<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'usura soggettiva. Qualificazione e criteri di accertamento (di Luciano M. Quattrocchio, Professore Aggregato di Diritto Commerciale presso l’Università di Torino  Valentina Bellando, Dottore Commercialista)


La fattispecie dell’“usura concreta” ha dato il via ad una vera e propria querelle giurisprudenziale, non ancora del tutto sopita. Nel presente approfondimento, gli autori mirano a esplorare la vexata quaestio e a definire un modus operandi tecnicamente affidabile per verificare la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di tale reato.

La trattazione inizia con cenni alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento, per poi soffermarsi sull’analisi tecnica dei presupposti e sull’allegazione dei medesimi. Da ultimo, gli autori delineano un iter per accertare la sproporzione fra interessi e prestazione di denaro, nonché la situazione di difficoltà economico-finanziaria del prenditore del finanziamento.

The usury question in a subjective perspective. Definition and requirements assessment

Usury question has lead to a heated debate, and the “dispute” is certainly still open, especially in a subjective perspective. In this in-depth analysis, the authors address the issue and aim to define a scientific modus operandi in order to verify when a loan may be considered usurious, even if the interest rates are not abusive. The paper begins with regulatory and legal elements; then it continues with conditions and requirements assessment. The authors end the in-depth analysis by examining the cases of excessive interest rates and of financial hardship of the borrower, in order to investigate the usury question from a subjective point of view.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’usura soggettiva. Definizione della fattispecie - 3. I presupposti - 3.2. In merito alla condizione di difficoltà - 3.2.2. L’analisi per indici - 3.2.2.1. Gli indicatori di natura patrimoniale - 3.2.2.2. Gli indicatori di natura finanziaria - 3.2.2.3. Gli indicatori di natura economica - 4. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

Sotto il profilo civilistico, l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede testualmente: «Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». L’art. 2 della legge n. 108/1996 attribuisce al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) il compito di rilevare trimestralmente, sentiti la Banca d’Italia e l’ormai soppresso Ufficio Italiano Cambi, il tasso effettivo globale medio degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari, stabilendo che i valori medi così rilevati siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I tassi medi così rilevati e pubblicati, aumentati della metà, costituiscono, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 2, il limite oltre il quale i tassi applicati si considerano sempre usurari, ai sensi del comma 3 dell’art. 644 c.p. Il citato articolo del codice penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel reprimere il reato di usura, prescrive che: «Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». Alla luce di quanto sopra richiamato, è agevole desumere che, mentre nell’ipotesi di usura oggettiva, il tasso soglia rappresenta un dato obiettivo e insindacabile con cui confrontarsi, nel caso dell’usura soggettiva, occorre determinare e dimostrare le condizioni che fanno ritenere usurario il tasso pattuito, tasso che rientra – comunque – entro i limiti di legge. Tuttavia, la giurisprudenza ha ovviato alla genericità delle indicazioni in tema di usura soggettiva, rendendo possibile un’interpretazione della regola sulla base del consolidato principio secondo cui la domanda volta ad ottenere l’accertamento della configurabilità di una fattispecie di usura soggettiva non può essere [continua ..]


2. L’usura soggettiva. Definizione della fattispecie

Occorre brevemente premettere che la giurisprudenza di merito ha chiarito che la configurabilità dell’usura soggettiva ex art. 644, co. 3, c.p. presuppone la prova, gravante sul soggetto che ritenga essere stato vittima di usura, dello stato soggettivo di approfittamento, non valendo – a tale fine – la mera allegazione di una generica situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, così come di una misura elevata del tasso di interesse pattuito [1]. Un onere della prova così ampio e incisivo richiede – a titolo di premessa – una necessaria definizione del reato. La fattispecie dell’“usura concreta” è stata delineato, con estrema chiarezza, dalla Suprema Corte (Cass. penale, sez. II, 7 maggio 2014, n. 18778), la quale ha precisato che «Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione. In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria” investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni». Alla luce di quanto sopra, al fine di valutare l’eventuale integrazione della fattispecie di usura soggettiva, occorre valutare: se gli interessi convenuti risultino, avuto riguardo al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro; se il soggetto passivo (i.e. il prenditore del credito) versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Relativamente a tali requisiti, la giurisprudenza di merito [2] si [continua ..]


