argomento: News Economia - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 febbraio 2018, n. 10383, depositata in data 30 aprile 2018, in tema di liquidazione coatta amministrativa, ha affermato che l’accertamento successivo dello stato di insolvenza è da ritenersi ammissibile sono se sia ammissibile l’accertamento preventivo, sebbene in concreto non compiuto. L’accertamento in oggetto – sia preventivo, sia successivo – deve ritenersi escluso per gli enti pubblici economici e la possibilità prevista dall’art. 82 T.u.b. per le banche di natura pubblica, di accertare lo stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, deve intendersi norma speciale a tutela del credito e del risparmio.