Finalità della perizia redatta dall’esperto
Nell’esecuzione immobiliare e nel Fallimento la perizia redatta dall’esperto ha una triplice finalità:
a) la valutazione e conseguente determinazione del prezzo base a cui l’immobile dovrà essere posto all’asta;
b) la descrizione tecnico/legale dell’immobile e l’indicazione delle informazioni di base che possono essere di interesse per l’aspirante acquirente;
c) la elencazione di tutti i dati che dovranno servire al Delegato/Notaio/Giudice per la redazione del decreto/atto di trasferimento all’aggiudicatario.
Ci occuperemo in questa sede delle problematiche inerenti alla determinazione del valore di stima e della documentazione atta a determinare detto valore.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento nelle stime per procedure esecutive è data essenzialmente da due articoli:
Articolo 173 bis delleDisposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile
Articolo 568 delCodice di Procedura Civile
Differenza tra prezzo e valore
È essenziale preliminarmente focalizzare la differenza tra:
Valore – previsione di fatti economici che avverranno
Prezzo – fatto storico rilevato sul mercato a seguito di uno scambio
Per quanto riguarda il “prezzo”, come si vede è un fatto storico individuabile con certezza.
Valore di mercato
Diverse sono invece le definizioni di valore di mercato fornite dai principali organismi nazionali ed internazionali. A titolo informativo la definizione di valore di mercato è data, tra l’altro, dai seguenti Organismi:
– Agenzia del Territorio-Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare
– Normativa UNI
– Circolare n. 263/2006 della Banca d’Italia
– Unione Europea
– International Valuation Standards (IVS) – “The White Book”
– European Valuation Standards (EVS) 2016 – “The Blue Book”
– Appraisal & Valuation Standards (Royal Institution of Chartered Surveyors RICS) – “The Red Book”
– Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP).
– Principi contabili internazionali 3 novembre 2008 – IAS – International Accounting Standard e IFRS – International Financial Reporting Standards.
– Regolamento ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di Interesse Collettivo
In sintesi, si può ritenere che il valore di mercato sia l’ammontare di moneta che un compratore potrebbe ragionevolmente pagare e un venditore ragionevolmente accettare, senza alcuna costrizione, se la proprietà fosse messa in vendita:
– per un adeguato periodo di tempo
– adeguatamente pubblicizzata
– alla condizione che sia il compratore [continua..]