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1. Premessa - 2. L'utilizzo del trust nel diritto societario - Note
Il trust – che nella sua traduzione letterale significa “fiducia” – è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell’ambito della giurisdizione di equity, il cui scopo è regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale [1]. In particolare, il trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo inter vivos o mortis causa, con cui il soggetto disponente (settlor) – che può essere una persona fisica o un ente (con o senza personalità giuridica) – trasferisce tutti o parte dei suoi beni (asset) ad un trustee, il quale ha il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del trust, nell’interesse di un beneficiario (beneficiary) o al fine del raggiungimento di un determinato scopo (purpose). In tale ambito, talvolta figura anche un altro soggetto – il guardiano (protector o enforcer) –, nominato dal disponente quale supervisore dell’operato del trustee, con il potere di revocare e sostituire il trustee medesimo. Sintetizzando, i soggetti del trust o – più correttamente – le “posizioni giuridiche”, sono le seguenti: il disponente (osettlor o grantor), cioè colui che istituisce il trust; l’amministratore (trustee), il quale ha il potere-dovere di gestire i beni secondo le “regole” deltrust, fissate dal disponente; il beneficiario (beneficiary); il guardiano (protector). “Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere. Infatti, lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica – come, ad esempio, nel “trust autodichiarato”, in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee –; così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione – come nel caso del trust con una pluralità di disponenti –. L’effetto principale e connaturato al trust è il c.d. “effetto segregativo”, che determina la separazione dei beni conferiti dal patrimonio sia del disponente sia del trustee; da ciò discende che i beni conferiti non possono formare oggetto di azioni esecutive e/o cautelari, da parte né [continua ..]
2.2. Il trust intestatario di partecipazioni 2.2.1. I patti di sindacato Il trust può essere – anzitutto – utilizzato come strumento per consolidare patti di sindacato (voting trust), altrimenti esposti al rischio di defezione di alcuni aderenti. Più in particolare, con il termine voting trust si intendono gli accordi con i quali alcuni soci di una società costituiscono un trustcon lo scopo di disciplinare l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee e – a tale fine – trasferiscono al trust le loro partecipazioni: all’atto istitutivo del trust, contenente le norme alle quali il trustee dovrà adeguarsi nell’esercizio della propria funzione, segue l’atto di conferimento delle partecipazioni societarie in trust. Si attua in tal modo un vero e proprio spossessamento da parte dei soci delle loro partecipazioni che vengono trasferite al trustee, il quale dovrà esercitare i diritti relativi secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del trust e concordate dai disponenti. L’atto istitutivo potrà anche prevedere che le partecipazioni ad esso trasferite, alla cessazione del trust, vengano attribuite, invece che ai disponenti, a beneficiari predeterminati o, addirittura, individuati dal trustee in base a criteri predefiniti dal disponente [4]. Gli elementi principali del voting trust sono: l’emissione da parte deltrust e a favore dei disponenti di “trust certificate” relativi alle partecipazioni societarie conferite; la previsione che iltrustee nelle deliberazioni assembleari debba comportarsi secondo le prescrizioni dell’atto istitutivo del trust. Si potrebbe anche prevedere che il trustee debba, prima del compimento di determinate operazioni, chiedere il consenso di soggetti terzi, quali il guardiano; il diritto deltrustee di ricevere i dividendi spettanti alle partecipazioni conferite nel trust; il diritto deltrustee di esercitare la prelazione nel caso in cui uno dei soci disponenti intenda cedere il proprio “trust certificate”; la previsione di un termine di durata deltrust (obbligatorio per la maggior parte delle legislazioni statunitensi) e comunque il diritto dei disponenti di porre fine al trust medesimo, con il loro consenso [continua ..]