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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4957 del 10 febbraio 2022, ha specificato che l’alienazione simulata dell’azienda può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata (artt. 11 e 13 bis del d.lgs. n. 74/2000), nel caso in cui sia finalizzata a rendere inefficace del tutto o in parte la riscossione coattiva, laddove essa comporti una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero e crei una situazione apparente diversa da quella reale. In particolare, nella fattispecie affrontata dalla Corte – in cui si è riscontrata la rapida successione di aziende che, pur insistendo sui medesimi locali, impiegando sostanzialmente i medesimi dipendenti ed operando nello stesso settore merceologico, provvedevano al reiterato mutamento della veste formale societaria, senza che la precedente società avesse onorato i debiti verso l’Erario – sono stati indagati anche commercialisti e loro ausiliari, ai quali è contestato il reato associativo, oltre a diverse ipotesi di concorso, con imprenditori cinesi, nei reati di bancarotta per distrazione e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte. La Corte ha a tal fine ritenuto che la circostanza aggravante prevista dall’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in presenza del necessario coefficiente di colpevolezza, si estende anche in tale fattispecie ai concorrenti diversi dal professionista o dall’intermediario finanziario o bancario “trattandosi di circostanza a matrice mista, oggettiva e soggettiva, che riguarda una condotta commessa “attraverso” l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, causalmente ricollegate al fatto tipico, e che, comunque, agevola la commissione del reato”.