Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Le vendite telematiche degli immobili. Aspetti operativi (di Bianca M. Omegna Luisa Nadile Elisa Quaglia)


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SOMMARIO:

1. Il quadro normativo - 2. Le tipologie di vendita telematica - 3. I 'gestori della vendita telematica' - 4. L'inserimento dell'avviso da parte del professionista delegato alla vendita - 5. Le offerte - 6. Lo svolgimento dell'asta


1. Il quadro normativo

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto importanti novità in materia fallimentare, ci­vile, processuale civile e di organizzazione del funzionamento dell’am­ministrazione giudiziaria. In particolare, l’art. 13, comma 1, lett. b), n. 1, innovando l’art. 490, comma 1, disp. att. c.p.c., ha rivoluzionato le modalità delle vendite, prevedendo la creazione del cd. “Portale delle Vendite Pubbliche”. Al Ministero della Giustizia è stato demandato il compito di stabilire le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili mediante gara telematica, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche, sulla base di quanto previsto dall’art. 161-ter, comma 1, disp att. c.p.c., introdotto dal successivo d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24. Il Ministero della Giustizia, con decreto del 26 febbraio 2015, n. 32, ha – quindi – previsto le nuove tipologie di vendita telematica (sincrona, sincrona mista e asincrona), le disposizioni generali del registro dei gestori della vendita telematica, le modalità operative di trasmissione, il deposito dell’offerta e l’inserimento dell’avviso di vendita sul portale telematico. Successivamente, il Ministero della Giustizia ha comunicato che – a partire dal 17 luglio 2017 – è stato messo in funzione il Portale delle Vendite Pubbliche. Tuttavia per la sua completa operatività è necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, con cui sarà accertata la piena funzionalità del Portale stesso. Inoltre, gli obblighi di pubblicazione sul Portale ex art. 490, comma 1, c.p.c. entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche.


2. Le tipologie di vendita telematica

Al fine di dare attuazione al principio di efficacia, previsto dall’art. 161-ter disp. att. c.p.c., e di permettere al giudice (o al professionista delegato alle operazioni di vendita) di scegliere la soluzione più efficiente, in relazio­ne alla natura del bene e dello specifico contesto socio-economico, il Legislatore ha previsto tre diverse modalità per lo svolgimento della gara telematica: • la vendita sincrona telematica; • la vendita sincrona mista; • la vendita asincrona. Rispetto al passato, cambiano – in particolare – le modalità operative di partecipazione all’asta. Nel caso in cui si scelga di procedere attraverso la “vendita sincrona telematica”, tutte le offerte di partecipazione alla procedura competitiva devono pervenire – da parte degli offerenti – esclusivamente tramite modalità telematica; successivamente – durante la gara – il giudice o il professionista delegato alle operazioni di vendita e tutti gli offerenti, simultaneamente connessi telematicamente, possono effettuare rilanci, che con tale modalità devono avvenire con modalità telematica, entro il termine prestabilito (es. durata della gara 30 minuti). Allo stesso modo, i partecipanti alla gara, possono – nella medesima unità di tempo, prestabilita nell’avviso di vendita dal professionista delegato – effettuare successivi rilanci telematici. Nel caso in cui si opti invece per la “vendita sincrona mista”, gli offerenti possono presentare domanda di partecipazione sia tramite il Portale delle Vendite Telematiche (on-line) sia tramite un supporto analogico, depositato in cancelleria ovvero presso lo studio del professionista delegato alle operazioni di vendita. Il giorno fissato per la gara – previa verifica da parte del professionista delegato alle operazioni di vendita – gli offerenti possono effettuare rilanci, nella misura minima prestabilita e nella medesima unità di tempo (es. durata della gara 30 minuti). Tale modalità di vendita, prevede che, in tempo reale, i partecipanti alla gara possano partecipare alla vendita sia telematicamente – tramite la propria postazione di accesso alla piattaforma – sia presenziando fisicamente presso lo studio del professionista delegato alle operazioni di vendita. I rilanci e le osservazioni formulate dai partecipanti [continua ..]


