Viviamo in una società “liquida” ci dice il sociologo Bauman.
Il guaio è che anche il diritto mi pare stia diventando “liquido”. Le leggi si inseguono senza soluzioni di continuità, senza stabilizzarsi in quadri definiti. L’esperienza del diritto fallimentare ne è un esempio eclatante: dal 2005 ad oggi ci sono stati aggiustamenti continui e il fenomeno si riscontra anche in altri campi, come ad esempio, in quello delle esecuzioni civili. Anche in questo settore le modifiche sono continue e si fa fatica a seguirne le evoluzioni. Con la riforma del 2003 il diritto societario sembrava invece aver conosciuto una qualche sua stabilità, anche se il settore delle quotate è un po’ più instabile. Mi sembra di poter dire però che la riforma delle partecipate, che era indubbiamente necessaria, dia un discreto colpo a principi fondamentali del diritto societario e quindi si candidi ad entrare anch’essa nella galleria dei diritti liquidi, in quanto vi sono molti aspetti da chiarire e correggere per il futuro. Primo fra tutti il tema della responsabilità degli organi sociali.
Ma procediamo con ordine e vediamo cosa resta in vigore del diritto societario in questo modello di società partecipata.
Permettetemi in via preliminare di sottolineare il mio dissenso dalla regola che pone un divieto assoluto per un ente pubblico di avere una partecipazione in una cooperativa.
A riguardo è corretto ritenere che un ente pubblico non possa essere socio di una cooperativa come socio cooperatore, ma nelle cooperative ci sono anche i soci finanziatori e ricordo che lo stesso Ministero dell’Agricoltura, per anni, ha partecipato come socio sovventore a molte cooperative che finanziava e dove voleva essere socio sovventore proprio per controllare che i finanziamenti andassero nella direzione voluta. Non vedo perché di fronte a cooperative di pubblica utilità, quale sono alcune cooperative sociali, questo divieto assoluto debba sussistere.
A parte ciò vediamo cosa è rimasto delle regole societarie. È rimasto, ovviamente, l’art. 2325 cioè la responsabilità del socio unico in mancanza della richiesta pubblicità nonché la sua responsabilità ai sensi del comma 2 della medesima norma. Ancora si applicano le regole di cui all’art. 2329 in materia di condizioni per la costituzione, quelle sulla nullità della società mentre a questo riguardo non dovrebbe essere consentita la costituzione per pubblica sottoscrizione. Restano salvi i patti parasociali: in questo caso, anzi, la norma prevede che ci possa essere un patto parasociale di blocco, con durata anche superiore ai 5 anni previsti dalla norma di legge.
Per quanto riguarda invece i conferimenti la disciplina in questione ha rivitalizzato un particolare tipo di conferimento “agonizzante” ovvero le [continua..]