Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Gli strumenti tecnici per intercettare la perdita di continuità aziendale (di Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna, Aggregato di diritto commerciale presso l’Università di Torino – Dottore commercialista)


Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza ha previsto due fasi dell’anticipata emersione della crisi d’impresa: uno interno, nel quale l’organo di controllo e i revisori allertano l’organo amministrativo; uno esterno, nel quale viene coinvolto l’Organismo di Composizione della Crisi. Da qui, l’importanza dell’utilizzo di indicatori oggettivi per la tempestiva intercettazione della perdita della continuità aziendale, così come previsti dall’art. 13 c.c.i. È sotto tale aspetto che l’autore enuclea gli strumenti tecnici utili ad intercettare la perdita della continuità aziendale: si tratta degli indici tradizionalmente utilizzati nell’analisi di bilancio e degli indicatori c.d. evoluti, predittivi della crisi d’impresa. Infine, l’autore esamina e commenta, alla luce dell’art. 13 c.c.i., la bozza – predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – dei parametri che consentono una «ragionevole presunzione dello stato di crisi».

The new Corporate Crisis and Insolvency Code has provided for two phases of the anticipated emergence of the business crisis: an internal one, in which the supervisory board and the auditors alert the administrative body; an external one, in which the Crisis Composition Body is involved. Hence the importance of using objective indicators for the timely interception of the loss of going-concern, as required by article 13 c.c.i. It is in this respect that the author lists the technical tools useful for intercepting the loss of going-concern: these are the indices traditionally used in the balance sheet analysis and the so-called advanced indicators, predictive of the business crisis. Finally, the author examines and comments, in the light of article 13 c.c.i., the draft – prepared by the Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – of the parameters which allow a «reasonable presumption of the state of crisis».

Keywords: loss of going-concern – interception of the crisis – indicator.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La dicotomia insolvenza e crisi d’impresa - 3. Gli indicatori della crisi d’impresa - 3.1. Premessa - 3.2. Gli indicatori tradizionali. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “Crisi d’impresa. Strumenti per l’individua­zio­ne di una procedura d’allerta” (Gennaio 2005) - 3.3. Gli indicatori tradizionali. Le altre fonti di riferimento - 3.4. Gli indicatori evoluti. I modelli predittivi - 4. La riforma delle procedure concorsuali. Gli indicatori della crisi - 5. La continuità aziendale - 6. Il sistema bancario: la guida semplice alle nuove regole europee in materia di default


1. Premessa

Il legislatore della Riforma ha previsto due step per far emergere con anticipo la crisi d’impresa: • uno interno, nel quale l’organo di controllo e i revisori allertano l’organo amministrativo; • uno esterno, nel quale viene coinvolto l’organismo di composizione della crisi. Per intercettare tempestivamente la crisi, è necessario – infatti – che qualcuno la faccia emergere fin dal suo stato embrionale. Viene, quindi, posto a carico dell’organo di controllo societario e del revisore contabile l’obbligo di segnalare situazioni di difficoltà e di squilibrio eco­nomico finanziario, prevedendo conseguenze significative per l’omissione di tale adempimento. La corretta e puntuale segnalazione, inoltre, permette agli organi di controllo di evitare la chiamata in causa quali responsabili solidali con gli amministratori del dissesto aziendale. Al fine di rendere meno arbitrario rilevare l’insorgenza della crisi, sono stati previsti indicatori oggettivi. In particolare, l’art. 13 c.c.i. definisce come indicatori della crisi gli squilibri di carattere economico-finanziario-patrimoniale rilevabili tramite specifici indici di bilancio, in base ai quali emerga la sostenibilità dei debiti per un arco temporale futuro di almeno sei mesi. L’elaborazione tecnica di tali indici è stata demandata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che dovrà predisporli (rectius aggiornarli) con cadenza triennale, fermo restando che l’impresa che li ritenesse non applicabili alla propria realtà aziendale, facendolo emergere nella nota integrativa, potrà elaborare propri indici, la cui adeguatezza dovrà essere attestata da un professionista indipendente. L’organo di controllo societario e i revisori contabili, sulla base di indici di bilancio elaborati dal Cndcec (o propri dell’impresa), deve verificare l’insor­genza della crisi aziendale e immediatamente segnalare tale stato all’impresa (in primis ai suoi organi amministrativi) tramite comunicazione via Pec o altro strumento che permetta di riscontrarne la ricezione, assegnando un lasso temporale di trenta giorni per fornire risposte adeguate. Dopo questa fase, se l’impresa non fornisce risposte adeguate, inizia la fase «esogena», in cui gli stessi organi di controllo sono [continua ..]


2. La dicotomia insolvenza e crisi d’impresa

Come è noto, l’art. 5, comma 2, legge fall., si limita a definire lo stato di insolvenza, precisando che esso «si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Per altro verso, l’art. 160, comma 3, legge fall., stabilisce che «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza». Il rapporto fra crisi e insolvenza è – quindi – da genere a specie e ha natura statica. La legge delega di riforma delle procedure concorsuali (legge 19 ottobre 2017 n. 155), all’art. 2, comma 1, si propone – fra i principi – di «c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza». Si tratta, quindi, di una nozione dinamica: la crisi è uno “stato” che può risolversi, rimanere tale o degradare in insolvenza. L’art. 2 dello schema di Codice della Crisi e dell’insolvenza definisce “crisi” lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolven­za del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; e “insolvenza” lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.