3. I presupposti

3.1. In merito alla sproporzione fra interessi e prestazione di denaro Come si è detto, lo stato soggettivo di approfittamento non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, giacché i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillano in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dalla banca di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato [3]. Al proposito, si deve osservare che, statisticamente, la distribuzione dei tassi può essere approssimata per il tramite di una funzione gaussiana, ove il T.E.G.M. coincide con il punto di maggiore frequenza. Alla luce di quanto sopra, la circostanza che gli interessi siano sproporzionati, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro è desumibile dallo scostamento (in termini relativi) del tasso effettivo globale dal tasso effettivo globale medio per operazioni similari. Tale criterio consente un raffronto fra grandezze oggettive, rispettoso del rischio imprenditoriale sopra citato. Giova precisare che, al fine di una valutazione prudente della fattispecie, sarebbe opportuno assegnare una soglia di significatività agli scostamenti del T.E.G. dal T.E.G.M. almeno pari al 50% [4].


3.2. In merito alla condizione di difficoltà

3.2.1. La riclassificazione dei bilanci Come si è detto, il requisito dello stato di difficoltà in cui versa il soggetto passivo il secondo non si desume soltanto dalla sofferenza economico-finan­ziaria, ma presuppone che il soggetto passivo non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente. L’accertamento delle predette condizioni di difficoltà economica o finanziaria in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post [5], trova – nelle persone giuridiche – necessariamente origine nei dati desumibili dai bilanci di esercizio. Per formulare giudizi sulle condizioni storiche, attuali e prospettiche di equilibrio di una società, aventi finalità di conoscenza e di intervento sulla realtà aziendale, le analisi economico-finanziarie trovano supporto informativo nell’entità, composizione e correlazioni tra attività, passività e netto, nonché nell’entità e struttura del reddito. Il procedimento di costruzione delle strutture e degli schemi di rappresentazione e determinazione dei valori del reddito netto e del collegato capitale di funzionamento viene di solito detto “riclassificazione”. La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale ha, dunque, lo scopo di elaborare dati economico-finanziari utili per gli scopi perseguiti. Tale obiettivo viene realizzato modificando la struttura o la forma dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico. La riclassificazione è effettuata nell’intento di rendere gli schemi omogenei rispetto ad un certo criterio, nel­l’obiettivo ultimo di acquisire informazioni e conoscenze utili ai fini dell’ana­lisi di bilancio.


3.2.2. L’analisi per indici

La riclassificazione del bilancio costituisce e fornisce, già di per sé, una visione “reale” della situazione aziendale. Ciò nonostante, per l’individuazione di situazioni di crisi, occorre costruire determinati parametri e indici, funzionali ad una immediata rilevazione dell’andamento della società nel periodo preso in esame. In particolare, l’analisi del bilancio per indici fornisce una lettura, o meglio un’interpretazione, dei dati contenuti nel bilancio.


3.2.2.1. Gli indicatori di natura patrimoniale

L’obiettivo degli indici di natura patrimoniale è quello di esaminare la struttura del patrimonio, al fine di accertare le condizioni di equilibrio nella composizione degli impieghi e delle fonti di finanziamento. Coefficiente di indebitamento = Debiti totali/Patrimonio Netto Tale indicatore analizza il rapporto fra Mezzi di Terzi e Mezzi Propri (Debt/Equity). Un coefficiente uguale o minore a tre viene considerato – in genere – rappresentativo di una situazione di equilibrio. Un coefficiente maggiore indica mancanza di solidità patrimoniale, cioè sottocapitalizzazione. In sintesi, all’aumentare del valore del coefficiente, corrisponde un incremento della situazione di squilibrio. In presenza di una buona redditività aziendale è possibile tollerare un indice anche leggermente superiore a tre, essendo efficace la c.d. leva finanziaria. In presenza di scarsa redditività, o addirittura nulla, la sottocapitalizzazione produce un aumento del rischio di insolvenza. Indice di elasticità degli impieghi = Attivo corrente/Totale impieghi Tale indicatore permette di definire la composizione degli impieghi, che dipende – in sostanza – dalla tipologia di attività svolta, nonché dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Si ritiene infatti che più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore sarà la capacità di adattamento alle mutevoli condizioni di mercato; un’eccessiva rigidità degli impieghi, invece, comporta difficoltà da parte dell’impresa ad adeguarsi alla nuova situazione verificatasi, oltre che il sostenimento di notevoli costi di struttura. A parità di altre condizioni è quindi preferibile un valore maggiore dell’Indice di elasticità degli impieghi (Peso attività correnti), poiché un valore più basso dell’indice è, in genere, sintomatico di una probabile situazione di insolvenza.


