venuta in gran parte meno, mentre in passato la colpa professionale del medico rimaneva la sostanza della contesa. Oggi la responsabilità sanitaria è invece configurata innanzitutto come responsabilità della struttura sanitaria, mettendo in evidenza il rispetto assistenziale che deve mantenere la stessa nei confronti dei livelli di qualità e appropriatezza tecnica delle prestazioni sanitarie, oltre che degli standard organizzativi e strutturali. Non posso nascondervi di essere già stato interessato ad alcune tematiche legate alla pandemia in atto e alle conseguenze che potrebbero derivarne sul piano risarcitorio. La macchina è entrata in movimento ed essendo sempre collocato sul fronte passivo, sarò probabilmente chiamato a contestare tali richieste, ma allo stato non si può dire in quali termini. Da questa variazione di prospettiva deriva che il paziente non può essere considerato quale mero destinatario di un servizio ma anche soggetto attivo di una pretesa consistente nello svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria nel rispetto delle regole menzionate nell’art. 1 del Codice del Consumo. Dette previsioni, contenute nella legislazione pubblicistica, si riflettono sul versante civilistico ai fini di permettere al leso di esigere l’attuazione di questi adempimenti organizzativi (pena le sanzioni che abbiamo detto di carattere penale, civile e amministrativo o quanto meno disciplinare). Credo si possa – a questo punto – trascurare la tappa intermedia rappresentata dal cosiddetto Decreto Balduzzi (poi divenuto Legge, essendo stato convertito) che avrebbe scopo soltanto didattico e che è già stato illustrato da chi mi ha preceduto. La disciplina della responsabilità medica in passato è stata delineata per notevoli tratti sostanzialmente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Per fare un esempio, partendo da molto lontano: nel 1871 la Corte di Cassazione di Napoli affermava che – la cosa oggi, ovviamente, può fare soltanto [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio