Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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La 'rilevanza' nelle valutazioni di bilancio (di Luciano Matteo Quattrocchio Bianca Maria Omegna)


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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La rilevanza degli errori nel sistema anteriore alla riforma - 3. La riforma - 4. Gli effetti sulla legittimazione alle modifiche del progetto di bilancio - 5. Considerazioni conclusive - Note


1. Premessa

Il bilancio d’esercizio (insieme con il bilancio consolidato) costituisce un esempio paradigmatico di argomento di studio in cui non si può prescindere da un approccio interdisciplinare e intersettoriale. Infatti, sotto il profilo dell’interdisciplinarietà, la lettura e la comprensione del bilancio presuppongono l’assimilazione dei principi aziendalistici che ne costituiscono le fondamenta: fra tutte, le nozioni di reddito e di patrimonio. Ma anche una lettura trasversale della normativa in tema di bilancio nell’ambito dei diversi settori del diritto – civile, penale-societario e penale-tributario – si impone, al fine di verificare se vi sia omogeneità nella disciplina, soprattutto sanzionatoria, o quantomeno se vi sia una tendenza verso la creazione di un sistema unitario. Tali esigenze si sono manifestate in tutta la loro portata, soprattutto nel corso del 2015, ove – a distanza di pochi mesi – il Legislatore ha innovato profondamente la disciplina civilistica, la disciplina delle false comunicazioni sociali e la disciplina penale-tributaria. In via preliminare, si può affermare che il bilancio non risponde al vero quando non è predisposto seguendo le norme e i principi che ne disciplinano la redazione, ma si deve ritenere che non fornisca un quadro fedele solo quando è viziato da errori qualificabili come “significativi”. Tale conclusione è stata recepita – ormai da tempo – nei principi contabili nazionali e in quelli internazionali. Ma, anche la giurisprudenza ha fatto propria tale enunciazione, affermando la nullità del bilancio per violazione dei principi generali quando il contrasto con la relativa disciplina determina una divaricazione tra il risultato effettivo e quello che risulta dal bilancio materialmente redatto, a condizione che la violazione dei principi generali sia tale da compromettere effettivamente la sua funzione informativa, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi. Come è noto, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (“Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di [continua ..]


2. La rilevanza degli errori nel sistema anteriore alla riforma

2.1. La disciplina civilistica Come già si è detto, il bilancio di esercizio può presentare irregolarità che riguardano il suo contenuto, che si estrinsecano in violazioni dei principi di chiarezza, verità e correttezza. Prima della recente riforma, non vi era omogeneità di vedute con riguardo alle conseguenze di tali violazioni; tendeva tuttavia a prevalere, in dottrina e soprattutto in giurisprudenza, la tesi più rigorosa della nullità della delibera di approvazione del bilancio. Si riteneva, infatti, che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto avesse oggetto (contenuto) illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili, dettate a tutela di un interesse generale. Tuttavia, si reputava – come anticipato – che la violazione dei principi generali potesse condurre alla nullità della delibera solo quando i vizi fossero tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi. In particolare, si doveva dichiarare la nullità della delibera di bilancio solo quando «i difetti di distinzione e di analisi sono tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con effettivo pregiudizio per i soci e per i terzi. Non si ha per contro nullità della delibera quando i vizi di chiarezza sono marginali e non compromettono la precisa rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico di esercizio» [1]. La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza [2], ha confermato tali principi e ha chiarito che: il diritto del socio ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non è necessariamente da correlare all’aspettativa alla percezione di un dividendo oppure ad un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa, e più corretta, formulazione del documento contabile avrebbe eventualmente evidenziato[3]; deve essere riconosciuto sussistente l’interesse del socio ad agire per l’impugnativa della suddetta delibera qualora egli possa essere indotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, ovvero qualora, dall’alterazione o incompletezza dell’esposizione dei dati, [continua ..]


