Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

09/05/2022 - Impossibilità di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento e notifica presso la sede.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 febbraio 2022, n. 6866, depositata in data 2 marzo 2022, ha rammentato che è onere dell’imprenditore attivare – dall’iscrizione al registro delle imprese – l’indirizzo PEC dell’impresa e mantenerlo attivo nell’anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese. La Suprema Corte chiarisce che è esclusiva responsabilità dell’imprenditore garantire l’operatività del proprio indirizzo PEC e se risulta impossibile procedere con la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento con modalità telematica, potrà procedersi con notifica presso la sede dell’impresa.