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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 gennaio 2022, n. 7258, depositata in data 4 marzo 2022, in tema di notifica della sentenza di fallimento, ha evidenziato come l’art. 15, comma 3, l.f. preveda tre modalità di notifica fra loro subordinate e non richieda – in caso di notifica a mezzo PEC con esito negativo – che l’ufficiale giudiziario incaricato, il quale non ha potuto notificare l’atto de quo presso la sede societaria, svolga ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario. Pertanto, qualora l’ufficiale giudiziario, attesa l’impossibilità di notifica in parola, depositi l’atto presso la casa comunale, la notifica deve ritenersi correttamente eseguita.