argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 gennaio 2022, n. 12673, depositata in data 20 marzo 2022, ha affermato che anche il creditore fondiario i cui beni siano già stati oggetto di procedura esecutiva – promossa dal creditore medesimo – e già aggiudicati alla data della dichiarazione di fallimento del debitore, deve proporre domanda di ammissione al passivo per il riconoscimento del proprio credito. All’eventuale assegnazione di somme disposta dal giudice dell’esecuzione deve essere attribuito un carattere provvisorio; tuttavia, in caso di mancata impugnazione del progetto di distribuzione da parte del curatore, quest’ultimo non potrà più pretendere la restituzione delle somme assegnate definitivamente alla banca in seguito all’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di distribuzione.