3. Gli indicatori della crisi d’impresa

3.1. Premessa

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, al fine di valutare il rischio di crisi aziendale occorre procedere ad un esame fondato non soltanto sui dati storici, ma anche prospettici, al fine di individuare l’incapacità anche futura della società ad adempiere non solo le obbligazioni già assunte, ma anche quelle prevedibili nel normale corso dell’attività. Inoltre, come precisato nel documento emanato nell’ottobre del 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, denominato “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”, nell’intento di individuare eventuali fattori di rischio di crisi di impresa si devono condurre analisi integrate, ovvero in grado di prendere in considerazione aspetti storici, attuali e prospettici della realtà aziendale in oggetto di valutazione. Al contrario, analizzare asetticamente singoli indicatori aziendali di performance, può condurre l’analisi o l’organo di controllo a valutazioni errate o imprecise circa il reale stato di salute dell’impresa.


3.2. Gli indicatori tradizionali. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “Crisi d’impresa. Strumenti per l’individua­zio­ne di una procedura d’allerta” (Gennaio 2005)

3.2.1. Premessa Per la verifica della manifestazione dello stato di insolvenza occorre prendere le mosse dai dati di bilancio, rielaborati al fine di ottenere uno stato patri­moniale non tanto basato sul costo storico, quanto su criteri valutativi di mercato, e preferibilmente – in conformità alla prassi internazionale – sul fair value. La rielaborazione dei dati implica e comporta una riclassificazione del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) basata su modelli predefiniti (ad esempio, quello della centrale dei bilanci), tali da fornire una lettura gestionale dei prospetti contabili e – quindi – in grado di evidenziare la situazione finanziaria (stato patrimoniale), la destinazione e l’andamento divisionale delle performance (conto economico). Dopo tale fase, occorre prevedere un insieme di indicatori di bilancio ed extra-contabili ritenuti particolarmente significativi per esprimere un giudizio sullo stato di salute dell’impresa. Anzitutto, dovrebbero essere considerati gli indici di solvibilità (ad esempio, gli indici di indipendenza finanziaria e di solidità del capitale sociale) e di liquidità (ad esempio, la composizione degli investimenti e dei finanziamenti), al fine di capire quale possa essere la situazione finanziaria in cui versa l’im­presa. In particolare, tra gli indici finanziari, dovrebbero essere considerati taluni parametri legati al tempo, da ritenersi particolarmente significativi ai fini dell’individuazione dello stato di insolvenza; esempi di tali indici potrebbero essere i tempi di incasso e di pagamento, che consentono di mettere in evidenza eccessive dilazioni di pagamento da parte dei clienti o condizioni particolarmente sfavorevoli di pagamento per i fornitori. Dovrebbero, inoltre, essere elaborati altri indici di natura economica, quali la rotazione del magazzino o altri indici extra-bilancio, quali la rotazione del personale. Dovrebbero, infine, essere presi in considerazione gli elementi extra-conta­bili: con elementi extra-contabili si fa normalmente riferimento ad aspetti relativi al personale (know how in possesso dei dipendenti, grado di affidabilità e lealtà del personale, ecc.), nonché alla qualità e al rapporto dell’impresa con i propri stakeholder di riferimento (customer loyalty, customer satisfaction, affidabilità [continua ..]


3.3. Gli indicatori tradizionali. Le altre fonti di riferimento

Nel documento emanato nell’ottobre del 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, denominato “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”, viene sottolineata l’importanza dei seguenti indicatori al fine di intercettare un potenziale rischio di crisi aziendale: la capacità di ripianare il debito finanziario con i ricavi operativi:MOL/PFN (Margine Operativo Lordo/Posizione Finanziaria netta); l’indebitamento potenziale, residuo e prospettico attraverso l’utilizzo del documento “Centrale Rischi di Banca d’Italia”, in grado di fornire indicazioni sul livello di utilizzo storico degli affidamenti, mentre gli eventuali accordi con istituti di credito o ilcommittment dei soci o di terzi possono rafforzare le aspettative di ulteriori risorse disponibili; il confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il punto diBreak Even con i ricavi attuali o attesi. L’assenza di fattori che segnalano l’inesistenza di un potenziale rischio di crisi presuppone – nel contempo – la sussistenza del principio di continuità aziendale, di cui all’art. 2423-bis c.c., in cui si stabilisce che «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’e­lemento dell’attivo e del passivo considerato». L’assenza di fattori di potenziale crisi e la sussistenza dei requisiti di continuità sono richiamati dall’art. 2428 c.c. che prevede la descrizione nella relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta: «Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta». 4 Il principio contabile internazionale I.A.S. 1 a tal proposito recita: «Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione [continua ..]


