Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La tutela del patrimonio del minore nel nuovo contesto dell'art. 2929-bis c.c. (di Claudia Ramella Trafighet)


Ritengo utile prendere le mosse dall’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. cui possono partecipare anche i minori sia come coadiuvanti artigiani che commerciali; ed i minori possono avere anni 16 che è l’età minima di ammissione al lavoro (previo l’espletamento di 10 anni di istruzione obbligatoria) e sempre che il lavoro non sia nocivo, pregiudizievole alla salute né pericoloso. La partecipazione dà diritto al mantenimento secondo le condizioni economiche della famiglia, alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi di azienda anche in ordine all’avviamento in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Occorre sottolineare come le recenti modifiche legislative impongono una rivisitazione dell’assunto che l’impresa familiare debba riguardare unicamente la famiglia fondata sul matrimonio e non anche la famiglia di fatto e con essa i figli nati in seno ad un rapporto di fatto (si ricorda che in caso di matrimonio all’estero per la formazione di un’impresa familiare occorre il riconoscimento del matrimonio in Italia). L’art. 230-ter ha introdotto i diritti del convivente per cui al convivente che presti stabilmente la propria opera all’interno del­l’impresa dell’altro convivente spetta (a meno che sia socio o lavoratore subordinato) una partecipazione agli utili dell’impresa ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Quanto all’argomento che mi è stato assegnato devo precisare che la tutela del patrimonio del minore rientra nel concetto di responsabilità genitoriale di cui all’art. 320 c.c. come modificato, a decorrere dal 7 febbraio 2014, dal d.lgs. n. 154/2013. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Gli atti di straordinaria amministrazione (alienazioni, ipoteche, pegno, accettazione e rinunzia di eredità o legati, donazioni scioglimento di comunioni, mutui, locazioni ultranovennali, transazioni di giudizi) non possono essere effettuati, se non, per necessità o utilità evidente del figlio, dopo autorizzazione del giudice tutelare. Così per la riscossione di capitali occorre l’autorizzazione del giudice tutelare (con determinazione del reimpiego). L’esercizio di un’im­presa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale, previo parere del giudice tutelare che ne può autorizzare l’esercizio provvisorio sino alla delibera del tribunale. Se sorgono conflitti di interesse tra i figli o tra i genitori, il giudice, su richiesta del figlio, del pubblico ministero o di un parente che vi abbia interesse, sentiti i genitori, può nominare un [continua..]

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