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1. Introduzione - 2. L'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) del Piemonte Centrale. La natura giuridica e le finalità - 3. Profili di contenzioso fiscale - Note
Nel 2012 l’introduzione anticipata dell’IMU da parte del Governo Monti è stata oggetto di un ampio dibattito sia in sede nazionale che in sede europea per i risvolti sul bilancio interno. Le famiglie italiane (poco meno dell’80% degli alloggi è di proprietà [1]) hanno dovuto far fronte a una nuova spesa nel proprio bilancio, ma non solo le famiglie. Tra i soggetti passivi del nuovo tributo sono stati inclusi anche gli enti gestori di edilizia sociale, cioè gli enti che gestiscono gli “alloggi popolari” (i c.d. alloggi sociali) destinati al ceto meno abbiente. Precisamente, la Manovra Finanziaria “Decreto Salva Italia” del governo Monti (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214), anticipando l’introduzione (originariamente in via sperimentale) dell’imposta municipale propria al 2012, ha previsto l’applicazione dell’IMU anche per “gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”, i quali, analogamente alle abitazioni di tipo principale, potevano godere di una detrazione fino a 200 Euro. Non senza sollevare qualche perplessità di opportunità politica e di natura tecnica. Sotto il primo profilo è stato ed è se, al di là delle necessità di bilancio statale, sia coerente sottoporre a imposizione gli immobili di enti che svolgono attività con finalità di salvaguardia della coesione sociale e della riduzione del disagio abitativo per persone e nuclei familiari non in grado di accedere al libero mercato. Quanto dire che al di là della natura dell’attività di gestione di immobili qualificabile come economica, essa si pone come strumentale al perseguimento di obiettivi di valori sociali come gli indigenti e le famiglie meno agiate, valori che sono coperti da tutela costituzionale. Sempre da un profilo di razionalità politica finanziaria è lecito chiedersi se abbia senso sottrarre risorse economico-finanziarie che sono finalizzate ad investimenti nella manutenzione e nella riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico a fronte del concorrente obiettivo di far quadrare e risanare [2] i conti pubblici per seguire le raccomandazioni della tecnocrazia europea. Si tratta infatti, in gran parte, di alloggi acquistati, realizzati o recuperati da [continua ..]
Ai fini di una corretta comprensione della tesi come sostenuta in questo scritto, può essere utile stabilire la natura dell’ATC come soggetto passivo del tributo IMU anche alla luce della sua origine storica ed evoluzione della legislazione che ne ha nel tempo regolato l’attività. La nascita di ATC Torino risale ai primi anni del novecento, in un’epoca storica caratterizzata dalla carenza di alloggi e dal rincaro degli affitti legati al nuovo fenomeno dell’urbanesimo e al sovraffollamento delle città. In quegli anni lo Stato italiano emanò i primi provvedimenti legislativi per cercare un rimedio al problema delle abitazioni gettando così le basi dell’edilizia economico-popolare. Nacquero, nelle principali città italiane, gli Istituti per le Case Popolari. A Torino, l’Istituto Case Popolari sorse per iniziativa del Comune e con l’ausilio della Cassa di Risparmio di Torino e dell’Istituto Opere Pie del San Paolo e fu riconosciuto come Ente Morale con Regio Decreto 8 dicembre 1907 cioè un ente “filantropico nei fini ed economico nei mezzi, attrezzato e specializzato nell’organismo tecnico amministrativo e finanziario per la costruzione di un vasto demanio di stabili di carattere economico da concedersi in locazione senza scopo speculativo”. Tra il 1907 al 1912 sorsero i primi otto complessi edilizi per un totale di 2.398 alloggi con 4.449 camere affittabili. Dopo questo periodo iniziale di intensa attività costruttiva, iniziarono a manifestarsi i primi sintomi di un rilassamento nella domanda di alloggi, determinando una crisi che causò sensibili perdite di bilancio dovute ai mancati introiti per gli affitti Il secondo ciclo di attività edilizia economico-popolare riprese nella primavera del 1919 con un programma concordato con il Comune di Torino, il quale concesse gratuitamente le aree occorrenti alla realizzazione di altre 3.500 camere e con la concessione di una serie di mutui agevolati. Il terzo ciclo di attività è direttamente e conseguentemente collegato agli avvenimenti del secondo conflitto mondiale. Nei primi anni del dopoguerra, l’Istituto fu impegnato ad affrontare il pesante lavoro di ricostruzione e di riparazione dei danni bellici: vennero costruite quasi esclusivamente sopraelevazioni, venne completato il progetto del Quartiere di Mirafiori, vennero costruiti alloggi da assegnare in [continua ..]
Tornando al caso che ci occupa ATC Torino nel novembre 2013, ha ritenuto di richiedere rimborso dell’IMU versata ai Comuni nell’anno 2012, e successivamente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per il rimborso dell’IMU versata ai Comuni nell’anno 2012 [24], sul presupposto, come evidenziato nel precedenti paragrafi, che ATC Torino avrebbe dovuto godere dell’esenzione dall’imposta sulla base di due assorbenti argomentazioni: 1. ATC Torino si qualifica come un ente non commerciale e come tale usufruisce dell’esenzione dall’imposta così come previsto dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 successivamente modificato dall’art. 91-bis, comma 1, del d.l.. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012. Il succitato articolo, che riprende quanto già in vigore con l’abrogata ICI art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs.. n. 504/1992, stabilisce l’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana. ATC Torino parrebbe dunque rispettare appieno le caratteristiche di cui sopra in quanto: a) è un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione svolgente attività non commerciale[25]; b) le finalità sono quelle “di concorrere al soddisfacimento del fabbisogno abitativo proprio dell’ambito territoriale di competenza, in particolare dei cittadini che si trovano in condizione di debolezza sociale. Per gli alloggi realizzati e gestiti, in relazione alla finalità di cui al comma 1, l’attività istituzionale dell’ATC non può configurarsi di tipo commerciale, esaurendosi nell’esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione nel libero mercato”[26]; c) l’attività di assegnazione degli alloggi rientrano fra le fattispecie della categoria di attività [continua ..]