3.4. Gli indicatori evoluti. I modelli predittivi

3.4.1. Premessa Tali modelli possono essere suddivisi in due macro-categorie: modelli qualitativi e modelli quantitativi. 3.4.2. I modelli qualitativi I modelli qualitativi si basano sul presupposto che un’analisi fondata meramente su dati numerici – e, in particolare, su indici di bilancio – limiti fortemente il giudizio di merito sullo stato di salute dell’impresa. Il modello qualitativo maggiormente diffuso ed apprezzato è l’“A-Score model”, elaborato da J. Argenti nel 1976, che si basa sulla seguente logica: le debolezze del management e le carenze a livello di sistema contabile (prima variabile) sono causa di errori (seconda variabile), che conducono ai sintomi del fallimento (terza variabile). Attribuendo un punteggio ad ogni singolo elemento componente le tre variabili indicate, è possibile ottenere un indice (“A-Score”), che – se inferiore a 25 – denota un’elevata probabilità di insolvenza. La validità predittiva di tale modello, tuttavia, non è mai stata testata in modo scientifico ed è opinione condivisa che lo stesso pecchi di un’eccessiva “soggettività” nell’attribuzione dei punteggi. 3.4.3. I modelli quantitativi I modelli quantitativi sono basati su alcuni indici di bilancio e, a loro volta, possono essere suddivisi, in modelli “teorici” e modelli “empirici”. La prima categoria non è mai stata utilizzata nella prassi, in quanto riguarda imprese “ideali” e persegue una logica astratta e troppo semplicistica, secondo la quale un valore di liquidazione inferiore alle passività conduce inevitabilmente al default. I modelli empirici, invece, utilizzano un approccio induttivo e statistico, testato su un campione di imprese significativo per trarre regole di valenza generale. I tentativi di elaborazione di modelli empirici sono stati molteplici: Beavel nel 1966, Altman nel 1968, Taffler e Tishaw nel 1977, Ezzamel, Brodie e Mar-Molinero nel 1987. Degno di menzione è anche il cd. “Modello di Alberici”, che – per primo – ha applicato tale approccio ad un campione di imprese italiane. 3.4.4. Lo “Z-Score model” di Altman Nel 1968 Edward I. Altman (economista e professore alla New York University’s Stern School of Business) sviluppò un modello previsionale [continua ..]


4. La riforma delle procedure concorsuali. Gli indicatori della crisi

4.1. Il dato normativo L’art. 13, comma 1, del Codice della Crisi e dell’insolvenza stabilisce che «Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24». In particolare, l’art. 24 stabilisce che «Ai fini dell’applicazione delle misure premiali di cui all’articolo 25, l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’ag­gravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di cui all’articolo 19 oltre il temine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esi­stenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3». Il successivo comma 2 (dell’art. 13) aggiunge: «Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività [continua ..]


5. La continuità aziendale

5.1. Il contesto di riferimento L’imprenditore collettivo deve dotarsi di strumenti atti a consentirgli un efficace monitoraggio del rischio di perdita della continuità aziendale: vale a dire adeguati assetti organizzativi, enunciati dal legislatore delegato a marzo 2019 con la modifica all’art. 2086 c.c. L’obiettivo è far evolvere le imprese da un’impostazione in cui le valutazioni sono compiute una sola volta l’anno (in particolare a cura del revisore contabile), in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, verso un sistema che prevede un monitoraggio costante. Per ottenere tale risultato è necessario predisporre presidi volti alla rilevazione e misurazione di indicatori di continuità aziendale. Si tratta, cioè, di introdurre una sistematica attenzione a variabili molto spesso di natura qualitativa e di per sé difficilmente misurabili. È inoltre fondamentale un percorso razionale e documentabile di rilevazioni e misurazioni. Il tema della continuità aziendale è stato preso in considerazione dal principio di revisione Isa 570, che introduce alcune categorie logiche di eventi e circostanze, i quali – se verificati – possono far sorgere dubbi sul permanere del presupposto della continuità aziendale. Il principio Isa 570 individua, ad esempio, eventi finanziari, gestionali o normativi, tali – da soli o presi congiuntamente – da essere considerati rilevanti ai fini delle procedure di valutazione del rischio. Occorre dunque che gli amministratori estraggano un elenco – la cui dimensione va calibrata in funzione della dimensione e della complessità aziendale – di variabili rilevanti, selezionate tra gli esempi dell’Isa 570 ovvero individuate ad hoc in relazione alle caratteristiche dell’azienda. Una volta scelte le variabili rilevanti, queste dovranno essere ponderate a seconda della loro rilevanza, individuando nel contempo una o più soglie di allarme in relazione a indicatori unitari ovvero congiuntamente valutati. L’esito del processo dovrebbe condurre ad una procedura condivisa in ambito societario, mediante la formalizzazione di un sistema di regole e di controlli. La procedura dovrà anche prevedere una adeguata periodicità di rilevazione, quantomeno trimestrale, per consentire anche adeguati controlli (anche esterni), in linea con le [continua ..]


6. Il sistema bancario: la guida semplice alle nuove regole europee in materia di default