argomento: News Economia - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 marzo 2021, n. 16568, depositata l’11 giugno 2021, ha affermato che non è applicabile al contratto di locazione la prededucibilità prevista dall’art. 74 l.f. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, nei quali il curatore ha deciso di subentrare; a norma della disposizione de qua, in caso di subentro del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, sono da pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento. L’esclusione dell’applicazione di tale norma ai contratti di locazione trova ragion d’essere – espone la Suprema Corte – nel carattere eccezionale della norma medesima e nella circostanza che il contratto di locazione non rientra tra i rapporti negoziali sospesi ex art. 72 l.f., bensì tra quelli che proseguono ai sensi dell’art. 80 l.f., salvo recesso del curatore.