Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La disciplina della trasparenza bancaria ed i riflessi sulle operazioni del fruitore dei servizi bancari, di investimento, finanziari ed assicurativi (di Giuseppe Di Chio)


Nel corso degli ultimi decenni la produzione normativa, primaria e regolamentare, e giurisprudenziale in materia di intermediazione bancaria e finanziaria ha regolamentato e disciplinato i rapporti negoziali tra Intermediario (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione che collocano prodotti misti finanziario/assicurativi, organismi collettivi del risparmio ovvero società di gestione di fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF) e risparmiatore/investitore ed ogni altro soggetto giuridico che si avvale dei servizi bancari, di investimento e finanziario. Sin dall’entrata in vigore della Legge Sim del gennaio 1991 e quindi del Testo Unico Bancario del 1993 e poi del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria del 1998, il tema centrale all’attenzione del legislatore primario e del legislatore secondario (Consob, banca d’Italia, IVASS), è stato ed è tuttora quello della tutela dell’investitore. Diversi sono stati nel tempo i percorsi per costituire un sistema di tutela efficiente in grado di cogliere l’obiettivo di una tutela effettiva e concreta del risparmiatore/investitore, fondata in particolare nell’obbligo dell’Intermediario di trasmettere al Contraente ogni informazione, correlata al servizio offerto, necessaria per permettere al Contraente una consapevole ed informata scelta di investimento o di individuazione del servizio bancario, finanziario o assicurativo prescelto per soddisfare i propri bisogni. Nel tempo, tuttavia, si è anche riscontrato che gli strumenti di volta in volta adottati erano probabilmente inidonei al conseguimento degli obiettivi di tutela, sottostanti il sistema normativo e regolamentare. Ed infatti la complessa normativa e regolamentare, specie in materia bancaria e di prestazione dei servizi di investimento si è tradotta in un eccesso di regole comportamentali, imposte all’Intermediario, o in un eccesso di informazioni, soprattutto tecniche, di non facile attuazione. Vi sono norme regolamentari, specie per quanto riguarda i servizi di investimento e finanziari, che a volte sono di difficilissima comprensione sia perché utilizzano un linguaggio che non sempre appartiene al lessico giuridico perché connotato da proposizioni della tecnica bancaria e finanziaria, e sia e soprattutto perché impongono all’Intermediario, anche a quello che vuole al meglio adeguarsi alla normativa di legge ed a quella regolamentare, un carico di obblighi di difficile attuazione. Forse sarebbe stato opportuno, specie con riferimento alla normativa regolamentare ed al fine di meglio tutelare i contraenti degli Intermediari, avvalersi delle categorie civilistiche in materia di corretto adempimento delle norme in materia di formazione ed esecuzione dei contratti, adattandole alle nuove realtà fattispecie negoziali che l’ingegneria giuridico-finanziaria ha elaborato nel [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio