argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 dicembre 2021, n. 8008, depositata in data 13 marzo 2022, ha precisato che il provvedimento del tribunale che ammette alla procedura di concordato preventivo è reclamabile in appello solo nella parte relativa ad eventuali autorizzazioni o dinieghi in merito alla sospensione o scioglimento di contratti pendenti; il credito del terzo contraente che ha subito lo scioglimento del contratto è accertato nelle forme della cognizione ordinaria e il tribunale può decidere di ammettere in sede di omologazione – anche in parte – i creditori contestati ai soli fini del calcolo delle maggioranze.