argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 gennaio 2022, n. 8207, depositata in data 9 marzo 2022, ha evidenziato le differenze tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, integrato allorquando le scritture contabili non vengono consegnate al curatore fallimentare, ovvero in caso di omessa tenuta delle stesse, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori (dolo specifico), e la tenuta fraudolenta delle scritture in parola, accertata dall’esame della documentazione rinvenuta dal curatore, per la quale è richiesto l’elemento soggettivo del dolo generico. Viene specificato, inoltre, in merito alla prima fattispecie di reato che, qualora la condotta sia volta a distrarre i beni societari, ma la distrazione non sia stata contestata, ciò non fa venir meno l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (in quanto la condotta distrattiva non è condizione obiettiva di punibilità di quest’ultimo reato).