Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La valutazione tecnica delle operazioni di credito al consumo (di Luciano M. Quattrocchio Federica Bellando Valentina Bellando  )


SOMMARIO:

1. Premessa - 2.1. Considerazioni preliminari: una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici - 2.2. Considerazioni di carattere giuridico - 2.3. Le nuove istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con effetto dalle rilevazioni per il terzo trimestre 2009 - 2.4. La posizione della giurisprudenza penale - 2.5. Gli interessi di mora: contesto normativo e interpretativo - 2.6. Il premio assicurativo ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione - 3. L'applicazione ad un caso concreto. Profili di carattere tecnico-finanziario - 4. Il risultato nel caso di inclusione delle spese di assicurazione - Note


1. Premessa

Le operazioni di credito al consumo hanno formato oggetto, negli ultimi anni, di un vasto contenzioso giudiziario, soprattutto a causa della disomogeneità dei criteri di calcolo dell’eventuale usurarietà del tasso applicato. In particolare, i due temi che hanno generato i maggiori contrasti interpretativi sono da ricondurre – da una parte – alla rilevanza degli oneri assicurativi ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria e – dall’altra – all’effetto dell’eventuale usura sopravvenuta. La prima questione è stata affrontata dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cass. 5 aprile 2017, n. 8806), ove si afferma che gli oneri assicurativi devono essere ricompresi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, da porre a raffronto con il tasso soglia usurario, sulla base del seguente principio di diritto: «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’am­bito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione». La soluzione offerta dalla Suprema Corte deve – peraltro – essere confrontata con quella fornita in relazione ad una questione analoga, quella relativa alla rilevanza della commissione di massimo scoperto nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, per la quale la stessa Corte di Cassazione è pervenuta – con due successive sentenze (Cass. 31 maggio 2016, n. 12965 e Cass. 3 novembre 2016, n. 22270) – ad una soluzione diametralmente opposta, affermando che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo degli interessi usurari nei rapporti bancari chiusi entro l’anno 2009. Il contrasto giurisprudenziale che si è creato ha condotto la Prima sezione della Corte di Cassazione alla decisione di rimettere alle Sezioni Unite Civili la questione della rilevanza della commissione di massimo scoperto, ai fini della disciplina sull’usura (Ordinanza interlocutoria 29 giugno 2017, n. 15188). Attesa la stretta correlazione fra la commissione di massimo scoperto e gli oneri assicurativi, ai fini della valutazione dell’eventuale [continua ..]


2.1. Considerazioni preliminari: una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici

2.1.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse L’interesse è un valore assoluto e costituisce il “costo finanziario” del capitale; esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione. Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all’incidenza dell’interesse – “costo finanziario” del capitale – sul capitale medesimo, esso viene normalmente espresso in misura percentuale. La matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse – quali, tra le altre, il “Tasso Annuo”, il “Tasso Periodico”, il “Tasso Effettivo”, il “Tasso Nominale”, il “Tasso Reale”, ecc. – con significati profondamente diversi. Il “Tasso Annuo” è il tasso di interesse rapportato all’anno; esso può essere capitalizzato n volte l’anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito) [1]. La capitalizzazione degli interessi n volte all’anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo (ad esempio, il trimestre); con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale. Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente (n = 4) [2]. Il “Tasso Periodale” è il tasso di interesse rapportato a un periodo infrannuale; esso è pari al “Tasso Annuale” diviso per il numero di periodi. Nei rapporti di conto corrente bancario, il “Tasso Periodale” è un “Tasso Trimestrale”; pertanto, esso è pari a: Tasso Annuale / 4. E così, se – ad esempio – il “Tasso Annuale” è pari al 10%, il “Tasso Periodale” è pari al 2,5% = 10% / 4. Il “Tasso Effettivo” è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo n, capitalizzato n volte all’anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell’effetto di capitalizzazione degli interessi; il Tasso Effettivo coincide con [continua ..]


2.2. Considerazioni di carattere giuridico

L’art. 644, comma 1, c.p., stabilisce che «Chiunque… si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000». Il successivo comma 2 prevede che «alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario». Il comma 3 del citato art. 644 c.p. dispone che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». Ai fini del calcolo, il comma 4 precisa poi che «per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito». La legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, ha stabilito che gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dalla metà (c.d. “Tasso soglia”). Pare opportuno rammentare che il Legislatore, con l’art. 8 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, ha modificato nei seguenti termini il criterio di calcolo:   Tasso soglia = T.E.G.M. x 1,25 + 4% (max 8 punti percentuali)   Il Tasso Soglia è determinato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), effettuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi (ora [continua ..]