3.2.2.2. Gli indicatori di natura finanziaria

Gli indicatori di natura finanziaria consentono di analizzare le correlazioni esistenti tra gli investimenti ed i finanziamenti. Essi permettono di esaminare l’attitudine dell’azienda a fronteggiare il proprio fabbisogno finanziario, senza compromettere l’equilibrio economico della gestione. In altri termini, l’analisi della liquidità è finalizzata ad evidenziare l’attitudine dell’impresa a fronteggiare le uscite imposte dalla normale gestione, non solo in modo tempestivo, ma soprattutto in modo economico ed efficiente. Capitale Circolante Netto = Attività Correnti - Passività Correnti Il Capitale Circolante Netto (CCN) è finalizzato ad evidenziare la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni di breve periodo con le risorse disponibili, senza compromettere la gestione aziendale. Margine di tesoreria = Attività correnti escluse rimanenze/passività correnti Il margine in questione esprime la capacità dell’azienda di far fronte alle passività correnti a breve termine attraverso l’utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve termine. Restano, pertanto, escluse le rimanenze, che pur sempre rappresentano un’attività di breve periodo.


3.2.2.3. Gli indicatori di natura economica

Gli indicatori di natura economica sono rappresentati da indici che permettono di osservare la capacità di un’impresa di produrre reddito e generare risorse, osservando in tal modo l’attitudine della gestione aziendale a remunerare il capitale che ha concorso alla sua formazione. Con tale analisi, il sottoscritto Consulente Tecnico ha inteso verificare – per il periodo oggetto di analisi – l’andamento economico della Società, ossia la capacità remunerativa del flusso dei ricavi dell’impresa, inteso lo stesso come fonte di remunerazione, sia immediata che differita, del capitale di rischio (o patrimonio netto), la cui eventuale quota residua – dopo la copertura dei costi e oneri di competenza e qualora accantonata a riserva – assume un ruolo di “fattore di stabilizzazione” della capacità remunerativa dei ricavi d’esercizio e rappresenta il manifestarsi della condizione di “durevole permanere” dell’impresa come fonte di reddito. A tal fine, il sottoscritto Consulente Tecnico ha ritenuto di presentare i seguenti indicatori: ROE (Return on Equity) e ROI (Return on Investment). ROE (Return on Equity) = Risultato netto/Patrimonio Netto L’indicatore esprime il rendimento del capitale investito dai soci dell’im­presa. Per poter valutare se un dato valore di ROE è soddisfacente, è necessario metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi a basso rischio (BOT, CCT, depositi bancari, ecc.), che – di norma – si attesta attorno a valori che vanno dal 2,5% al 4,5%. In particolare, il ROE assume un buon valore se l’indice è maggiore, almeno di tre o quattro punti percentuali, rispetto al tasso di rendimento degli investimenti a basso rischio. La differenza esistente fra gli investimenti alternativi “sicuri” (BOT, CCT, ecc.) e il valore del ROE viene definita “premio per il rischio”, in quanto “premia” un investimento caratterizzato da un maggior grado di rischiosità. L’indicatore presenta una situazione profondamente negativa: il ROE assume valori addirittura negativi, a causa delle progressive perdite d’esercizio registrate, rappresentando una condizione di totale assenza di redditività. Il ROE non è altro che un indicatore di sintesi che a sua volta può essere scomposto in ulteriori indicatori, c.d. [continua ..]


4. Conclusioni

Al fine di verificare il reato di usura soggettiva, occorre dimostrare la sproporzione fra interessi e prestazione di denaro, nonché la condizione di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il soggetto passivo. In particolare, gli interessi pattuiti (pur inferiori al tasso soglia usurario ex lege) devono risultare, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro; inoltre, è necessario dimostrare – dalle scritture contabili obbligatorie – che il soggetto passivo si trova in “condizione di difficoltà economica”, ovvero, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, «in una carenza, momentanea, di liquidità». Qualora siano dimostrate tali circostanze, è evidente che l’operazione integra un contratto in frode alla legge, giacché finalizzato all’applicazione – e al relativo occultamento – di interessi usurari, con le relative conseguenze sul piano sia civilistico (art. 1815, comma 2, c.c.) sia penale (art. 644, comma 3, c.p.). In particolare, tale circostanza travolge – come si è detto – l’intero rapporto, con la conseguenza che si deve procedere all’eliminazione degli interessi debitori e degli oneri (collegati all’erogazione del credito) illegittimamente ad­debitati.


NOTE