3. La riforma

3.1. Il quadro di riferimento 3.1.1. La nozione di “rilevanza” Prima di esaminare la disciplina di riforma, pare utile prendere le mosse dal significato attribuito alla nozione di “rilevanza” (o, più correttamente, “materiality”) nel diritto di matrice anglosassone, nel quale – già da molto tempo – tale nozione si è consolidata. In tale contesto, «Materiality is a legal term which can have different meanings, depending on context. When speaking of facts, the term generally means a fact which is “significant to the issue or matter at hand”». Ed ancora, «Within the context of corporate and securities law in the United States, a fact is defined as material if there is a substantial likelihood that a reasonable shareholderwould consider it important in deciding how to vote their shares or invest their money. In this regard, it is similar to the accounting term of the same name. Materiality is particularly important in the context of securities law, because under the Securities Exchange Act of 1934, a company can be held civilly or criminally liable for false, misleading, or omitted statements of fact in proxy statementsand other documents, if the fact in question is found by the court to have been material pursuant to Rule 10b-5» [6]. Occorre, inoltre, rammentare che – dal punto di vista tecnico-contabile – la significatività (dell’errore) è un concetto fondamentale della revisione, esplicitato nei principi di revisione ISA Italia 320 (“Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”) e ISA Italia 450 (“Valu­tazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”), ora resi obbligatori anche nel nostro ordinamento [7]. In tale ambito, gli errori sono considerati significativi quando «ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio». La materialità (o significatività) è rappresentata da un valore numerico che definisce la misura dell’errore che non inficia i dati del bilancio, o meglio definisce il limite totale degli errori individuati dal revisore che non dovrebbe modificare [continua ..]


4. Gli effetti sulla legittimazione alle modifiche del progetto di bilancio

4.1. Premessa Il tema della rilevanza deve essere opportunamente affrontato anche con riguardo alla questione ampiamente dibattuta se l’assemblea abbia il potere di apportare modifiche al progetto di bilancio e, in caso affermativo, se tale potere incontri limiti intrinseci od estrinseci. È subito da dire che il legislatore non affronta la questione nella disciplina delle società c.d. “ordinarie” – tema in relazione al quale vi sono posizioni contrastanti in dottrina e, a quanto consta, soltanto due pronunce giurisprudenziali, anch’esse difformi –, mentre detta una disposizione per le società quotate. 4.2. La modificazione del progetto di bilancio da parte dell’assemblea 4.2.1. Il dato normativo Il riferimento normativo circa l’approvazione del bilancio d’esercizio è contenuto nell’art. 2364, comma 1, n. 1, c.c., il quale prevede che nelle società prive del consiglio di sorveglianza – cioè nelle società che adottano il modello di amministrazione e controllo tradizionale e monistico –, tale attività spetti all’assemblea ordinaria, mentre nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, l’approvazione del bilancio d’esercizio compete al consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies c.c.). Pur nell’ambito di un disciplina che può certamente considerarsi ampia ed articolata, il legislatore – come si è detto – non affronta la questione della modificabilità del progetto di bilancio da parte dell’assemblea chiamata ad approvarlo, limitandosi a dettare – per le sole società quotate in mercati regolamentati – una disciplina che indubbiamente pare legittimarla. Infatti, l’art. 77, comma 3, Regolamento Emittenti, prevede che «Entro trenta giorni dall’assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l’approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell’assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l’assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli [continua ..]


5. Considerazioni conclusive

L’O.I.C. 29 attualmente in vigore contiene i seguenti principi: «L’errore contabile è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa. Un errore consiste, quindi, nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile». «Gli errori marginali o addirittura irrilevanti non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta». «Data l’estrema varietà delle possibili fattispecie, non è possibile definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore che possano determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta prevista dall’articolo 2423, comma 2. Una simile conclusione dipende da un complesso di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso: possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo. In altri casi, possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti di per sé, lo divengono a causa delle conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi». Il 19 aprile 2016 è stata posta in consultazione una nuova versione del­l’O.I.C. 29, che – al fine di garantire un opportuno allineamento con lo I.A.S. 8 – stabilisce che: «L’errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa». «Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile». «Un errore [continua ..]


Note