2.3. Le nuove istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con effetto dalle rilevazioni per il terzo trimestre 2009

Il quadro sopra descritto è stato, successivamente, modificato dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, in vigore dal mese di agosto 2009 nelle quali l’Autorità di Vigilanza, innovando rispetto al passato, ha modificato l’elenco degli elementi inclusi nel calcolo del Tasso, prevedendo che rientrino anche «5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente»; e precisando, ulteriormente, nella nota 11 che: «Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 [4] le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso». Nello stesso Provvedimento, l’Autorità di Vigilanza ha previsto che siano esclusi: a) le imposte e tasse; b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento; d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l’operazione di finanziamento». Va altresì annotato che la Banca d’Italia ha previsto (§ D.1) un periodo transitorio dal 1/7/2009 al 31/12/2009, nel quale le spese assicurative dovessero essere incluse in sede di rilevazione, ma non essere considerate ai fini della verifica del superamento dei limiti usurari.


2.4. La posizione della giurisprudenza penale

Per ragioni di completezza espositiva e di inquadramento sistematico, si ritiene opportuno segnalare che la Cassazione Penale – seppure con riferimento alla commissione di massimo scoperto – ha affermato il seguente principio di diritto: «Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi del comma quattro dell’articolo 644 c.p., si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Incensurabile in questa sede, essendo immune da vizi logici, è la valutazione di entrambi i giudici di merito di far riferimento alla perizia… che ha seguito l’impostazione metodologica poi recepita in sentenza, scegliendo di utilizzare il criterio della C.M.S.-soglia per accertare i casi di sforamento, individuandoli, in concreto, ogni volta che risulti superato il valore medio aumentato della metà. Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale, anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia (circolare della Banca d’Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (…). La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere “le remunerazioni a qualsiasi titolo”, ricomprendendo tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la commissione di massimo scoperto che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito. Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal T.E.G.M. della C.M.S. ai fini della determinazione del tasso [continua ..]


2.5. Gli interessi di mora: contesto normativo e interpretativo

Si è a lungo dibattuto sull’applicazione dei limiti d’usura agli interessi moratori: la loro funzione sanzionatoria e risarcitoria, che li distingue dagli interessi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, indurrebbe ad una esclusione degli stessi dal rispetto delle soglie. Non si può tuttavia trascurare la funzione anche remunerativa che accosta gli interessi di mora agli interessi corrispettivi. Inoltre, ancorché ai primi – tramite una maggiorazione sul tasso corrispettivo spesso distintamente esplicitata in contratto – venga dall’ordinamento assegnata una funzione sanzionatoria all’inadempimento del debitore, ciò non di meno, come stabilisce la Cassazione n. 5286/00, il ritardo colpevole non può giustificare un’obbli­ga­zione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge. Invero, la mora non rientra nell’ambito fisiologico dell’operazione di finan­ziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario. Ciò nonostante, la Legge n. 108/96 è volta ad assicurare una copertura completa dall’usura, estesa in ogni direzione, dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali. In tale contesto, il Tribunale di Milano (Trib. Milano 16 febbraio 2017, n. 1906) ha recentemente precisato che – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d’usura – è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora, dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull’interesse corrispettivo perché tale fattispecie assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che è del tutto arbitraria, ai fini della verifica dello sforamento del tasso soglia d’usura da parte del tasso effettivo di mora, la pratica di ipotizzare ritardi nei pagamenti che non abbiano alcun riscontro nei fatti di causa, così come è errato parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non al capitale residuo al momento del pagamento, con l’effetto di individuare un tasso di mora nettamente superiore [continua ..]


