<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

09/05/2022 - Lo storno di clientela non integra la sanzione penale se non mira ad alterare il funzionamento dell’impresa

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 aprile 2022, n. 12839, ha affermato che non si configura il reato di turbativa dell’attività di una società competitor nel caso in cui l’indebita acquisizione di dati e informazioni dei clienti della stessa, pur incidendo sul risultato economico, non possiede lo scopo di modificare il normale funzionamento produttivo e commerciale del concorrente. Nel caso de quo, un’impresa riusciva a introdursi all’interno del sistema informatico di una società rivale e realizzava uno storno di clientela. Per il ricorrente tale azione abusiva integrava soltanto una forma di concorrenza illecita ex art. 2958 c.c., ma non la sanzione penale prevista dall’art. 513 c.p. a causa della mancanza del dolo specifico di impedire o turbare l’attività concorrente. La Suprema Corte – in senso contrario rispetto a quanto stabilito in secondo grado e concordando con la tesi del ricorrente – ha sottolineato come nel caso di specie il comportamento degli imputati non fosse teso a turbare la funzionalità dell’impresa, la quale non si è interrotta, ma a danneggiare unicamente il risultato economico della medesima. Per tale ragione non può essere configurata la fattispecie prevista dall’art. 513 c.p.