Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Somme percepite ante procedura dal fornitore di energia elettrica: escluso il privilegio.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: privilegio speciale ex art. 57, comma 2, d.lgs. 504/1995 - esclusione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 luglio 2021, n. 27866, depositata il 12 ottobre 2021, si è pronunciata in tema di privilegio speciale ex art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 per i crediti rivendicati dall’amministrazione finanziaria per l’accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica. La Suprema Corte, in particolare, ha statuito che il detto privilegio dovrà essere riconosciuto solo ai crediti non ancora riscossi, mentre non è attribuibile alle somme percepite in epoca anteriore all’apertura della procedura, sia essa esecutiva o concorsuale.