<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La tutela dei crediti e l'esecuzione in forma generica (di Desirè Perego)


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SOMMARIO:

- 1. Il pignoramento di immobili oggetto di comunione legale tra i coniugi - 2. Il pignoramento di beni facenti parte del fondo patrimoniale - 3. Il pignoramento di immobile oggetto, in sede di separazione o di divorzio, di provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge non esecutato - 4. Il pignoramento di beni di provenienza successoria - NOTE


L’esecuzione forzata è l’attività giurisdizionale alla quale può ricorrere il creditore nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente alle sue obbligazioni. Si tratta, quindi, di un’attività diretta a garantire il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti sancito dall’art. 24 Cost. ed è, come tale, un’attività necessaria che ha lo scopo di conseguire, a domanda di parte, con l’intervento di un giudice terzo e imparziale l’attuazione pratica in via coattiva del diritto sancito e descritto dal titolo esecutivo attraverso l’eventuale impiego della forza. L’esecuzione forzata si distingue in esecuzione in forma generica, o per espropriazione (art. 2910 ss. c.c.), ed esecuzione in forma specifica, o diretta (art. 2930 ss. c.c.). A questa seconda categoria appartengono l’esecuzione per consegna e rilascio e l’esecuzione per obblighi di fare e non fare. Sono, invece, forme di esecuzione in forma generica l’espropriazione mobiliare, immobiliare e quella presso terzi. Tali forme di espropriazione sono accumunate dal fatto di essere dirette a trasformare in denaro beni o diritti del debitore o, più raramente, di un terzo per soddisfare il diritto del creditore di ottenere il pagamento di una somma di denaro. La scelta in ordine a quale forma di espropriazione intraprendere spetta al creditore poiché il debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c., risponde dell’adempi­mento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Il principio di universalità della responsabilità patrimoniale può, infatti, subire deroghe solo in casi tassativi di volta in volta previsti dalla legge. Il creditore è, inoltre, libero di scegliere di instaurare un solo procedimento esecutivo – eventualmente avente ad oggetto più beni omogenei – ma anche di avviare più procedure esecutive sottoponendo a pignoramento beni dello stesso tipo o beni di natura diversa. Quando il creditore radica nei confronti del medesimo debitore in forza del medesimo titolo più procedure esecutive si realizza quello che dall’art. 483 c.p.c. viene definito cumulo dei mezzi di espropriazione. L’esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore non può, tuttavia, essere consentito senza limiti perché, altrimenti, [continua ..]


1. Il pignoramento di immobili oggetto di comunione legale tra i coniugi

È noto come la dottrina e la giurisprudenza abbiano a lungo faticato per individuare una soluzione che permettesse di addivenire attraverso l’espropria­zione alla liquidazione coattiva di beni facenti parte del patrimonio del debitore che fossero oggetto di comunione legale tra coniugi. Trattandosi di una comunione c.d. a mani giunte, cioè priva di quote, si contrapponevano due soluzioni. Parte degli interpreti riteneva che si dovesse sottoporre ad esecuzione forzata la quota del 50% del bene e si dovesse quindi procedere nello stesso modo in cui si procedeva in caso di comunione ordinaria. Si trattava di una soluzione pratica perché il pignoramento e l’esecuzione procedevano sostanzialmente secondo le forme ordinarie, il coniuge non esecutato riceveva avviso dell’espropriazione ai sensi dell’art. 599 c.p.c. e, se non si poteva separare in natura la quota dell’esecutato, si radicava il giudizio di divisione ai sensi dell’art. 601 c.p.c. Tale soluzione, tuttavia, sviliva totalmente la particolare natura della comunione lega tra i coniugi equiparandola, di fatto, a quella ordinaria. La stessa, inoltre, raggiungeva un risultato accettabile a condizione che si procedesse alla divisione e alla vendita dell’intero perché, in caso di vendita della quota indivisa si sarebbe paradossalmente permesso al terzo acquirente di entrare a far parte della comunione. Secondo altra interpretazione si sarebbe dovuto sottoporre il bene ad esecuzione per l’intero a condizione che il valore dello stesso non eccedesse la metà del valore di tutti i beni facenti parte della comunione. Era, quindi, onere del coniuge non esecutato di presentare opposizione all’esecuzione e di dimostrare che gli ulteriori beni facenti parte della comunione avevano un valore inferiore a quello pignorato. A rigore, all’esito della vendita del bene non si sa­rebbe dovuto assegnare alcuna somma al coniuge non esecutato. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6575/2013 ha ritenuto che il creditore particolare di uno dei coniugi possa sottoporre ad esecuzione per l’intero i singoli cespiti facenti parte della comunione legale; che la vendita o l’assegnazione del bene producano lo scioglimento della comunione limitatamente al bene pignorato e che in fase di distribuzione al coniuge non esecutato debba essere attribuito il [continua ..]


