argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 24 febbraio 2022, è tornata ad affrontare il tema delle misure protettive di cui all’art. 6 d.l. n.118/2021 rispetto alle quali si sono affermati nel tempo due orientamenti giurisprudenziali: se una parte della giurisprudenza si è espressa nel senso che le dette misure debbano riguardare solo i creditori che abbiano già avviato azioni esecutive o che le abbiano, almeno formalmente, minacciate, altra parte reputa invero che le misure di protezione del patrimonio possano trovare efficacia indistintamente nei confronti di tutti i creditori. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia in commento, ha sostenuto che le dette misure protettive debbano produrre effetti nei confronti di tutti quei creditori sociali che si siano posti in contrapposizione rispetto all’iniziativa di risanamento aziendale. Con la medesima pronuncia il Tribunale precisa inoltre che, a pena di inammissibilità, il contenuto delle misure in questione ed i soggetti passivi ai quali notificare ricorso e decreto di fissazione udienza devono essere specificamente individuati e determinati con precisione.