Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Le vendite nel fallimento: le nuove regole (di C. Marino)


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Il settore della giustizia relativo alla liquidazione dei beni ha visto una grandissima evoluzione negli ultimi anni, con un reciproco rapporto fra evoluzione normativa e evoluzione economica; si sono creati nuovi modelli di efficienza, dobbiamo ancora fare tanto. Oggi siamo di fronte a grandi cambiamenti sia sociali sia normativi che richiedono nuovi modelli organizzativi e nuovi modelli di prassi. Per quanto riguarda il cambiamento sociale mi viene in mente un tema con cui mi sono confrontata per la prima volta in questi ultimi mesi, cioè il rapporto con il mondo islamico come acquirente nelle procedure esecutive; è un mondo che sta crescendo numericamente, raddoppierà nel giro di qualche anno in Italia, ma che avrà un aumento esponenziale di investimenti nel settore immobiliare. È quindi un mondo che dobbiamo cominciare ad avvicinare meglio, trovando nuove modalità di dialogo e vincendo una reciproca diffidenza, vi sono settori di Torino che sono ormai occupati da soli arabi. Si è anche posto un problema che è quello del mutuo islamico, in quanto ci sono persone di questa religione che sono rigorosamente osservanti e quindi chiedono la stipulazione del mutuo senza interessi così come impone la Sharia; ad es. nel Regno Unito, così come in altri Paesi del Nord Europa, ci sono società che appartengono alla cd Finanza Islamica che comprano gli immobili per conto della persona di fede musulmana e poi lo concedono loro in uso fino all’acquisto con una forma di leasing in cui apparentemente non ci sono interessi; anche la cessione di azienda fatta ad un islamico osservante richiede delle regole. È chiaro che oggi numericamente i potenziali acquirenti di fede islamica non sono ancora tanti, però visto che metà del Convegno è stato dedicato a guardare in avanti, forse bisogna cominciare a pensarci e bisognerebbe intanto che magari cominciassero a pensarci le banche, che sono poi quelle che concretamente devono fare l’offerta di finanziamento. Dal punto di vista normativo pensiamo anche cosa sarà, venendo al tema che tratterò, cioè la cessione d’azienda, un’azienda a fronte degli istituti previsti da questo ultimo d.l. n. 59/2016. Viene in questione in primis il pegno non possessorio, cioè la possibilità che gli imprenditori possano costituire un pegno appunto non possessorio su beni mobili destinati all’esercizio dell’im­pre­sa, con possibilità per il creditore al verificarsi di inadempimento di procedere alla vendita dei beni, e anche in caso di fallimento la possibilità che il creditore possa procedere a questa vendita, alla sola condizione che il credito sia ammesso al passivo. Pensiamo anche al finanziamento garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, di cui ha già parlato la Presidente [continua..]

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