Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La verifica del passivo (di Teresa Maria Francioso, Magistrato ordinario – Tribunale di Asti)


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Funzione del procedimento di verifica dei crediti Salvatore Satta descrive con grande attualità le due finalità pubblicistiche del procedimento di verifica del passivo: quali, da un lato, quella di individuare i creditori che hanno diritto di partecipare alla distribuzione dell’attivo e, dall’altro, quella di selezionare i beni mobili e immobili che, non essendo stati restituiti, rimangono nella disponibilità del fallimento. Quanto ai beni che costituiscono l’attivo, mette conto ricordare che ai sensi dell’art. 51 l.f. “dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare,..,può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento” in quanto nella procedura trova attuazione il principio della par condicio creditorum. I creditori che intendono partecipare al concorso devono, quindi, presentare domanda di ammissione al passivo (art. 52 l.f.). Il procedimento di verifica comprende tutte le pretese: creditorie, rivendicatorie, restitutorie. Altre funzioni del procedimento di verifica sono: limitazione della responsabilità ai soli creditori ammessi al passivo in caso di concordato fallimentare (124 l.f.); prova dello stato di insolvenza nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa. Competenza e rapporti con i procedimenti ordinari Per tutte le pretese di carattere patrimoniale nei confronti del fallimento opera la competenza territoriale (24 l.f.) e inderogabile del tribunale fallimentare. Infatti, se il fallimento interviene nelle more di un giudizio di accertamento di un credito, il processo è interrotto automaticamente (art. 43 l.f.) e il creditore non può riassumerlo, dovendo proporre domanda di ammissione al passivo (52, c 2, l.f.). In caso contrario il giudizio ordinario si concluderà con una pronuncia di improcedibilità della domanda di condanna nei confronti del fallimento (specularmente l’art 98 l.f. prevede l’interruzione del processo in cui è parte il curatore in caso di chiusura del fallimento, con onere di riassunzione nei confronti del debitore tornato in bonis). La medesima improcedibilità travolge la domanda riconvenzionale proposta nei confronti del curatore che abbia azionato in via ordinaria un credito del fallito (artt. 52 e 93 l.f.). Quali sono le azioni che proseguono anche qualora venga dichiarato il fallimento di una parte? La loro individuazione è assai complessa. 1) art. 72 c 5, l.f., l’azione di risoluzione iniziata prima della dichiarazione di fallimento può proseguire in via ordinaria solo se è fatta valere in funzione di pura e semplice liberazione dagli obblighi contrattuali, dovendosi invece proporre in sede fallimentare le domande di restituzione e risarcimento; 2) se vi è una pluralità di parti e una di esse fallisce il processo può essere separato in caso [continua..]

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