2. Il pignoramento di beni facenti parte del fondo patrimoniale

Ai sensi dell’art. 167 c.c. il fondo patrimoniale consiste in un complesso di beni destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, di regola segue ad una convenzione matrimoniale ma può essere costituito anche per testamento. Possono far parte del fondo beni immobili, mobili registrati e titoli di credito. La costituzione inter vivos deve avvenire per atto pubblico, deve essere annotata nei registri dello stato civile (art. 162 c.c.) e, se riguarda gli immobili, deve essere trascritta. L’annotazione nei registri dello stato civile e la trascrizione presso i pubblici registri immobiliari sono incombenti entrambi indispensabili per far sì che, ai sensi dell’art. 170 c.c., i beni immobili che fanno parte del fondo ed i relativi frutti non possano essere assoggettati ad esecuzione per debiti che il creditore sa essere stati contratti per soddisfare bisogni estranei a quelli della famiglia. Se i requisiti formali sussistono ci si dovrà, quindi, chiedere per quale ragione fu contratto il credito per soddisfare il quale si procede ad esecuzione forzata. La giurisprudenza è più volte intervenuta sul punto ed ha affermato che sono obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia non solo quelle assunte per il sostentamento dei coniugi e della prole e per l’istruzione dei figli, ma anche quelle contratte per l’attività di lavoro autonomo di uno dei coniugi allorché da detta attività la famiglia tragga redditi per il suo mantenimento. Escluse sarebbero, quindi, solo le obbligazioni dettate da esigenze voluttuarie o speculative [5] o contratte per l’acquisto di beni personali dei coniugi. Dal punto di vista operativo si deve rilevare come l’art. 170 c.c. sancisca un vincolo di impignorabilità che deve essere fatta da chi vi ha interesse – vale a dire l’esecutato, il coniuge ed i figli – con la forma dell’opposizione non potendo essere rilevata d’ufficio. L’onere di dimostrare che il debito fu contratto dall’esecutato per soddisfare necessità estranee ai bisogni della famiglia e che di tale estraneità era a conoscenza il creditore grava interamente sull’opponente A tale onere egli potrà adempiere anche grazie a presunzioni semplici, per esempio considerando l’oggetto e la natura del contratto.


3. Il pignoramento di immobile oggetto, in sede di separazione o di divorzio, di provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge non esecutato

Un ulteriore problema che il creditore potrebbe riscontrare in caso di espropriazione immobiliare è quello di un bene che sia in parte o pro quota di proprietà del debitore ma che sia stato assegnato al coniuge separato o divorziato dello stesso fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli minori. In relazione a tale fattispecie si possono verificare quattro ipotesi; la prima è che il provvedimento di assegnazione sia stato trascritto prima dell’iscri­zione dell’ipoteca e del pignoramento; in tal caso lo stesso è opponibile al creditore, anche ipotecario, e all’aggiudicatario senza limiti di tempo. La seconda è che il provvedimento di assegnazione (trascritto o meno) sia successivo al pignoramento; l’assegnazione è senz’altro inopponibile alla procedura e all’aggiudicatario. Più complesso è il caso in cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sia precedente alla trascrizione del pignoramento ma non sia stato trascritto. In tale ipotesi la giurisprudenza prevalente, evidenziando che il provvedimento di assegnazione ha data certa anteriore al pignoramento perché di formazione giudiziale, aveva equiparato il diritto del coniuge assegnatario del­l’immobile a quello del conduttore: se il provvedimento di assegnazione non era stato trascritto lo stesso veniva, quindi, considerato opponibile alla procedura e al terzo acquirente per 9 anni dalla data dell’assegnazione e, se trascritto, anche oltre i 9 anni [6]. In data 28 febbraio 2006 è, però, entrata in vigore la riforma sull’affido condiviso dei figli; l’art. 155-quater c.c. dettato in materia di separazione personale prevede ora che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sia trascrivibile ed opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. Si è sostenuto, e il Tribunale di Torino aderisce a questa interpretazione, che la riforma imponga, quantomeno in riferimento ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale adottati dopo il 28 febbraio 2006, di superare l’orien­tamento tradizionale che aveva equiparato il diritto del coniuge assegnatario a quello del conduttore poiché la posizione dell’assegnatario è ora assimilabile a quella del titolare di un diritto reale di abitazione. Sul punto mancano pronunce della Corte di Cassazione ma aderendo alla [continua ..]


4. Il pignoramento di beni di provenienza successoria

Capita sovente che dall’esame della documentazione ipocatastale si apprenda che il bene è pervenuto all’esecutato per successione; lo stesso è, tuttavia, catastalmente intestato all’esecutato non perché è stata trascritta l’accet­tazione (espressa o tacita) di eredità, ma solo perché uno dei chiamati all’ere­dità ha presentato la denuncia di successione. Ebbene, è assolutamente pacifico ed incontroverso che la denuncia di successione non implichi accettazione di eredità; difetta, quindi, affinché si possa procedere ad esecuzione il requisito della continuità delle trascrizioni. Per procedere con l’espropriazione il creditore procedente o uno degli intervenuti dovrà addivenire alla trascrizione di un atto che consenta di ritenere sussistente la continuità delle trascrizioni così che l’esecutato possa essere ritenuto l’effettivo proprietario del bene pignorato. Per far ciò il creditore dovrà o individuare un atto trascrivibile che implichi accettazione di eredità, per esempio un atto di disposizione avente ad oggetto un altro bene facente parte della massa ereditaria, o, in alternativa, dovrà promuovere un giudizio di cognizione diretto ad accertare la qualità di erede in capo all’esecutato o esperire actio interrogatoria ai sensi dell’art. 481 c.c. In mancanza di trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità non si potrà procedere con l’esecuzione. Ci si è chiesti se in caso di espropriazione di una quota indivisa di un bene pervenuta all’esecutato e ai comproprietari per successione ci si debba porre il problema della trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità solo in relazione all’esecutato o anche in relazione ai comproprietari non esecutati. La seconda soluzione è necessariamente preferibile nel caso in cui il bene non sia divisibile in natura poiché, dovendosi in tal caso procedersi alla vendita dello stesso in sede di divisione endoesecutiva, la continuità delle trascrizioni dovrà essere garantita anche in relazione alle quote di proprietà intestate ai comproprietari non esecutati.


NOTE
Fascicolo 2 - 2016