argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: sovraindebitamento - spese art. 9 L. 3/2012 - parametri
Il Tribunale di Torino, con Provvedimento del 24 febbraio 2022, in tema di sovraindebitamento, si è pronunciato sui criteri di valutazione applicabili alle spese correnti necessarie al sostentamento di cui all’art. 9 della l. n.3/2012. Il Tribunale ha ritenuto in particolare non utilizzabile né il parametro di cui al comma 3 bis, lettera e) di detta legge, previsto per quantificare il “merito creditizio”, né quello previsto, sempre dalla stessa legge ma all’art. 14 quaterdecies, comma 2, per la figura del “debitore incapiente”. Il Tribunale, nel sostenere dunque l’inutilizzabilità dei citati specifici parametri, ha precisato che, a fini valutativi, deve ritenersi sufficiente verificare che lo stesso debitore abbia indicato solo voci di spesa indispensabili alla vita quotidiana e non anche voci di consumo voluttuarie e/o superflue.