2.6. Il premio assicurativo ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione

Per quanto concerne l’inclusione o meno delle spese assicurative ai fini del calcolo del T.E.G. dell’operazione, occorre anzitutto fare riferimento alle Istruzioni della Banca d’Italia (“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, emanate dalla Banca d’Italia e pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006), vigenti e vincolanti all’epoca della sottoscrizione del contratto oggetto di analisi. In particolare, le Istruzioni in vigore sino al IV Trimestre 2009 stabilivano l’esclusione delle spese assicurative dagli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario, prevedendo in particolare che: «Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilare indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza». In tale contesto, non pare irrilevante la circostanza che – nei finanziamenti assistiti da cessione del quinto – la copertura assicurativa costituisce un elemento imprescindibile imposto dalla legge; in particolare, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 180/1950: «Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero […] Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione»; in questo senso, la voce “premio assicurativo” sarebbe assimilabile, nell’interpretazione del disposto normativo, a quella relativa ad altre voci di costo, ossia quelle per imposte e tasse. E, escludendo la possibilità di ricomprendere il premio assicurativo tra le componenti di calcolo del T.E.G., purché certificate da apposita polizza, sino alla data del 1° gennaio 2010 – a partire dalla quale hanno avuto efficacia le nuove Istruzioni della Banca d’Italia – ogni indagine sull’usurarietà dei tassi deve essere condotta non tenendo conto del premio assicurativo ovvero tenendone conto in modo finanziariamente [continua ..]


3. L'applicazione ad un caso concreto. Profili di carattere tecnico-finanziario

3.1. Descrizione del contratto Si ipotizza la sottoscrizione, in data 31 marzo 2007, di un Contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, alle condizioni in seguito indicate.   Descrizione Importo  Importo lordo del Finanziamento  33.120,00  Tasso Annuo Nominale 3,60%  Interessi nominali annui – 5.340,83  Commissioni dell’Ente cessionario – 1.757,42  Commissioni Società mandataria -6.955,20  Spese di registrazione, notifica, postali e informazioni commerciali – 331,20  Finanziamento Netto 18.735,35  Numero complessivo rate 120  Importo mensile rata 276,00 3.2. Esposizione del criterio di calcolo seguito 3.2.1. Premessa Il tasso assunto a riferimento per la verifica dell’eventuale superamento del Tasso Soglia è il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), determinato – in ossequio alle istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti – con esclusione di alcune categorie di costi previste dalle medesime istruzioni, quali quelli per imposte e tasse e, nel caso de quo, degli oneri assicurativi. Le istruzioni per la determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) sono fornite agli intermediari finanziari dalla Banca d’Italia – che assumono natura di norme tecniche autorizzate – e dall’Ufficio Italiano Cambi. La formula per il calcolo del T.E.G., indicata dalle citate “Istruzioni” per le “Altre categorie di operazioni”, fra le quali rientra l’operazione di finanziamento e di prestito in oggetto della presente disamina, è la seguente: dove:   i è il T.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto o altrimenti K è il numero d’ordine di un “prestito”* k' è il numero d’ordine di una “rata di rimborso”** Ak è l’importo del “prestito” numero k A'k è l’importo della “rata di rimborso” numero k' M è il numero d’ordine dell’ultimo “prestito” m' è il numero d’ordine [continua ..]


4. Il risultato nel caso di inclusione delle spese di assicurazione

4.1. Il calcolo stand alone Escludendo le voci di costo rappresentate dalle imposte e tasse ma includendo invece gli oneri assicurativi che, con riferimento al contratto oggetto di analisi ammontano a complessivi euro 3.685,71, si rileva come la liquidità ottenuta è pari ad euro 15.049,64. Sulla base di tale grandezza si è pertanto provveduto a determinare l’ammontare del T.E.G., pervenendo al risultato di seguito riprodotto:   Rate Date  Rate  Coefficiente di Attualizzazione  Rate Attualizzate  Capitale Residuo   31/03/2007 – 15.049,64     – 15.049,64 1 01/04/2007  276,00  1,01541365  271,81040832 – 14.777,83 2 01/05/2007  276,00  1,03106489  267,68441331 – 14.510,15 3 01/06/2007  276,00  1,04695737  263,62104957 – 14.246,52                                                                                                                                          4 01/07/2007  276,00  1,06309481  259,61936640 – 13.986,90 5 01/08/2007  276,00  1,07948098  255,67842750 – 13.731,23 6 01/09/2007  276,00  1,09611973  251,79731079 – 13.479,43 7 01/10/2007  276,00  1,11301494  247,97510819 – 13.231,45 8 01/11/2007  276,00  1,13017057  244,21092540 – 12.987,24 9 01/12/2007  276,00  1,14759063  240,50388171 – 12.746,74 10 01/01/2008  276,00  1,16527919  236,85310975 – 12.509,89 11 01/02/2008  276,00  1,18324040  233,25775534 – [continua ..]


Note