3. I 'gestori della vendita telematica'

Il d.l. 32/2015 ha affidato il servizio di vendita telematica e dello stesso Portale delle Vendite Pubbliche ad operatori di mercato, definiti “Gestori della Vendita Telematica”, prevedendo la creazione di un Registro, tenuto dal Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero e sotto la responsabilità del Direttore Generale della Giustizia Civile. I requisiti richiesti per poter accedere all’iscrizione – come Gestori della Vendita Telematica – sono indicati dal Ministero della Giustizia. I requisiti richiesti sono i seguenti: • essere costituiti in forma di società di capitali; • aver stipulato polizze assicurative, per le possibili conseguenze patrimoniali; • il rispetto dei requisiti di onorabilità da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali delle società richiedenti; • nel caso in cui la società richiedente sia soggetta al controllo di un’altra società ai sensi dell’art. 2359, comma 1 e comma 2, c.c., i suddetti requisiti devono sussistere anche in capo alla società controllante. I Gestori – oltre a dover predisporre un manuale operativo dei servizi – devono adottare un “Piano di Sicurezza”, che espliciti gli accorgimenti e le misure adottate per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il Portale, la sicurezza delle operazioni, la loro integrità e la disponibilità dei servizi, nonché il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento, di perdita dei dati e dei sistemi. Infine, i Gestori sono tenuti a istituire un personale Registro informatico degli incarichi di vendita telematica ricevuti, indicando alcuni dei dati ritenuti più significativi, quali: l’ufficio giudiziario davanti al quale pende la procedura; la modalità scelta per l’operazione di vendita telematica; il numero di lotti posti in vendita; il prezzo di vendita; il numero di esperimento già effettuati; le spese e i compensi liquidati. Tali dati e gli altri richiesti devono – entro il 31 gennaio dell’anno successivo – essere comunicati al Ministero della Giustizia, per fini statistici e ispettivi.


4. L'inserimento dell'avviso da parte del professionista delegato alla vendita

Il soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale) deve autenticarsi tramite il proprio sistema di firma digitale e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS), attraverso un sistema di collegamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID). Al fine di inserire un avviso di vendita sul portale delle vendite telematiche, il professionista delegato alle operazioni di vendita deve, quindi, accedere con le proprie credenziali – le medesime utilizzate per accedere alla propria consolle del Processo Civile Telematico – al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/backoffice-web/login, come “Utente Esterno”. Successivamente, egli deve selezionare – nel Portale – il profilo di utente desiderato in modo da essere indirizzato al relativo menu. Sono, in particolare, previsti i seguenti profili per gli utenti esterni al Dominio Giustizia: • Soggetto legittimato alla pubblicazione; • Soggetto cui rivolgersi per la visione del bene; • Sito Pubblicità /Gestore vendita telematica. In particolare, il Soggetto legittimato alla pubblicazione è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario. Non è, quindi, possibile delegare le attività di consultazione dei dati a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati. Egli può selezionare – sulla banda laterale (lato destro) del Portale – la pubblicazione di un nuovo avviso di vendita, seguendo 6 step: 1) Dati della procedura; 2) Lotto; 3) Beni; 4) Allegati; 5) Siti pubblicità gestori vendite; 6) Riepilogo e pubblicazione. Nel primo step – Dati della Procedura – viene richiesto di individuare il lotto di vendita e di inserire l’avviso di vendita in formato .xml. Nel secondo step – Lotto – è possibile gestire i dati del lotto e quelli afferenti ai dati della vendita: • Lotto unico o più lotti; • L’ubicazione e la descrizione dell’immobile; • I riferimenti del custode, al fine di visione l’immobile; • I dati della vendita (data e ora dell’asta, tipo di vendita, modalità di vendita, prezzo/valore base, offerta minima, rialzo [continua ..]


5. Le offerte

Salva l’ipotesi di vendita sincrona mista, i soggetti interessati all’acquisto, per poter partecipare all’asta telematica devono munirsi di una carta di credito, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, di una firma digitale e di un computer con una buona connessione Internet. In particolare, chiunque intenda partecipare ad un’asta telematica deve collegarsi al Portale delle Vendite Telematiche tramite uno dei seguenti punti di accesso: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it https://pvp.giustizia.it https://venditepubbliche.giustizia.it Se interessato a partecipare alla gara, dopo avere opportunamente consultato le specifiche tecniche dell’immobile in vendita e richiesto un appuntamento per visionare il bene, può effettuare un’offerta telematica. A tale fine, egli deve sottoscrivere on-line la propria offerta di acquisto, che deve contenere i seguenti dati obbligatori: a) il codice fiscale o la partita IVA; b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l’indicazione del referente della procedura; g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento; i) l’importo versato a titolo di cauzione, mediante bonifico; j) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla letterai); l) l’indirizzo della casella di Posta Elettronica Certificata presso cui ricevere le comunicazioni; m) l’eventuale recapito di telefonia mobile. Inoltre, egli deve utilizzare un modulo precompilato per l’offerta e inviarla all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. In particolare, il modulo si compone di una pagina introduttiva e di 6 step successivi: Lotto; Presentazione; Offerente; Quote – titoli di partecipazione; Offerta; Riepilogo. L’offerente, previa selezione sul Portale delle Vendite Telematiche del bene prescelto, può compilare l’offerta selezionando la voce “Vai al gestore vendita [continua ..]


6. Lo svolgimento dell'asta